IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
    Vista  la  legge  23 maggio  1980,  n. 313, recante adesione alla
convenzione  internazionale  del  1974 per la salvaguardia della vita
umana   in  mare,  con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il
1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;
    Vista  legge  28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    Vista  la  legge  29 settembre  1980,  n. 662, recante esecuzione
della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato  da  navi,  adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi
emendamenti;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 230, recante
attuazione    delle    direttive    89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom  e 96/29/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti, e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme  di  sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite a viaggi
nazionali;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,
n.  134,  concernente  regolamento  recante  disciplina  per  le navi
mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci pericolose;
    Vista la Risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima
(IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per
le  sistemazioni  di  rizzaggio  per il trasporto di veicoli stradali
sulle navi RO-RO;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  31 ottobre 1991, n. 459,
concernente  regolamento  recante  norme  sul trasporto marittimo dei
rifiuti in colli;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie,
non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
    Visto   il  decreto  del  Comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  13 gennaio  2004,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  24  del  30 gennaio  2004,  recante  procedure  per il
rilascio  dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per
il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose;
    Visto   il  decreto  del  Comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  18 novembre  2005  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il
trasporto  di  merci  pericolose  sulle  navi  mercantili  in  viaggi
nazionali;
    Viste  le  linee  guida per l'attuazione dell'art. 125 del citato
decreto  legislativo  17 marzo 2005, n. 230, relative al trasporto di
materiali  radioattivi,  approvate  dalla  Conferenza Unificata nella
seduta del 26 gennaio 2006;
    Ritenuto necessario aggiornare le procedure amministrative di cui
al  citato  decreto  13 gennaio 2004, alla luce delle disposizioni di
legge  e  Risoluzioni  IMO  nel  frattempo  intervenute,  al  fine di
disciplinare  in  maniera  uniforme  per  tutti  i  porti italiani le
procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose;

                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  approvate  le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'imbarco  e  trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e
al  reimbarco  su  altre  navi (transhipment) delle merci pericolose,
allegate al presente decreto.