IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
nella  legge  8 febbraio  1934, n. 367, ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Vista  la  legge  7 novembre  1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo  ad  un  programma  internazionale  per  l'energia firmato a
Parigi   il  18 novembre  1974  da  realizzare  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia;
  Vista  la  direttiva  98/93/CE  del Consiglio del 14 dicembre 1998,
recante   modifiche  alla  direttiva  68/414/CEE  del  Consiglio  del
20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della
CEE  di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o
di prodotti petroliferi;
  Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua alla
direttiva  98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1,
e  l'art.  2,  comma 3,  che  dispongono che le scorte di riserva del
Paese   siano   determinate  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo
decreto,  siano  definiti  i  coefficienti necessari a determinare la
ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data
attuazione  al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
31 gennaio 2001, n. 22;
  Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  recante  norme per il
riordino  del settore energetico e delega al Governo per il riassetto
delle  disposizioni  vigenti  in materia di energia ed in particolare
l'art.  1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  calcolo  delle  scorte
obbligatorie  per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai
soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti
                     petroliferi per l'anno 2006

  1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti
alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui  all'allegato  A del decreto
legislativo  31 gennaio  2001,  n.  22,  da  costituire  e  mantenere
stoccate  per  il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta
per  l'anno 2007 ammontano a 14.650.625 tonnellate complessive di cui
12.363.721 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle
esportazioni   effettuate  nel  Paese  nel  corso  dell'anno  2005  e
2.286.904  tonnellate  da detenere come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere   i  livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia   internazionale   dell'energia   come   disposto  dagli
articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
  2.  La  quota  da  attribuire alle sole raffinerie sulla base delle
esportazioni   e/o   delle   lavorazioni   effettuate  per  conto  di
committenti  esteri  nel  corso  dell'anno 2005, detraibile, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
dall'ammontare  della scorta e' pari a 899.093 tonnellate complessive
cosi' suddivise:
    categoria I: 307.883 tonnellate;
    categoria II: 308.818 tonnellate;
    categoria III: 282.392 tonnellate.
  3.  A  seguito  della  detrazione  di  cui  al comma precedente, il
quantitativo  residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso
dell'anno 2005 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti
nel mercato interno ammonta a 11.464.628 tonnellate complessive cosi'
suddivise:
    categoria  I  (benzine  per  autoveicoli,  carburanti  per aerei,
benzina  per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina):
2.626.114 tonnellate;
    categoria  II  (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante,
carburante  per  motori  a  reazione  del  tipo cherosene): 7.204.412
tonnellate;
    categoria III (oli combustibili): 1.634.102 tonnellate.
  4.  Ai  quantitativi  di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti
quelli  incrementali  da  calcolarsi  secondo  quanto  previsto dagli
articoli 3  e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali
quantitativi,  da  ripartire  tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla
base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:
    categoria I: 542.698 tonnellate;
    categoria II: 1.389.714 tonnellate;
    categoria III: 354.492 tonnellate.