IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto-legge  15 gennaio  1991,  n.  8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme
in  materia  di  sequestri  di persona a scopo di estorsione e per la
protezione  dei  testimoni di giustizia, nonche' per la protezione ed
il  trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che  collaborano  con  la
giustizia»,  come  da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio 2001,
n.  45,  recante  «Modifica  della  disciplina della protezione e del
trattamento  sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
nonche'   disposizioni   a   favore   delle   persone   che  prestano
testimonianza» e, in particolare l'articolo 17-bis, comma 2;
  Vista   la   legge   26 luglio   1975,   n.   354,  recante  «Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta»,  nonche'  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  2000,  n. 230, «Regolamento
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative
e limitative della liberta»;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005,
le  cui  osservazioni  sono  state  recepite,  ad eccezione di quella
concernente   la   formula   utilizzata   nell'articolo   4,  il  cui
accoglimento  importerebbe  conseguenze  in  contrasto  con le regole
fondamentali del trattamento penitenziario;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento:
    a) i  detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto
condotte   di   collaborazione   previste  dal  codice  penale  o  da
disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo
9,  comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi
alle  speciali  misure di protezione o per i quali sia stata avanzata
la proposta di ammissione a misure speciali di protezione, ovvero per
i  quali  sia  stata  avanzata  richiesta  di  piano  provvisorio  di
protezione,  ovvero  che  siano  sottoposti  a  piano  provvisorio di
protezione,  ovvero  che  siano  sottoposti  a  misure di eccezionale
urgenza  ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8;
    b) i  detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto
condotte   di   collaborazione   previste  dal  codice  penale  o  da
disposizioni speciali relativamente ai delitti previsti dall'articolo
9, comma 2, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene
non sia stata avanzata richiesta di speciali misure di protezione, il
Procuratore  della  Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto
il  verbale  illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto
dall'articolo  16-quater  del  medesimo  decreto-legge,  richiede, in
vista  della  formulazione  della  proposta  di ammissione a speciali
misure   di  protezione,  l'adozione  di  particolari  cautele  nella
gestione penitenziaria;
    c) i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali
misure   di   protezione   e   ne  sono  fuoriusciti  con  misure  di
reinserimento   sociale   ai   sensi   dell'articolo 13,   comma   5,
decreto-legge  15 gennaio  1991, n. 8, salvo che, anche sulla base di
informazioni  provenienti  dall'autorita' giudiziaria, il nuovo stato
di   detenzione  o  di  internamento  non  sia  conseguente  a  fatti
incompatibili con le condotte di collaborazione con la giustizia;
    d) i  detenuti  e  gli  internati  che  sono stati sottoposti nel
passato  alle  speciali  misure di protezione poi revocate, ovvero al
piano  provvisorio  di  protezione  non seguito dalla richiesta delle
speciali misure di protezione, ovvero a misure di eccezionale urgenza
non  seguite  dalla  definizione  di  un  piano  provvisorio  o delle
speciali misure di protezione;
    e) i  detenuti  e  gli  internati  che, sebbene non tengono o non
hanno   tenuto  condotte  di  collaborazione,  sono  sottoposti  alle
speciali  misure  di  protezione in ragione delle situazioni previste
dall'articolo 9, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 17-bis del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n. 82 (Nuove
          norme  in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo di
          estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia):
              «2.  Con  decreto del Ministro della giustizia, emanato
          di  concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i
          presupposti  e le modalita' di applicazione delle norme sul
          trattamento  penitenziario,  previste  dal  Titolo  I della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          dal  Titolo  I  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 aprile  1976,  n.  431, e successive modificazioni, alle
          persone  ammesse  alle  misure  speciali  di protezione e a
          quelle  che  risultano  tenere  o  aver  tenuto condotte di
          collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
          speciali  relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma
          2.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 9, 13 e 16-quater del
          citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
              «Art.  9  (Condizioni  di applicabilita' delle speciali
          misure  di  protezione).  -  1. Alle persone che tengono le
          condotte  o  che  si  trovano nelle condizioni previste dai
          commi   2   e   5  possono  essere  applicate,  secondo  le
          disposizioni   del   presente   Capo,  speciali  misure  di
          protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo,
          ove necessario, anche alla loro assistenza.
              2.  Le  speciali  misure  di  protezione sono applicate
          quando  risulta  la inadeguatezza delle ordinarie misure di
          tutela  adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica
          sicurezza  o, se si tratta di persone detenute o internate,
          dal    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  e risulta altresi' che
          le  persone nei cui confronti esse sono proposte versano in
          grave  e  attuale  pericolo  per  effetto  di  talune delle
          condotte   di   collaborazione  aventi  le  caratteristiche
          indicate  nel  comma  3  e  tenute  relativamente a delitti
          commessi   per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di
          cui  all'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice di procedura
          penale  e  agli  articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater  e
          600-quinquies del codice penale.
              3.  Ai  fini dell'applicazione delle speciali misure di
          protezione,   assumono   rilievo  la  collaborazione  o  le
          dichiarazioni  rese nel corso di un procedimento penale. La
          collaborazione  e  le  dichiarazioni  predette devono avere
          carattere  di  intrinseca  attendibilita'.  Devono altresi'
          avere  carattere  di  novita'  o di completezza o per altri
          elementi  devono  apparire  di  notevole  importanza per lo
          sviluppo  delle  indagini o ai fini del giudizio ovvero per
          le   attivita'   di   investigazione   sulle   connotazioni
          strutturali;  le  dotazioni  di  armi, esplosivi o beni, le
          articolazioni  e  i  collegamenti  interni o internazionali
          delle   organizzazioni   criminali   di   tipo   mafioso  o
          terroristico-eversivo  o sugli obiettivi, le finalita' e le
          modalita' operative di dette organizzazioni.
              4.   Se  le  speciali  misure  di  protezione  indicate
          nell'art. 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita'
          ed  attualita'  del pericolo, esse possono essere applicate
          anche  mediante la definizione di uno speciale programma di
          protezione  i  cui  contenuti  sono  indicati nell'art. 13,
          comma 5.
              5.  Le  speciali misure di protezione di cui al comma 4
          possono  essere  applicate  anche  a  coloro  che convivono
          stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in
          presenza  di  specifiche  situazioni,  anche  a  coloro che
          risultino  esposti  a  grave, attuale e concreto pericolo a
          causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.
          Il  solo  rapporto  di parentela, affinita' o coniugio, non
          determina,    in    difetto    di   stabile   coabitazione,
          l'applicazione delle misure.
              6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si
          tiene  conto,  oltre  che  dello spessore delle condotte di
          collaborazione   o   della   rilevanza   e  qualita'  delle
          dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione
          del   gruppo   criminale   in   relazione   al   quale   la
          collaborazione  o  le dichiarazioni sono rese, valutate con
          specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il
          gruppo e' localmente in grado di valersi.».
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e   adozione  di  provvedimenti  provvisori).  -  1.  Sulla
          proposta  di ammissione alle speciali misure di protezione,
          la  commissione  centrale  di  cui  all'art.  10,  comma 2,
          delibera  a  maggioranza dei suoi componenti, purche' siano
          presenti  alla  seduta  almeno cinque di questi. In caso di
          parita'  prevale  il  voto del presidente. Quando risultano
          situazioni  di  particolare  gravita'  e  vi  e'  richiesta
          dell'autorita'  legittimata  a  formulare  la  proposta  la
          commissione  delibera,  anche  senza  formalita' e comunque
          entro  la  prima seduta successiva alla richiesta, un piano
          provvisorio   di   protezione   dopo  aver  acquisito,  ove
          necessario,   informazioni   dal   Servizio   centrale   di
          protezione  di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La
          richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
          comma 7,  la  indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui
          quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
          collaborare  e  dei motivi per i quali la collaborazione e'
          ritenuta  attendibile  e  di notevole importanza; specifica
          inoltre  le  circostanze  da  cui  risultano la particolare
          gravita'   del  pericolo  e  l'urgenza  di  provvedere.  Il
          provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
          provvisorio  di  protezione  cessa  di  avere  effetto  se,
          decorsi   centottanta  giorni,  l'autorita'  legittimata  a
          formulare  la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto
          a   trasmetterla   e   la  commissione  non  ha  deliberato
          sull'applicazione   delle  speciali  misure  di  protezione
          osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
          Il   presidente   della   commissione   puo'   disporre  la
          prosecuzione  del  piano  provvisorio  di protezione per il
          tempo  strettamente  necessario  a consentire l'esame della
          proposta   da  parte  della  commissione  medesima.  Quando
          sussistono   situazioni  di  eccezionale  urgenza  che  non
          consentono  di attendere la deliberazione della commissione
          e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
          richiesta   della   competente   autorita'  provinciale  di
          pubblica  sicurezza,  il  Capo  della  polizia  - direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza puo' autorizzare detta
          autorita'   ad   avvalersi   degli  specifici  stanziamenti
          previsti    dall'art.   17   specificandone   contenuti   e
          destinazione.  Nei  casi  in  cui  e'  applicato  il  piano
          provvisorio  di protezione, il presidente della commissione
          puo'  richiedere  al  Servizio  centrale  di protezione una
          relazione   riguardante   la   idoneita'   dei  soggetti  a
          sottostare agli impegni indicati nell'art. 12.
              2.  Per  stabilire  se  sia necessario applicare taluna
          delle  misure  di  protezione  e,  in  caso  positivo,  per
          individuare  quale  di  esse  sia  idonea  in  concreto, la
          commissione    centrale   puo'   acquisire   specifiche   e
          dettagliate  indicazioni  sulle  misure di prevenzione o di
          tutela   gia'   adottate  o  adottabili  dall'autorita'  di
          pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da
          altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente
          occorrente  per  definire  la  gravita'  e l'attualita' del
          pericolo  in  relazione alle caratteristiche delle condotte
          di collaborazione.
              3.  Esclusivamente  al  fine di valutare la sussistenza
          dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di
          protezione,  la  commissione  centrale puo' procedere anche
          all'audizione   delle  autorita'  che  hanno  formulato  la
          proposta   o  il  parere  e  di  altri  organi  giudiziari,
          investigativi  e  di sicurezza; puo' inoltre utilizzare gli
          atti   trasmessi   dall'autorita'   giudiziaria   ai  sensi
          dell'art. 118 del codice di procedura penale.
              4.  Il  contenuto  del  piano provvisorio di protezione
          previsto  dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
          che  la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
          non  provvede  mediante  la  definizione  di  uno  speciale
          programma  e'  stabilito  nei  decreti  previsti  dall'art.
          17-bis,  comma  1.  Il  contenuto  delle speciali misure di
          protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
          che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
          cura  degli  organi di polizia territorialmente competenti,
          dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
          dall'adozione  delle  misure necessarie per i trasferimenti
          in  comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
          di  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
          reinserimento  sociale  nonche'  dal  ricorso, nel rispetto
          delle  norme  dell'ordinamento  penitenziario,  a modalita'
          particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
          traduzioni e piantonamenti.
              5.  Se,  ricorrendone  le  condizioni,  la  commissione
          centrale   delibera   la   applicazione   delle  misure  di
          protezione   mediante   la   definizione  di  uno  speciale
          programma,  questo e' formulato secondo criteri che tengono
          specifico  conto delle situazioni concretamente prospettate
          e  puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
          4,  il  trasferimento  delle persone non detenute in luoghi
          protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
          e  delle  comunicazioni  al servizio informatico, misure di
          assistenza   personale   ed  economica,  cambiamento  delle
          generalita'  a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
          n.  119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
          il  reinserimento  sociale  del collaboratore e delle altre
          persone   sottoposte   a   protezione   oltre   che  misure
          straordinarie eventualmente necessarie.
              6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
          5  comprendono,  in  specie, sempreche' a tutte o ad alcune
          non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
          programma  di protezione, la sistemazione alloggiativa e le
          spese  per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
          quando   non   sia   possibile  avvalersi  delle  strutture
          pubbliche  ordinarie,  l'assistenza  legale  e l'assegno di
          mantenimento   nel   caso  di  impossibilita'  di  svolgere
          attivita'    lavorativa.    La   misura   dell'assegno   di
          mantenimento  e  delle integrazioni per le persone a carico
          prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
          centrale  e  non puo' superare un ammontare di cinque volte
          l'assegno  sociale  di  cui  all'art. 3, commi 6 e 7, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
          essere   annualmente   modificato   in   misura  pari  alle
          variazioni   dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie   di  operai  ed  impiegati  rilevate  dall'ISTAT.
          L'assegno  di  mantenimento  puo'  essere  integrato  dalla
          commissione   con   provvedimento   motivato   solo  quando
          ricorrono  particolari circostanze influenti sulle esigenze
          di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
          del soggetto
          sottoposto   al   programma  di  protezione,  eventualmente
          sentiti  l'autorita'  che  ha  formulato  la  proposta,  il
          procuratore  nazionale  antimafia  o i procuratori generali
          interessati  a  norma  dell'art.  11.  Il  provvedimento e'
          acquisito  dal  giudice del dibattimento su richiesta della
          difesa  dei  soggetti  a  cui  carico  sono  utilizzate  le
          dichiarazioni  del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre
          su  richiesta  della  difesa dei soggetti di cui al periodo
          precedente,     acquisisce    l'indicazione    dell'importo
          dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta
          al  programma di protezione. [Le spese di assistenza legale
          sono  liquidate  dal  giudice  previo  parere del Consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati  presso  cui  il  difensore e'
          iscritto].
              7.  Nella  relazione prevista dall'art. 16, il Ministro
          dell'interno  indica  il  numero complessivo dei soggetti e
          l'ammontare  complessivo delle spese sostenute nel semestre
          per   l'assistenza  economica  dei  soggetti  sottoposti  a
          programma  di  protezione e, garantendo la riservatezza dei
          singoli  soggetti  interessati, specifica anche l'ammontare
          delle    integrazioni    dell'assegno    di    mantenimento
          eventualmente  intervenute  e  le  esigenze  che  le  hanno
          motivate.
              8.  Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori
          e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
          la   conservazione   del   posto   di   lavoro   ovvero  il
          trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
          modalita'  che,  assicurando  la riservatezza e l'anonimato
          dell'interessato,  sono  specificate  in  apposito  decreto
          emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro   della  giustizia,  sentiti  gli  altri  Ministri
          interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
          specifiche  misure di assistenza e di reinserimento sociale
          destinate  ai  minori  compresi  nelle  speciali  misure di
          protezione.
              9.   L'autorita'   giudiziaria   puo'  autorizzare  con
          provvedimento  motivato  i  soggetti  di  cui  al  comma  2
          dell'art.   16-quater   ad   incontrarsi  tra  loro  quando
          ricorrono   apprezzabili   esigenze   inerenti   alla  vita
          familiare.
              10.  Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza
          e  il  reinserimento  sociale  delle  persone  sottoposte a
          speciale  programma di protezione a norma del comma 5 e che
          non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
          di un documento di copertura.
              11.  L'autorizzazione  al  rilascio  del  documento  di
          copertura  indicato  nel  comma  10  e'  data  dal Servizio
          centrale  di  protezione di cui all'art. 14 il quale chiede
          alle  autorita'  competenti  al  rilascio,  che non possono
          opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
          alle  registrazioni  previste  dalla legge e agli ulteriori
          adempimenti   eventualmente   necessari.  Si  applicano  le
          previsioni  in  tema  di  esonero da responsabilita' di cui
          all'art.  5  del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
          Presso  il  Servizio  centrale  di  protezione e' tenuto un
          registro  riservato  attestante  i  tempi, le procedure e i
          motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.
              12.  Quando  ricorrono particolari motivi di sicurezza,
          il  procuratore  della  Repubblica  o  il  giudice  possono
          autorizzare  il soggetto interrogato o esaminato a eleggere
          domicilio  presso persona di fiducia o presso un ufficio di
          polizia,   ai   fui   delle   necessarie   comunicazioni  o
          notificazioni.
              13.  Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione
          a  speciali  forme di protezione e' formulata nei confronti
          di   soggetti   detenuti   o   internati,  il  Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria provvede ad assegnare i
          soggetti  medesimi  a  istituti  o  sezioni di istituto che
          garantiscano  le  specifiche  esigenze  di  sicurezza. Allo
          stesso   modo  il  Dipartimento  provvede  in  vista  della
          formulazione  della proposta e su richiesta del Procuratore
          della   Repubblica   che   ha  raccolto  o  si  appresta  a
          raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale
          illustrativo  dei  contenuti  della collaborazione previsto
          dall'art. 16-quater.
              14.  Nei  casi  indicati  nel  comma 13, la custodia e'
          assicurata   garantendo  la  riservatezza  dell'interessato
          anche  con  le  specifiche  modalita'  di  cui  al  decreto
          previsto  dall'art.  17-bis,  comma  2, e procurando che lo
          stesso    sia    sottoposto   a   misure   di   trattamento
          penitenziario,  specie  organizzative, dirette ad impedirne
          l'incontro con altre persone che gia' risultano collaborare
          con  la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinita'
          delle  dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto
          divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno
          fino  alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti
          della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le
          dichiarazioni  ai  colloqui  investigativi  di cui all'art.
          18-bis,  commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
          successive  modificazioni.  E' fatto altresi' divieto, alla
          persona   medesima  e  per  lo  stesso  periodo,  di  avere
          corrispondenza   epistolare,   telegrafica   o  telefonica,
          nonche'  di incontrare altre persone che collaborano con la
          giustizia,  salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
          per  finalita'  connesse  ad  esigenze di protezione ovvero
          quando   ricorrano   gravi   esigenze  relative  alla  vita
          familiare.
              15.  L'inosservanza  delle prescrizioni di cui al comma
          14  comporta  l'inutilizzabilita'  in dibattimento, salvi i
          casi di irripetibilita' dell'atto, delle dichiarazioni rese
          al   pubblico   ministero   e   alla   polizia  giudiziaria
          successivamente  alla  data  in  cui  si  e'  verificata la
          violazione.».
              «Art.  16-quater  (Verbale  illustrativo  dei contenuti
          della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle
          speciali  misure  di  protezione di cui al Capo II, nonche'
          per   gli  effetti  di  cui  agli  articoli 16-quinquies  e
          16-nonies,  la  persona  che  ha manifestato la volonta' di
          collaborare rende al Procuratore della Repubblica, entro il
          termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione
          di  volonta',  tutte  le notizie in suo possesso utili alla
          ricostruzione  dei  fatti  e delle circostanze sui quali e'
          interrogato  nonche' degli altri fatti di maggiore gravita'
          ed  allarme  sociale  di cui e' a conoscenza oltre che alla
          individuazione  e  alla cattura dei loro autori ed altresi'
          le  informazioni  necessarie  perche' possa procedersi alla
          individuazione,  al  sequestro  e alla confisca del denaro,
          dei  beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o,
          con   riferimento   ai   dati   a   sua  conoscenza,  altri
          appartenenti  a  gruppi criminali dispongono direttamente o
          indirettamente.
              2.  Le  informazioni  di  cui  al comma 1 relative alla
          individuazione  del denaro, dei beni e delle altre utilita'
          non  sono  richieste  quando  la volonta' di collaborare e'
          stata manifestata dai testimoni di giustizia.
              3.  Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono
          documentate  in un verbale denominato «verbale illustrativo
          dei  contenuti  della  collaborazione»,  redatto secondo le
          modalita'   previste   dall'art.   141-bis  del  codice  di
          procedura  penale, che e' inserito, per intero, in apposito
          fascicolo  tenuto  dal  Procuratore della Repubblica cui le
          dichiarazioni   sono   state  rese  e,  per  estratto,  nel
          fascicolo  previsto  dall'art.  416, comma 2, del codice di
          procedura   penale   relativo   al   procedimento   cui  le
          dichiarazioni    rispettivamente    e    direttamente    si
          riferiscono.  Il  verbale  e'  segreto  fino  a quando sono
          segreti  gli  estratti  indicati nel precedente periodo. Di
          esso  e' vietata la pubblicazione a norma dell'art. 114 del
          codice di procedura penale.
              4.   Nel   verbale  illustrativo  dei  contenuti  della
          collaborazione,  la  persona  che  rende  le  dichiarazioni
          attesta,  fra l'altro, di non essere in possesso di notizie
          e  informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti
          o  situazioni,  anche  non  connessi  o  collegati a quelli
          riferiti,  di  particolare  gravita'  o  comunque  tali  da
          evidenziare  la pericolosita' sociale di singoli soggetti o
          di gruppi criminali.
              5.   Nel   verbale  illustrativo  dei  contenuti  della
          collaborazione  la  persona indica i colloqui investigativi
          eventualmente intrattenuti.
              6.  Le  notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4
          sono  quelle  processualmente  utilizzabili  che,  a  norma
          dell'art.  194  del  codice  di  procedura  penale, possono
          costituire   oggetto   della  testimonianza.  Da  esse,  in
          particolare,  sono escluse le notizie e le informazioni che
          il  soggetto  ha desunto da voci correnti o da situazioni a
          queste assimilabili.
              7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e
          II-bis  non  possono  essere concesse, e se concesse devono
          essere  revocate, qualora, entro il termine di cui al comma
          1,  la  persona  cui  esse  si  riferiscono  non  renda  le
          dichiarazioni  previste  nei  commi  1,  2 e 4 e queste non
          siano  documentate  nel  verbale illustrativo dei contenuti
          della collaborazione.
              8.  La  disposizione  del  comma 7 si applica anche nel
          caso  in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al
          comma 4.
              9.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1 e 4 rese al
          pubblico  ministero  o  alla  polizia  giudiziaria oltre il
          termine  previsto  dallo  stesso comma 1 non possono essere
          valutate  ai  fini  della prova dei fatti in esse affermati
          contro  le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di
          irripetibilita'.».