IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 234, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce i consorzi nazionali per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene; Considerato che il medesimo decreto, all'art. 234, comma 2, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, siano individuate le tipologie di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231, nonche', in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque; Ritenuto di dover determinare i beni in polietilene al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti dei predetti beni, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 234, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Decreta: Art. 1. 1. Per beni in polietilene, di cui all'art. 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione, nonche' i contenitori rigidi per uso di igiene ambientale di capacita' superiore ai 75 litri, di cui alla norma UNI EN 840, UNI EN 12574, UNI EN 13071. 2. L'elenco di beni in polietilene, di cui al comma 1, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'attivita' produttive, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli impatti ambientali generati dagli stessi.