IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                                  e

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il  codice  della  navigazione,  approvato con regio decreto
30 marzo  1942,  n.  327,  come  modificato  dal  decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96;
  Visto  l'art.  117,  lettera h) della Costituzione della Repubblica
italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001;
  Vista   la   legge   2 aprile   1968,   n.   518,   concernente  la
liberalizzazione delle aree di atterraggio;
  Visto  il  decreto  interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  dell'interno  e  della  difesa,  ha  modificato  i  decreti
10 marzo  1988  e  27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della
legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso
delle aree di atterraggio;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n.  250/1997  che  ha  trasferito  all'Ente nazionale per l'aviazione
civile   le   funzioni   amministrative   e   tecniche   nel  settore
dell'aviazione   civile,   ivi   comprese  le  competenze  di  natura
regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;
  Visto  l'art.  2,  comma 2,  dello  statuto dell'Ente nazionale per
l'aviazione  civile  approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e il Ministro
per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  ai sensi dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Considerata  la  necessita' di apportare alcune modifiche al citato
decreto interministeriale 8 agosto 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Per  «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e
all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
  2.  Per  «elisuperficie»  si  intende  un'aviosuperficie  destinata
all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
  3.  Per  «idrosuperficie»  si  intende  un'aviosuperficie destinata
all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
  4.   Per   «aviosuperficie   in   pendenza  (AP)»  si  intende  una
aviosuperficie  la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie
per la lunghezza di questa, superi il due percento.
  5.  Per  «aviosuperficie  non  in  pendenza  (ANP)»  si intende una
aviosuperficie  la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra
l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie
per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.
  6.  Per  «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie
posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto
al livello del terreno.