IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; Visto l'art. 117, lettera h) della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio; Visto il decreto interministeriale 8 agosto 2003 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, ha modificato i decreti 10 marzo 1988 e 27 dicembre 1971 recanti norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza; Visto l'art. 2, comma 2, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto interministeriale 8 agosto 2003; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico. 2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto. 3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti. 4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento. 5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento. 6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno.