IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Considerato che l'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le pubbliche amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attivita' istituzionali o finalita' abitative; Considerato altresi' che il medesimo comma 26 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita' e lo schema della comunicazione di cui trattasi; Considerato che l'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le amministrazioni pubbliche, cosi' come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio; Considerato che l'art. 1, comma 24, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilita' interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalita'; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'emanazione del decreto ministeriale concernente gli enti destinatari dell'art. 1, comma 23, e, successivamente, al provvedimento relativo agli enti destinatari dell'art. 1, comma 24; Considerato che l'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 non si applicano all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili; Ravvisata l'esigenza di definire l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche in relazione alle disposizioni dei commi 23 e 25 della medesima legge, nonche' di definire le modalita' attuative per la trasmissione della comunicazione di cui al predetto comma; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra concordati con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilita' e crescita, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano, compilando la scheda allegata, trimestralmente a decorrere dall'anno 2006 alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, le seguenti informazioni relative ai fabbricati destinati ad attivita' istituzionali od a finalita' abitative, con esclusione degli acquisti di cui all'art. 1, comma 25, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: Valore medio degli acquisti operati nel triennio precedente, a decorrere dal triennio 2003-2005; Valore complessivo degli acquisti o delle vendite del trimestre; Prezzo effettivo di acquisto o di vendita; Modalita' di pagamento ed eventuale rateizzazione del prezzo; Controparte dell'acquisto o della vendita, con indicazione della denominazione, del codice fiscale o della partita IVA della controparte medesima; Dati identificativi dell'immobile (Comune, via, numero civico), consistenza commerciale e dati catastali (categoria, sezione, foglio, mappale, subalterno, rendita). 2. I dati relativi alla predetta scheda acquisiti dalle Ragionerie provinciali dello Stato saranno immessi dalle stesse nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS). 3. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - provvedera' a trasmettere, su supporto informatico, all'Agenzia del territorio - Direzione centrale consulenze e stime, i dati occorrenti alla medesima per la verifica della congruita' dei valori degli immobili.