IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto in particolare l'art. 212, comma 23, del suddetto decreto, che prevede l'istituzione presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Ravvisata la necessita' di determinare gli aspetti procedurali relativi alla gestione dei registri, nel rispetto del principio di volontarieta' dell'inserimento dei dati previsti dal citato art. 212, comma 23, da parte delle imprese; Considerata comunque la necessita' dell'integrale rispetto della disciplina vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo ai principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Considerato altresi' che dalla tenuta dei registri non devono derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica; Decreta: Art. 1. Oggetto della disciplina 1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, istituiti presso il Comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Gli elementi identificativi delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, sono inseriti a seguito di specifica domanda avanzata dall'impresa interessata al Comitato nazionale gestori ambientali.