IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE FORESTALI

                           di concerto con

I  MINISTRI  DELL'AMBIENTE  E  DELLA  TUTELA  DEL  TERRITORIO,  DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, recante
disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive
modifiche  ed in particolare l'art. 38 che prevede l'emanazione di un
decreto  ministeriale che definisce criteri e norme tecniche generali
sulla  base  dei  quali  le  regioni  disciplinano  le  attivita'  di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonche' delle
acque reflue;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno
allo   sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento  e  di  garanzia  (FEAOG); come modificato dal Reg. (CE)
1783/03 del Consiglio;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  817/2004  recante disposizioni di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999 del Consiglio sul
sostegno  allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG);
  Considerato  che  quanto disciplinato nel presente decreto concerne
l'intero  ciclo  (produzione,  raccolta,  stoccaggio, fermentazione e
maturazione,  trasporto  e spandimento) dell'utilizzazione agronomica
degli  effluenti  di allevamento e delle acque reflue di cui all'art.
38 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  22  del  5 febbraio 1997 ed in
particolare  l'art.  8  che  disciplina  le  esclusioni  dal campo di
applicazione del predetto decreto;
  Visto  il Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed
in  particolare  l'art. 7, comma 6, che per lo stallatico trasportato
tra  due  punti  situati  nella stessa azienda agricola o tra aziende
agricole  e  utenti  situati  nell'ambito  del  territorio nazionale,
consente di non applicare le disposizioni concernenti la raccolta, il
trasporto ed il magazzinaggio di cui al medesimo articolo;
  Visto  l'Accordo  1° luglio  2004  tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per
le  politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172
del  24 luglio  2004,  che da' indicazioni applicative sulla gestione
sanitaria dello stallatico;
  Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri e norme tecniche
generali, cosi' come previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n.
152  del 1999 al fine di consentire alle regioni di adottare gli atti
disciplinari di propria competenza;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 15 dicembre 2005 sullo schema di provvedimento.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce, in applicazione dell'art. 38 del
decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche
e  integrazioni,  i  criteri  e  le  norme  tecniche  generali per la
disciplina,  da parte delle regioni, delle attivita' di utilizzazione
agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e  delle  acque reflue
provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b)
e c)  del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e  da  piccole aziende
agroalimentari.
  2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dagli  articoli 18  sulle  aree
sensibili, 19 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e
21   sulla   disciplina   delle  aree  di  salvaguardia  delle  acque
superficiali  e  sotterranee  destinate  al consumo umano del decreto
legislativo   n.  152/1999  e  dal  decreto  legislativo  n.  59  del
18 febbraio  2005 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al
punto 6.6 del relativo allegato I.
  3.  Ai  sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152
del  1999,  le  regioni  disciplinano  le  attivita' di utilizzazione
agronomica  di  cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sulla base dei criteri e delle
norme  tecniche  generali  in esso contenuti garantendo la tutela dei
corpi   idrici   potenzialmente  interessati  ed  in  particolare  il
raggiungimento  o il mantenimento dei relativi obiettivi di qualita'.
Restano  ferme  per  le zone vulnerabili le scadenze temporali di cui
all'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
  4.  L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi
del  presente  decreto,  non  necessita  del  documento  commerciale,
dell'autorizzazione  sanitaria,  dell'identificazione  specifica, del
riconoscimento  degli  impianti  di immagazzinaggio di cui all'art. 7
del Regolamento CE 1774/2002.
  5.  Resta  fermo quanto previsto dal Regolamento CE 1774/2002, art.
5, comma 1, lettera a).