Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              A tutti i Ministeri
                              A tutte le Amministrazioni autonome
                              A   tutti   gli   Uffici  centrali  del
                              bilancio  presso  le  Amministrazioni e
                              Aziende autonome
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
                              e per conoscenza
                              Alla Corte dei conti
                              All'Istituto nazionale di statistica

   1.  -  Lo  sforzo teso al consolidamento strutturale della finanza
pubblica  italiana,  in  vista del rientro nel 2007 entro i limiti di
indebitamento netto programmato nell'ambito del Patto di stabilita' e
crescita,  richiede  la  conferma della rigorosa impostazione sin qui
tenuta  e  accentuata  con  la  legge  finanziaria  per  il 2006, sia
nell'azione  di contenimento della spesa, sia nel perseguimento degli
obiettivi di gettito.
   Il  disegno  di legge di assestamento delle previsioni di bilancio
per  il  2006  si  inserisce  in  tale  contesto,  esplicando  la sua
principale  funzione  di  aggiustamento  nel  corso  della gestione e
ponendosi  come  componente  della manovra di bilancio, pur nella sua
attuale configurazione di provvedimento di natura formale, chiamato a
svolgere  una  funzione  ricognitiva  delle  tendenze  in  atto. Esso
costituisce necessario punto di riferimento per le azioni che saranno
stabilite      nel      nuovo     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria, nonche' per la costruzione del bilancio 2007 a
legislazione vigente.

   2.  -  Il  provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere
presentato  al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto
stabilito dall'articolo 17, comma 1, della legge 468/78.
   Le proposte di assestamento, come di consueto, saranno considerate
dalle  Amministrazioni  proponenti in funzione delle aggregazioni per
centri  di  responsabilita' e per unita' previsionali di base, tenuto
conto della attuale struttura del bilancio.
   Come  per  gli  anni  decorsi,  la  concreta attivita' propositiva
dovra'   realizzarsi  attraverso  le  schede  concernenti  i  singoli
capitoli  (unita' elementari gestionali), che saranno aggregati nelle
unita'   previsionali   di  base  per  la  decisione  parlamentare  e
consentiranno  la  predisposizione  degli  allegati  tecnici previsti
dalla vigente normativa in materia.
   In  via  generale,  si richiama l'attenzione delle Amministrazioni
sulle  disposizioni di cui alla circolare dello scrivente n. 7 del 10
febbraio  2006 (prot. 16599) concernente "Gestione del bilancio dello
Stato  -  implicazioni  derivanti  da talune disposizioni della legge
finanziaria  2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi
di  finanza  pubblica", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del
21 febbraio 2006.
   Pertanto,  ai  fini  delle variazioni da proporre per le categorie
economiche  interessate - specificate nella predetta circolare n. 7 -
dovra'  tenersi conto delle limitazioni di cui alla legge finanziaria
2006, anche con riferimento alle indicazioni fornite per le tipologie
di spesa analizzate nella circolare medesima.
   Le  variazioni  da  proporre  a livello di ciascun capitolo - o di
articolo se presente - dovranno riguardare distintamente:
    a) la consistenza dei residui (Rs);
    b) la previsione di competenza (Cp);
    c) la previsione di cassa (Cs).
   Le  schede  capitolo da utilizzare per lo scopo si conformano alla
vigente struttura del bilancio e per il relativo impiego si rinvia ai
ragguagli  che vengono riportati nella circolare sulle previsioni per
l'anno  2007  e  per  il  triennio  2007-2009; alla circolare poi, si
rinvia anche per cio' che attiene all'impiego del Sistema Informativo
di Contabilita' Gestionale (SI.CO.GE.) da parte delle Amministrazioni
che   hanno   gia'  adottato  tale  sistema,  nonche'  per  tutte  le
precisazioni formulate in ordine alle disposizioni recate dalla legge
finanziaria  2006, volte a regolare l'azione, anche gestionale, della
Pubblica Amministrazione per il contenimento della spesa pubblica.

   2.1  -  Dal  lato  delle entrate, le previsioni di competenza e di
cassa   vanno   riviste  alla  luce  del  quadro  macro-economico  di
riferimento,  tenendo conto della piu' recente evoluzione del gettito
di  ciascuna  entrata  tributaria  o  contributiva, in relazione alla
natura  del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare,
tenere  conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva
dei  residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di
formazione delle previsioni iniziali.

   2.2  -  Per  la  formazione  delle  previsioni assestate di spesa,
indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per
le autorizzazioni di cassa.
   2.2.1    Per    le    autorizzazioni   di   competenza,   ciascuna
Amministrazione dovra':
    (a)  verificare  la  congruita'  delle previsioni per le spese di
personale  aventi  natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire
il  pieno  e  tempestivo  versamento  delle  ritenute previdenziali e
fiscali;
    (b)  verificare  se  gli  stanziamenti  dei  singoli capitoli, in
relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, possono
essere  ridotti; occorre comunque assicurare la insuperabilita' delle
previsioni  originarie  approvate  con  la  legge di bilancio, tenuto
conto della prescritta "gestione per dodicesimi" di cui alla ripetuta
legge finanziaria 2006;
    (c)   per   i   capitoli   ai   quali  si  ritiene  assolutamente
indispensabile  apportare  variazioni  in  aumento degli stanziamenti
iniziali,  il  criterio  al  quale dovranno strettamente attenersi le
singole  Amministrazioni,  in  via  generale, e' che ogni proposta di
aumento  deve  assolutamente  trovare  compensazione  in riduzioni di
altri capitoli della stessa Amministrazione, aventi la stessa natura.
Cio'  anche  in  relazione  alla  possibilita'  recata  dalle vigenti
disposizioni  in  materia di bilancio che, in taluni casi, consentono
variazioni  compensative  per  spese  non aventi natura obbligatoria.
Eventuali  variazioni  compensative dovranno comunque sottostare alle
prescrizioni di cui alla ripetuta circolare n. 7.

   2.2.2  Per  le  autorizzazioni  di  cassa, poiche' l'obiettivo che
l'assestamento   si  propone  e'  quello  di  pervenire  a  una  loro
riduzione,  le  Amministrazioni  dovranno  esaminare  con particolare
attenzione i capitoli recanti stanziamenti per "trasferimenti", i cui
beneficiari  detengono disponibilita' liquide su conti di tesoreria o
su  contabilita'  speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovra'
effettuare  una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni
di  cassa  per limitare le disponibilita' sui conti di tesoreria. Con
riferimento,  poi,  alla  limitazione  ai  pagamenti per la categoria
economica  21  - investimenti fissi lordi - prevista dall'articolo 1,
comma  34,  della  legge  finanziaria  2006,  e'  stato allegato alla
circolare  n.  7  del  10  febbraio  2006 (prot. 16599) un elenco con
l'indicazione  dell'ammontare  del  limite  ai pagamenti per ciascuna
Amministrazione. Tenuto conto che, l'articolo 1, comma 13 del decreto
legge  n.  2 del 2006 e, da ultimo, l'articolo 3 del decreto legge n.
68  del  2006,  ha  rideterminato  il  predetto  limite nel 90,7% dei
pagamenti  2004,  si  allega  un  elenco  aggiornato  delle  indicate
limitazioni riferite alle Amministrazioni stesse.
   In  relazione  a  quanto  sopra,  si  avverte fin d'ora che con il
provvedimento  di  assestamento  2006  si  procedera'  ad adeguare la
dotazione di cassa delle UPB/capitoli interessati.

   2.2.3  Si  richiamano,  ad  ogni buon fine, le disposizioni recate
dalla   legge  finanziaria  2006  che  incidono  sulla  gestione  del
bilancio,  in  particolare  quelle  di  cui all'articolo 1, commi 7-8
(limitazione   all'assunzione   di   impegni);   commi  9,  10  e  11
(limitazione  alle  spese  per  studi,  consulenze,  rappresentanza e
autovetture);  comma  21  (sospensione  dell'assunzione di impegni di
spesa o dell'emissione di titoli di pagamento).
   Per  le tipologie di spesa "plafonate" dalle norme predette, sara'
cura  delle  Amministrazioni  -  anche  con  il supporto degli Uffici
centrali  del Bilancio - formulare le proposte per l'assestamento del
bilancio  2006  in  modo che, nelle schede-capitolo, gli stanziamenti
interessati  risultino  in  linea  con  i limiti previsti dalle norme
medesime.

   3.  - Le variazioni, da proporre per ciascun capitolo - o articolo
ove  presente  - distintamente per residui, competenza e cassa, tutte
ispirate  inderogabilmente  al  principio  dell'invarianza,  dovranno
essere  riportate  nelle medesime "schede-capitolo" utilizzate per le
proposte  di  previsione  relative  all'anno  2007,  che  gli  Uffici
centrali  del  Bilancio  ritireranno  presso  il  Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato   -  Ispettorato  Generale  per
l'informatizzazione  della  contabilita' di Stato - Via XX Settembre,
n. 97 - per il successivo inoltro alle Amministrazioni competenti.
   In  dette  "schede-capitolo"  -  oltre  a  numero, denominazione e
previsione  iniziale  2006  di  ciascun  capitolo  o  articolo - sono
riportate  le  variazioni  conosciute  dal  Sistema  informativo,  in
dipendenza  di  atti  amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a.
alla data della stampa delle schede medesime.
   Le Amministrazioni dovranno far pervenire agli Uffici centrali del
Bilancio  entro  l'8 maggio 2006 le richiamate "schede-capitolo", con
le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:
    - con   le   variazioni  per  atto  amministrativo  eventualmente
intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non
esposte nelle schede stesse;
    - con  le  variazioni  verificatesi nella consistenza dei residui
sulla scorta del rendiconto 2005.
   Gli  stessi  Uffici centrali del Bilancio avranno cura di inserire
entro il 17 maggio 2006 - contestualmente alle proposte di previsione
per   il   2007   -   negli   archivi   del   Sistema  dipartimentale
dell'Ispettorato  generale  per le politiche di bilancio gli elementi
relativi    all'assestamento    2006    contenuti    nelle   predette
"schede-capitolo",  trasmettendo  entro  il  19 maggio 2006 le schede
stesse  a questo Ministero - Ispettorato generale per le politiche di
bilancio.
   Gli   stessi  adempimenti  devono  intendersi  riferiti  anche  ai
capitoli/articoli di entrata gestiti dalle singole Amministrazioni.
   Gli   Uffici   centrali   del  Bilancio  potranno  indicare  nelle
schede-capitolo  le  eventuali  proposte  di modifica dei riferimenti
normativi,  ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti",
il  cui  contenuto  riveste  particolare  rilievo  per  le operazioni
gestionali   di   impegno   e  pagamento,  nonche'  per  il  corrente
monitoraggio delle leggi di spesa di cui alla legge n. 246 dei 2002.
   In conclusione, si ricorda che:
    a)  i  livelli  delle  spese,  sia  di  competenza  che di cassa,
stabiliti  con  la  legge finanziaria, non devono essere incrementati
con  il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di
bilancio;
    b)  il  saldo  di  cassa  del bilancio deve tendere al valore del
saldo di cassa del settore statale.
   E'  quindi  indispensabile  che ciascuna Amministrazione adotti un
comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti
di  spesa  non  compensate  e non vagliate con severita', utilizzando
quindi  un  efficiente  criterio  selettivo  della spesa pubblica. Si
invitano  gli  Uffici  centrali  del  Bilancio a prestare la consueta
massima collaborazione alle Amministrazioni.
   Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno di
assicurazione al riguardo.
                                                Il Ministro: Tremonti