IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
monitoraggio  della  spesa  nel settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie;
  Visto  il  comma 6  del  citato  art.  50,  il quale dispone che il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  salute,  stabilisce,  con  decreto  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni
del  medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del
sistema  di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore  sanitario e di
appropriatezza  delle  prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente
applicazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del 2 luglio 2004, attuativo del
comma 6  del  citato  art.  50,  concernente le modalita' di gestione
della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del
comma 6  del  citato  art.  50, concernente l'estensione alle regioni
Umbria,  Emilia-Romagna,  Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al
citato art. 50;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con il Ministro della salute del 21 aprile 2005, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del 5 maggio 2005, attuativo del
comma 6  del  citato  art.  50, concernente l'estensione alle regioni
Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma
di  Bolzano  e provincia autonoma di Trento delle disposizioni di cui
al citato art. 50;
  Visto il comma 2, dell'art. 2 del citato decreto 21 aprile 2005, il
quale  dispone  che  con  successivo decreto sono indicate le date di
applicazione   relative   alle   rimanenti  regioni  del  sistema  di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario;
  Visto  il  comma 11  del  citato  art. 50, il quale stabilisce, tra
l'altro,  che  l'adempimento  regionale, di cui all'art. 52, comma 4,
lettera a),   della   legge   27 dicembre   2002,  n.  289,  ai  fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  (SSN)  per  gli  anni  2003,  2004  e  2005,  si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50.
Tale  adempimento  s'intende  rispettato  anche  nel  caso  in cui le
regioni  e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere  realizzato
direttamente  nel  proprio  territorio  sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni  mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  copia  dei  dati  dalle  stesse
acquisiti,   i   cui   standard   tecnologici   e  di  efficienza  ed
effettivita',  verificati  d'intesa  con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  risultino  non  inferiori  a  quelli  realizzati  in
attuazione del richiamato art. 50;
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 141622
del  1° dicembre  2004  di autorizzazione della richiesta di adesione
totale  al  comma 11  del  citato  art.  50  da  parte  della regione
Lombardia,  il  cui  piano ingloba anche il programma di applicazione
delle disposizioni di cui al citato art. 50;
  Ritenuto  di  dover  estendere la sperimentazione dell'applicazione
delle  disposizioni  di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere
significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;
  Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra Governo, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, nei
quali  e' stabilito che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)
ricomprende  i  dati  di  monitoraggio  delle  prescrizioni  previste
dall'art.  87  della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal citato art.
50  e  che  il  conferimento  dei  dati al NSIS e' ricompreso fra gli
adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  per l'accesso al maggior
finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  della  salute  e  con  il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1
del  citato  art.  50,  con  cui  si  stabiliscono le caratteristiche
tecniche della tessera sanitaria (TS);
  Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
2004,  attuativo  del  comma 4 del citato articolo, il quale prevede,
tra  l'altro,  al  punto 3.2 dell'allegato 1, che le unita' sanitarie
locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalita'  telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai
medici;
  Visto   l'art.   2   del   decreto  27 luglio  2005  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
180  del  4 agosto 2005, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il
quale   prevede,   tra   l'altro,  che  l'adeguamento  dei  programmi
informatici  utilizzati  dalle  strutture  di  erogazione  di servizi
sanitari  deve  essere  effettuato entro la data di attivazione della
regione  di  appartenenza  prevista dai decreti attuativi del comma 6
del richiamato art. 50;
  Visto il decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180 del 4 agosto 2005, attuativo del comma 9
del  citato  art.  50, il quale prevede, tra l'altro, i dati che sono
trasmessi  al  Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
telematica,  da  parte  delle  regioni, nonche' dai Ministeri e dagli
enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Programma di applicazione

  1.  Il  programma di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 21 aprile
2005  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, e' integrato, a partire da giugno 2006, con:
    a) le   regioni:  Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Campania,
Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria;
    b) il Servizio assistenza sanitaria personale navigante (SASN).
  2.   Con  riferimento  alle  regioni  progressivamente  individuate
secondo  il programma di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di  cui  ai  decreti 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005
adottati  dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro della salute, ai decreti 24 giugno 2004 e 27 luglio 2005
adottati  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze e al decreto
22 luglio  2005 adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministero della salute, con la possibilita' di
accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
singole  regioni  circa  le  date  di  decorrenza  degli  adempimenti
previsti dagli stessi decreti.
  3.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento  alle  regioni individuate secondo il programma di cui al
comma 1  o  in  base  ai  programmi  di  cui  ai decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
salute, del 30 giugno 2004, del 28 ottobre 2004 e del 21 aprile 2005,
e'  comunicata  la  fine  della sperimentazione alle singole regioni,
sulla  base  di  specifica  relazione,  trasmessa  dalla Sogei per il
tramite  dell'Agenzia  delle  entrate,  circa  il completamento delle
attivita' di applicazione dei citati programmi.