IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
  Visto   in   particolare  l'art.  189  del  suddetto  decreto,  che
disciplina  la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal
decreto-legge    9 settembre    1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni,   nella   legge   9 novembre  1988,  n.  475,  recante
disposizioni   urgenti   in   materia   di  smaltimento  dei  rifiuti
industriali;
  Considerato  che  ai  sensi  del  comma 6  del  predetto  art.  189
l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)  elabora  i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei
rifiuti  prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti,
nonche'  gli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio, e ne
assicura la pubblicita';
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce  l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT);
  Considerato  che  ai sensi del citato decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  all'APAT  sono  attribuiti,  tra l'altro, i seguenti
compiti:
    a) effettuazione  di  attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela delle
risorse   idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
l'individuazione  e  delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali.
    b) svolgimento   delle  funzioni  concernenti,  fra  l'altro,  la
protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge
4 dicembre  1993, n. 496, convertito, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61,  nonche'  le altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Considerato,   inoltre,   che   all'Agenzia   sono   trasferite  le
attribuzioni  dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle  dei  servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  eccezione  di quelle del servizio
sismico nazionale.
  Vista   la  legge  21 gennaio  1994,  n.  61,  di  conversione  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante: «Disposizioni urgenti
sulla   riorganizzazione   dei  controlli  ambientali  e  istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;
  Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61,
le  attivita'  tecnico-scientifiche  dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente consistono, tra l'altro:
    a) «nella  raccolta  sistematica,  anche  informatizzata, e nella
integrale  pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale,
anche  attraverso  la  realizzazione  del  sistema  informativo  e di
monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali»;
    b) «nella  elaborazione  di  dati  e di informazioni di interesse
ambientale,  nella  diffusione  dei  dati  sullo stato dell'ambiente,
nella   elaborazione,   verifica   e   promozione   di  programmi  di
divulgazione e formazione in materia ambientale»;
    c) «nella  cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con
l'istituto statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), nonche' con
le   organizzazioni   internazionali   operanti   nel  settore  della
salvaguardia ambientale»;
  Vista  la  legge  25 gennaio  1994, n. 70, recante norme in materia
ambientale,   sanitaria   e   di   sicurezza  pubblica,  nonche'  per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207,   recante  l'approvazione  dello  statuto  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici, a norma dell'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  15  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 agosto  2002,  n. 207 l'APAT, tra le
altre cose:
    pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali,
le  regioni,  le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri
soggetti  pubblici,  le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al
fine  di  garantire  l'efficace  raccordo con le iniziative da questi
poste  in  essere  in  detto  ambito  ed il mantenimento coerente dei
flussi  informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e
l'Agenzia;
    acquisisce  informazioni  presso  le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici territoriali
e  locali  e le societa' per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva  che  comunque  raccolgano dati nel settore ambientale, che
gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in
relazione  al  tipo  delle  medesime,  nel  rispetto  della normativa
vigente  e  del  livello di riservatezza che l'informazione comporta,
sentito il tavolo Stato-regioni per il sistema informativo;
    effettua  l'integrazione delle informazioni con i dati ambientali
riguardanti  il  sistema delle imprese secondo le modalita' stabilite
nell'accordo  di  programma  con  l'Unioncamere  di  cui  all'art. 1,
comma 6,  del  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della
normativa vigente;
  Visto  l'accordo  di  programma,  di  cui  all'art.  1, comma 6 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 gennaio  1994,  n.  61, stipulato in data 24 gennaio
1997;
  Visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il catasto dei rifiuti e' organizzato in una sezione nazionale,
che  ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e  per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e  in  sezioni regionali o delle
province  autonome presso le corrispondenti agenzie regionali e delle
province  autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) e, ove
tali agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.
  2.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi
tecnici  organizza  il catasto nazionale attraverso la costituzione e
la  gestione  del  catasto  telematico  basato  sulla  gestione delle
informazioni     relative     ai     rifiuti     mediante     sistemi
informatico-telematici e comprensivo di una banca dati composta da:
    a) una  sezione  anagrafica, denominata anagrafica dei soggetti e
delle   unita'  locali  (AnSul),  contenente  tutte  le  informazioni
relative  ai  soggetti  coinvolti  nel  ciclo di gestione dei rifiuti
desunte dal registro delle imprese;
    b) una   sezione   contenente  le  dichiarazioni  presentate  dai
soggetti  obbligati  di  cui  all'art.  189  del  decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
    c) una   sezione   contenente   le   informazioni  relative  alle
autorizzazioni  di  cui agli articoli 208, 209, 210, 211, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    d) una  sezione  contenente le informazioni relative alle imprese
che  effettuano  le  operazioni  di recupero dei rifiuti in procedura
semplificata  di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998  e 12 giugno 2002, n. 161, e gia' operative alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    e) una   sezione   contenente   le   informazioni  relative  alla
comunicazioni  di  cui  agli  articoli 214,  215  e  216  del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    f) una   sezione   contenente   le   informazioni  relative  alle
iscrizioni  all'albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    g) una  sezione  relativa  alla  produzione  e  alla  gestione di
specifiche  tipologie  di  rifiuti  tra cui PCB/PCT, oli, batterie al
piombo esauste, imballaggi.