IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
IL  MINISTRO  DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA
SALUTE,  IL  MINISTRO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE FINANZE ED IL MINISTRO
                       DELLA FUNZIONE PUBBLICA
  Visti gli articoli 2 e 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66,  recante  «attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro»;
  Visti  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento
d'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visti il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito
nella  legge  19 marzo  1936,  n.  508,  ed  il  regio  decreto-legge
12 novembre  1936,  n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n.
526,  recanti  norme,  rispettivamente,  sul  servizio  delle guardie
particolari giurate e sugli istituti di vigilanza;
  Visti  l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente i
servizi  di  sicurezza  in  ambito  aeroportuale,  e  l'art.  18  del
decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito con modificazioni
dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155,  concernente  i  servizi di
sicurezza  sussidiaria  nei  porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle
stazioni  delle  ferrovie  metropolitane,  nell'ambito delle linee di
trasporto  urbano  ed  extraurbano,  nonche'  sui  relativi  mezzi di
trasporto e depositi;
  Viste  le  richieste  formulate  congiuntamente  dalle Associazioni
datoriali  e dalle Organizzazioni sindacali delle guardie particolari
giurate firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria;
  Considerato  che  i  servizi  di  vigilanza attribuiti alle guardie
particolari giurate a norma delle disposizioni delle leggi n. 217 del
1992,  e  n.  155 del 2005 sopra richiamate, ovvero dei regolamenti o
provvedimenti amministrativi che vi hanno dato rispettiva attuazione,
nonche'  quelli  di  scorta  valori,  quelli  notturni  e  quelli  di
vigilanza  e di sicurezza armata presso gli obiettivi istituzionali o
sensibili  costituiscono servizi di sicurezza sussidiaria per i quali
e'  ammissibile,  alle  condizioni e nei limiti previsti dal presente
decreto, l'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
n.  66  del  2003,  sopra  indicato, in quanto il loro svolgimento si
inserisce  in  un  quadro  di sicurezza pubblica coordinato e diretto
dalle  autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  richiede, di norma, una
stretta collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza se non la
loro contestuale presenza;
  Ritenuto di dover consentire nello svolgimento dei predetti servizi
di   sicurezza   sussidiaria  una  flessibilita'  nell'organizzazione
dell'orario  di  lavoro  delle guardie giurate coerente con il quadro
normativo  ed  amministrativo  sopra  delineato  e  con  le  esigenze
operative richieste;
  Ritenuto  altresi' che debba spettare alla contrattazione nazionale
di  categoria  ed  agli altri strumenti contrattuali di assicurare il
rispetto delle inalienabili esigenze di tutela dei lavoratori;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Per quanto attiene ai servizi di sicurezza sussidiaria svolti da
guardie  particolari giurate, la deroga alle disposizioni del decreto
legislativo  8 aprile 2003, n. 66, finalizzata ad una piu' flessibile
organizzazione  e  gestione  dell'orario  di  lavoro  per  il miglior
perseguimento  delle  preminenti  esigenze  di  sicurezza, e' ammessa
esclusivamente:
    per   i   servizi   di  vigilanza  armata  presso  gli  obiettivi
istituzionali o sensibili;
    per   i  servizi  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle  stazioni
ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane, nell'ambito
delle  linee di trasporto urbano ed extraurbano, nonche' sui relativi
mezzi   di   trasporto   e   depositi,  svolti  in  esecuzione  delle
disposizioni di legge o di regolamento indicate in premessa o di atto
amministrativo adottato per la loro attuazione;
    per  i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante o di
altri beni o titoli di valore e per i servizi di vigilanza notturni.
  2.  Per  i  servizi  di  cui  al  comma  1,  i limiti massimi della
prestazione  lavorativa  giornaliera,  notturna  e straordinaria sono
determinati  dalla  contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto
della  tutela  della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori. Alla
medesima  contrattazione  nazionale ed agli strumenti contrattuali di
gestione  dell'orario  di  lavoro  da  questa  previsti e', altresi',
demandata,   per   la   totalita'   dei   servizi,   la  possibilita'
dell'applicazione  delle  deroghe  di  cui  all'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.