IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, nonche' il
decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle
comunicazioni elettroniche;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visti  gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  RepubbIica  8 aprile  1998, n. 169, concernente il
riordino  della materia del gioco delle scommesse relative alle corse
dei cavalli;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 169 del 1998, e' stato adottato, di
concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, il
decreto  16 dicembre  1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, per disciplinare la
gestione  da  parte  dell'Unione  nazionale  incremento  razze equine
(U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d), del
predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 169 del 1998,
l'U.N.I.R.E.   destina   annualmente   quote  adeguate  dei  proventi
derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la
gestione  ed  il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi
all'organizzazione  delle  corse e remunerazione per l'utilizzo delle
immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
  Visto   il   decreto   interministeriale  16 dicembre  1999  ed  in
particolare  l'art.  4,  a  norma  del  quale  il  segnale televisivo
relativo alla trasmissione delle corse e' distribuito dall'U.N.I.R.E.
in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e nel caso
in  cui  utilizzatori  del  segnale  siano  le  concessionarie per la
raccolta  di  scommesse  ippiche, le condizioni economiche di offerta
del   segnale   stesso   sono   stabilite   dall'U.N.I.R.E.,   previa
approvazione  del  Ministro  delle  finanze  d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali;
  Preso atto che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha
proposto,  con  note  prot n. 24317 del 26 ottobre 2004 e prot. n. 52
del  4 marzo  2005,  la  modifica dell'art. 4 del decreto 16 dicembre
1999,  al  fine  di  risolvere  il  contenzioso iniziato con le ditte
concessionarie  del  servizio  di raccolta delle scommesse ippiche in
merito  al  pagamento delle spese relative alla fruizione del segnale
televisivo dal 1° gennaio 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'art. 4, del decreto 16 dicembre 1999, adottato dal Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, e' sostituito come segue:
  «Il  segnale  televisivo  relativo alla trasmissione delle corse e'
distribuito dall'U.N.I.R.E., previo accertamento dell'esistenza di un
interesse giuridicamente qualificato, a chiunque ne faccia richiesta.
  Il  canone  per  la fruizione del servizio e' stabilito annualmente
dall'U.N.I.R.E.,  previa  approvazione  del  Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro delle politiche agricole e
forestali.
  Nel  caso in cui utilizzatori del segnale siano i concessionari per
la raccolta delle scommesse, l'U.N.I.R.E. addebita ai concessionari i
costi  relativi  all'utilizzo  delle infrastrutture necessarie per la
trasmissione  e  la  diffusione del segnale televisivo gia' elaborato
dalla regia centrale U.N.I.R.E.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2006


                                           Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                   Tremonti

Il Ministro delle politiche
   agricole e forestali
         Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 168