IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
  Visto  in  particolare  l'art. 212, comma 23, del suddetto decreto,
che  prevede  l'istituzione  presso  il  Comitato nazionale dell'albo
nazionale  gestori  ambientali dei registri delle imprese autorizzate
alla  gestione  di  rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali
sono  inseriti,  a  domanda, gli elementi identificativi dell'impresa
consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto
del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  nel
rispetto  dei  principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
  Ravvisata  la  necessita'  di  determinare  gli aspetti procedurali
relativi  alla  gestione  dei registri, nel rispetto del principio di
volontarieta' dell'inserimento dei dati previsti dal citato art. 212,
comma 23, da parte delle imprese;
  Considerata  comunque  la  necessita' dell'integrale rispetto della
disciplina  vigente in tema di riservatezza, con particolare riguardo
ai principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Considerato  altresi'  che  dalla  tenuta  dei  registri non devono
derivare comunque minori o maggiori oneri per la finanza pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto della disciplina
  1. Il presente decreto norma la gestione dei registri delle imprese
autorizzate  alla  gestione  di rifiuti, istituiti presso il Comitato
nazionale  dell'albo  nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art.
212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2.  Gli  elementi  identificativi  delle imprese di cui all'art. 2,
comma 1,  sono  inseriti  a  seguito  di  specifica  domanda avanzata
dall'impresa interessata al Comitato nazionale gestori ambientali.