IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visti   gli   articoli 4,  comma 2,  lettera b)  e  5  del  decreto
legislativo   4 febbraio  2000,  n.  45,  recante  «Attuazione  della
direttiva  98/18/CE  relativa  alle  disposizioni  e  alle  norme  di
sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
  Visto  il  capitolo  IV della Convenzione Solas '74, come emendata,
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Considerato  che  nelle  zone  di  mare  in  cui  operano  le  navi
destinatarie  del  presente  provvedimento  esiste adeguata copertura
S.A.R.;
  Ritenuto  che  l'obbligo  di  sistemare  gli apparati navtex, epirb
satellitare  aggiuntivo e VHF aeronautico, sulle navi di classe «C» e
di  classe  «D» di cui al citato decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n.  45,  in servizio di linea, sia ingiustificato e non necessario in
determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative
esenzioni  non  comporti una riduzione del livello di sicurezza delle
unita' che ne beneficiano;
  Vista  la  nota  n. 3298 in data 13 marzo 2002 della Rappresentanza
Permanente  d'Italia  c/o  l'U.E.  con la quale si e' provveduto alla
notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea;
  Preso  atto  della  mancata  opposizione da parte della Commissione
europea nei termini prescritti;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso
dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
29 settembre 2003;
  Acquisito  il  parere  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri
espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
13 febbraio 2006;
  Sentito  il  Ministero  delle  comunicazioni  con  nota n. 3557 del
27 febbraio 2006;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri con nota n. 4592 del 14 marzo 2006;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. I  termini  utilizzati  nel  presente  decreto devono intendersi
secondo   le   definizioni   riportate  nell'articolo 1  del  decreto
legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45 e nel capitolo III del relativo
allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
    a) «servizio  di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in
modo  da  assicurare  il traffico fra gli stessi due o piu' porti, in
base  ad  un  orario  pubblicato  o con collegamenti tanto regolari o
frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
    b) «terra  ferma»:  il  territorio  peninsulare italiano e le due
isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
 
          Note alle premesse:
              - Gli  articoli 4,  comma 2, lettera b) e 5 del decreto
          legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante:
              «Attuazione  della  direttiva  98/18/CE  relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali»  pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale 7 marzo
          2000, n. 55, cosi' recitano:
                «2.  Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove
          ed esistenti, delle classi A, B, C e D:
                  a) (omissis);
                  b) si  applicano le disposizioni del capitolo IV, e
          relativi  emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
          della "SOLAS 1974";».
              «Art.  5  (Equivalenze  ed esenzioni). - 1. Con decreto
          del  Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato
          alla  Commissione  europea,  possono essere adottate misure
          che   consentono   l'equivalenza   alle   regole  contenute
          nell'allegato  I,  purche'  tali  equivalenze  siano almeno
          efficaci  quanto  le suddette regole, nonche', a condizione
          che  non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza,
          misure  atte  a esonerare le navi dall'osservanza di taluni
          requisiti  specifici  indicati nel presente decreto, quando
          siano  adibite,  nelle acque territoriali, inclusi i tratti
          di  mare  arcipelagici  riparati  dagli  effetti  del  mare
          aperto,  a  viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni
          operative,  quali  la probabilita' di un'onda significativa
          inferiore,    l'osservanza   di   limiti   stagionali,   la
          circostanza  che  la navigazione sia effettuata solo in ore
          diurne   o   in   condizioni  climatiche  o  meteorologiche
          favorevoli,  la  durata  limitata  dei  viaggi,  ovvero  la
          vicinanza di servizi di pronto intervento.».
              - La  legge  23 maggio  1980, n. 313 recante: «Adesione
          alla   convenzione   internazionale   del   1974   per   la
          salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta
          alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione»,
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.
          190.
          Note all'art. 1:
              - L'art.  1  del  decreto  legislativo n. 45/2000 cosi'
          recita:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Ai  fini  del  presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per:
                a) "convenzioni internazionali":
                  1. la    convenzione    internazionale    per    la
          salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
          1974  e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
          e  con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
          successivo  protocollo  del  17 febbraio 1978, e successivi
          emendamenti  in  vigore  alla  data  del  17 marzo 1998, di
          seguito denominata "SOLAS 1974";
                  2. la  convenzione  internazionale  sulle  linee di
          massimo  carico  del  1966,  resa  esecutiva  in Italia con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
          777,  entrato  in  vigore  il  21 luglio 1968, e successivi
          emendamenti  del  1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
          con  decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984,
          n.  968,  e  successivi emendamenti in vigore alla data del
          17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
                b) "codice  sulla  stabilita'  a  nave  integra":  il
          codice  sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
          nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
          Internazionale  IMO  (Code  on Intact Stability), contenuto
          nella     risoluzione     A.749     (18)     dell'Assemblea
          dell'Organizzazione  stessa  del 4 novembre 1993, nel testo
          modificato alla data del 17 marzo 1998;
                c) "codice  per  le  unita'  veloci (HSC)": il codice
          internazionale   di   sicurezza   per   le   unita'  veloci
          (International  Code  for  Safety  of  High  Speed  Crafts)
          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
          con  la  risoluzione  MSC  36  (63) del 20 maggio 1994, nel
          testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
                d) "GMDSS":   il   sistema  globale  di  sicurezza  e
          soccorso  in  mare  (Global  Maritime  Distress  and Safety
          System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
                e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti
          piu' di dodici passeggeri;
                f) "unita'  veloce  da passeggeri": una unita' veloce
          come  definita  alla  regola  1 del capitolo X della «SOLAS
          1974»,  che  trasporti  piu' di dodici passeggeri; non sono
          considerate   unita'   veloci  da  passeggeri  le  navi  da
          passeggeri  adibite  a  viaggi  nazionali  marittimi  delle
          classi B, C e D, quando:
                  1) il  loro  dislocamento  rispetto  alla  linea di
          galleggiamento  corrisponda  a  meno  di  cinquecento metri
          cubi;
                  2) la  loro  velocita'  massima,  come definita dal
          paragrafo 1.4.30  del  codice  per  le  unita'  veloci (HSC
          Code), sia inferiore ai venti nodi;
                g) "nave  nuova":  una  nave la cui chiglia sia stata
          impostata,  o  che  si  trovi  a  un  equivalente stadio di
          costruzione,  alla  data del luglio 1998 o successivamente.
          Per  equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio
          in cui:
                  1. ha  inizio la costruzione identificabile con una
          nave specifica;
                  2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
          sistemazione  in  posto  di  almeno  cinquanta tonnellate o
          dell'uno   per  cento  della  massa  stimata  di  tutto  il
          materiale  strutturale,  assumendo  il minore di questi due
          valori;
                h) "nave  esistente":  una  nave che non sia una nave
          nuova;
                i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
                  1) il  comandante,  ne'  un membro dell'equipaggio,
          ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
                  2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
                l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
          nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
          un  galleggiamento  all'85%  della  piu' piccola altezza di
          costruzione  misurata  dal  limite superiore della chiglia,
          oppure  la  lunghezza  misurata  dalla  faccia prodiera del
          dritto  di  prora  all'asse  di  rotazione  del  timone  al
          predetto  galleggiamento,  se  tale  lunghezza e' maggiore.
          Nelle    navi    che,    secondo    progetto,    presentano
          un'inclinazione  della  chiglia, il galleggiamento al quale
          si   misura   tale   lunghezza  deve  essere  parallelo  al
          galleggiamento del piano di costruzione;
                m) "altezza  di  prora":  l'altezza di prora definita
          dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza
          verticale    sulla    perpendicolare    avanti,    fra   il
          galleggiamento   corrispondente   al  bordo  libero  estivo
          assegnato  e  l'assetto  di progetto, e la faccia superiore
          del ponte esposto a murata;
                n) "nave  con  ponte completo": una nave provvista di
          un  ponte  completo,  esposto  alle  intemperie  e al mare,
          dotato  di  mezzi  permanenti che permettano la chiusura di
          tutte  le  aperture  nella  parte esposta alle intemperie e
          sotto  il  quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
          sono  dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
          alle  intemperie.  Il  ponte  completo puo' essere un ponte
          stagno  o  una struttura equivalente a un ponte non stagno,
          completamente   coperto   da   una  struttura  stagna  alle
          intemperie,   di   resistenza   sufficiente   a   mantenere
          l'impermeabilita'  alle  intemperie  e  munita  di mezzi di
          chiusura stagni alle intemperie;
                o) "viaggio  internazionale": un viaggio per mare dal
          porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
          quello Stato o viceversa;
                p) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti  di  mare  da  e  verso lo stesso porto di uno Stato
          membro,  o  da  un  porto  a  un  altro porto di tale Stato
          membro;
                q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le
          classi   di  navi  possono  operare  per  tutto  l'anno  o,
          eventualmente, per un periodo specifico;
                r) "area  portuale": un'area che si estende fino alle
          strutture   portuali   permanenti   piu'   periferiche  che
          costituiscono  parte integrante del sistema portuale o fino
          ai  limiti  definiti  da  elementi  geografici naturali che
          proteggono un estuario o l'area protetta affine;
                s) "luogo   di   rifugio":  qualsiasi  area  protetta
          naturalmente  o artificialmente che possa essere usata come
          rifugio  da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
          condizioni di pericolo;
                t) "Amministrazione"  il  Ministero  dei  trasporti e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto;
                u) "Autorita'  marittime": Comandi periferici secondo
          funzioni  delegate  con  direttive del Comando generale del
          Corpo delle capitanerie di porto;
                v) "Stato  ospite":  lo Stato membro dai cui porti, o
          verso  i  cui  porti una nave o una unita' veloce, battente
          bandiera  diversa da quella di detto Stato membro, effettua
          viaggi nazionali;
                z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto
          a  norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998,
          n. 314;
                aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
                bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente
          a  un  terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
          un determinato periodo;
                bb-bis) nave   ro/ro   da  passeggeri:  una  nave  da
          passeggeri  che  trasporta  piu'  di  dodici  passeggeri  e
          disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
          speciale,  come  definiti  nella  regola  II-2/A/2  di  cui
          all'allegato I;
                bb-ter) eta':  eta' della nave, espressa in numero di
          anni dalla data della sua consegna;
                bb-quater) persona   a  mobilita'  ridotta:  chiunque
          abbia  una  particolare  difficolta' nell'uso dei trasporti
          pubblici,  compresi gli anziani, i disabili, le persone con
          disturbi  sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
          gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
                bb-quinquies) altezza   significativa   d'onda  (hs):
          l'altezza  media  del  terzo  delle  onde  di  altezza piu'
          elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
                bb-sexies) ente  tecnico:  l'organismo autorizzato ai
          sensi   dell'art.   1,  comma 1,  lettera b),  del  decreto
          legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni.».