IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1,  commi 23,  24,  25 e 26, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Considerato  che  l'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 23 e
24  devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'economia e
delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
contenente  le  informazioni  trimestrali  cumulate  degli acquisti e
delle  vendite  di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o
finalita' abitative;
  Considerato  altresi'  che  il  medesimo  comma 26  prevede che con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le
modalita' e lo schema della comunicazione di cui trattasi;
  Considerato  che  l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005,
n.   266,  dispone  che  le  amministrazioni  pubbliche,  cosi'  come
individuate  dall'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e successive modificazioni, con eccezione degli enti
territoriali,  possono  annualmente acquisire immobili per un importo
non  superiore  alla  spesa  media  per  gli  immobili  acquisiti nel
precedente triennio;
  Considerato  che  l'art. 1, comma 24, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, stabilisce che nei confronti degli enti territoriali soggetti
al  patto  di  stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e
delle  province autonome di Trento e Bolzano i trasferimenti erariali
a  qualsiasi  titolo  spettanti  sono  ridotti  in  misura  pari alla
differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di
immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la
stessa finalita';
  Ravvisata  l'opportunita'  di procedere, al fine di dare attuazione
alle   disposizioni   di  cui  all'art.  1,  comma  26,  della  legge
23 dicembre  2005,  n.  266,  all'emanazione del decreto ministeriale
concernente   gli   enti   destinatari   dell'art.  1,  comma 23,  e,
successivamente,  al  provvedimento  relativo  agli  enti destinatari
dell'art. 1, comma 24;
  Considerato  che  l'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  dispone  che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si
applicano  all'acquisto  di immobili da destinare a sedi di ospedali,
ospizi, scuole o asili;
  Ravvisata   l'esigenza   di  definire  l'ambito  applicativo  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  1, comma 26, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266, anche in relazione alle disposizioni dei commi 23 e 25
della  medesima legge, nonche' di definire le modalita' attuative per
la trasmissione della comunicazione di cui al predetto comma;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati  con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e
crescita, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art.
1,  comma 23,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, comunicano,
compilando  la scheda allegata, trimestralmente a decorrere dall'anno
2006   alle   Ragionerie   provinciali  dello  Stato  competenti  per
territorio,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del trimestre di
riferimento,   le   seguenti   informazioni  relative  ai  fabbricati
destinati  ad  attivita'  istituzionali od a finalita' abitative, con
esclusione  degli  acquisti  di cui all'art. 1, comma 25, della legge
23 dicembre 2005, n. 266:
    Valore  medio  degli  acquisti operati nel triennio precedente, a
decorrere dal triennio 2003-2005;
    Valore complessivo degli acquisti o delle vendite del trimestre;
    Prezzo effettivo di acquisto o di vendita;
    Modalita' di pagamento ed eventuale rateizzazione del prezzo;
    Controparte  dell'acquisto o della vendita, con indicazione della
denominazione,   del   codice  fiscale  o  della  partita  IVA  della
controparte medesima;
    Dati  identificativi  dell'immobile (Comune, via, numero civico),
consistenza commerciale e dati catastali (categoria, sezione, foglio,
mappale, subalterno, rendita).
  2.  I dati relativi alla predetta scheda acquisiti dalle Ragionerie
provinciali  dello  Stato  saranno  immessi  dalle stesse nel Sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS).
  3.  La  Ragioneria  generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'informatizzazione  della  contabilita'  di  Stato  -  provvedera' a
trasmettere,  su  supporto  informatico, all'Agenzia del territorio -
Direzione  centrale  consulenze  e  stime,  i  dati  occorrenti  alla
medesima per la verifica della congruita' dei valori degli immobili.