IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  di  concerto
                                 con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                  e 
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  l'attuazione  delle  direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e  94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare  gli
articoli 18, 31 e 33; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e di
recupero  dei   rifiuti   deve   assicurare   un'elevata   protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere 
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
  procedimenti   o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio
  all'ambiente; 
Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela 
dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che  le  attivita'  di
recupero possono essere sottoposte  a  procedure  semplificate  sulla
base di apposite condizioni e norme tecniche che  devono  fissare  in
particolare: 
    a) le quantita' massime impiegabili; 
    b) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
nonche' le condizioni di utilizzo degli stessi; 
    c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
recuperati senza pericolo per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti   e   metodi   che   potrebbero    recare    pregiudizio
dell'ambiente; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 33,  comma  7,  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  la  procedura  semplificata
sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a),  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative  determinate
dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate; 
  Visto il decreto  ministeriale  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  88  del  16  aprile
1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi  sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31  e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
  Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza  del  7
ottobre 2004, ha stabilito che la  Repubblica  italiana,  non  avendo
precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5  febbraio  1998  le
quantita' massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere
oggetto di recupero in regime  di  dispensa  dall'autorizzazione,  e'
venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10  e
11, paragrafo 1, della direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio  del  15
luglio  1975,  relativa  ai  rifiuti,  cosi'  come  modificata  dalla
direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991; 
  Considerata altresi' la necessita'  di  adeguare  sollecitamente  e
compiutamente lo stesso decreto  5  febbraio  1998  alle  indicazioni
fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre
2004; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 24 novembre 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota  del
27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Al decreto  ministeriale  5  febbraio  1998  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da "dalla legge
10 maggio 1976,  n.  319"  fino  alla  fine,  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e
successive modificazioni"; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la
seguente lettera d-bis): 
    "d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia  conforme
a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di  messa  in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei  siti  inquinati,  in
funzione della specifica destinazione d'uso del sito.". 
    c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in  riserva  dei  rifiuti
non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni, qualora vengano rispettate le  condizioni  di  cui  al
presente articolo. 
  2. La quantita' massima dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  ad
operazioni di messa in riserva  presso  l'impianto  di  produzione  e
presso  impianti  che  effettuano,  unicamente,  tale  operazione  di
recupero e' individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita'  "Messa  in
riserva". 
  3. La quantita' massima dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  ad
operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide
con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per
l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la
quantita' dei rifiuti  contemporaneamente  messa  in  riserva  presso
ciascun impianto o  stabilimento  non  puo'  eccedere  il  70%  della
quantita'  di  rifiuti  individuata  all'allegato  4   del   presente
regolamento. Il predetto  limite,  per  i  rifiuti  combustibili,  e'
ridotto al 50% fatta salva  la  capacita'  effettiva  di  trattamento
dell'impianto. 
  4. La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad  operazioni
di messa in riserva presso l'impianto di produzione del  rifiuto  non
puo'  eccedere  la  quantita'  di  rifiuti  prodotti,  in  un   anno,
all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti  devono  essere
avviati ad operazioni  di  recupero  entro  un  anno  dalla  data  di
produzione. 
  5. Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti  non  pericolosi
sottoposti  ad  operazioni  di  messa  in  riserva  in  impianti  che
effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni
caso  eccedere  la  capacita'  di  stoccaggio  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22 e successive modificazioni. I  rifiuti  messi  in  riserva  devono
essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data  di
ricezione. 
  6. La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in  riserva  presso
gli impianti che effettuano anche le  altre  operazioni  di  recupero
previste dal presente decreto, non puo'  eccedere,  in  un  anno,  la
quantita' di rifiuti che,  ai  sensi  dell'articolo  7,  puo'  essere
sottoposta ad attivita' di recupero  nell'impianto  stesso.  In  ogni
caso, i rifiuti messi in riserva devono  essere  avviati  alle  altre
operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. 
  7. La messa in riserva  dei  rifiuti  non  pericolosi  deve  essere
effettuata   nel   rispetto   delle   norme   tecniche    individuate
nell'allegato 5 al presente regolamento. 
  8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente
decreto,  il  passaggio  fra   i   siti   adibiti   all'effettuazione
dell'operazione di recupero "R13 - messa in  riserva"  e'  consentito
esclusivamente per una sola volta ed ai soli  fini  della  cernita  o
selezione o frantumazione o macinazione o riduzione  volumetrica  dei
rifiuti."; 
    d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  7  (Quantita'  impiegabile).  -  1.  La  quantita'   massima
impiegabile di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato  4
al presente decreto in relazione alle diverse attivita'  di  recupero
ammesse a procedura semplificata. 
  2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita'  di  rifiuti  che
puo'  essere  sottoposta  ad  attivita'  di  recupero  in   procedura
semplificata  non  deve  in   ogni   caso   eccedere   la   capacita'
dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo  31,  comma  6,  del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,   ovvero,   qualora
l'autorizzazione  rilasciata  in  base  alla  normativa  vigente  non
contempli la  capacita'  autorizzata,  la  quantita'  impiegabile  e'
determinata  dalla  potenzialita'  dell'impianto.  Il  limite   della
potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi
in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate piu'  tipologie  di
rifiuti. 
  3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero
devono essere indicate nella comunicazione di  inizio  di  attivita',
precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 
  4. Le quantita' massime  dei  rifiuti  non  pericolosi  individuati
nell'allegato  4  al  presente  decreto  possono  essere  oggetto  di
aggiornamento  annuale,  anche  per  tener  conto  dell'esigenza   di
incentivare il recupero dei rifiuti."; 
    e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8 (Campionamenti  e  analisi).  -  1.  Il  campionamento  dei
rifiuti, ai fini della  loro  caratterizzazione  chimico  fisica,  e'
effettuato sul rifiuto  tal  quale,  in  modo  tale  da  ottenere  un
campione  rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,   "Rifiuti
liquidi, granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale  e
preparazione ed analisi degli eluati". 
  2. Le analisi sui campioni ottenuti ai  sensi  del  comma  1,  sono
effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute  valide  a
livello nazionale, comunitario o internazionale. 
  3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile
derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla  norma
UNI 9903. 
  4. Il campionamento  e  le  analisi  sono  effettuate  a  cura  del
titolare  dell'impianto  ove  i  rifiuti  sono  prodotti  almeno   in
occasione  del  primo  conferimento  all'impianto  di   recupero   e,
successivamente,  ogni  24  mesi  e,   comunque,   ogni   volta   che
intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. 
  5. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare  la
conformita'  del  rifiuto  conferito  alle   prescrizioni   ed   alle
condizioni di esercizio stabilite dal  presente  regolamento  per  la
specifica attivita' svolta. 
  6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni  in
atmosfera devono essere  effettuate  secondo  quanto  previsto  dagli
specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.
203, e successive modifiche ed integrazioni."; 
    f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9 (Test di cessione). - 1.  Ai  fini  dell'effettuazione  del
test di cessione di  cui  in  allegato  3  al  presente  decreto,  il
campionamento dei rifiuti  e'  effettuato  in  modo  da  ottenere  un
campione  rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,   "Rifiuti
liquidi, granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale  e
preparazione ed analisi degli eluati". 
  2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma  1,
ai fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo  i
criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento. 
  3. Il test di cessione e'  effettuato  almeno  ad  ogni  inizio  di
attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni
dell'autorita' competente e, comunque, ogni  volta  che  intervengano
modifiche sostanziali nel processo di recupero."; 
    g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6: 
  "4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai  sensi
degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche  di
cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di
recupero continua ad essere consentito secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme  tecniche
stabilite dal presente  regolamento,  fatto  salvo  quanto  stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133. 
  5. I soggetti che effettuano attivita'  di  raccolta,  trasporto  e
recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31  e
33 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni e che non soddisfano piu', a  seguito  delle  modifiche
apportate al presente decreto, i requisiti per  l'applicazione  della
procedura semplificata o per i quali  non  e'  stato  individuato  il
parametro quantita',  inoltrano  richiesta  all'ente  competente  per
territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento,  presentando  domanda   di   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e  successive  modificazioni.  Le
attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite
fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte  dell'ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
  6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione  di  quelli  della
categoria 5 dell'allegato I allo  stesso  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di detto decreto."; 
   h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis: 
  "Art.  11-bis  (Attivita'  di  monitoraggio   e   controllo   delle
operazioni  di  recupero).  -  1.  Sono  adottati   i   provvedimenti
necessari, ivi compresi accordi e  contratti  di  programma  con  gli
operatori economici interessati, al fine  di  garantire  il  rispetto
della gerarchia comunitaria dei rifiuti. 
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del  territorio,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri  per
assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati  dal
presente regolamento, in funzione delle attivita' di recupero  svolte
e delle peculiarita'  antropiche  del  sito,  adottino  un  piano  di
monitoraggio  e  controllo  delle  matrici  ambientali   interessate,
finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza
recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente."; 
    i) all'allegato 1, suballegato  1,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1)  al  punto  1.1.1  le  parole  da  "industria  cartaria"   a
"distribuzione di giornali" sono soppresse; 
      2) al punto 1.1.1 le parole da  "raccolta  differenziata"  fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "raccolta differenziata  di
RU, altre forme di raccolta  in  appositi  contenitori  su  superfici
private; attivita' di servizio."; 
      3) al punto 1.1.2 le parole da "fustellati" fino alla fine sono
sostituite  dalle  seguenti:   "cartaccia   derivante   da   raccolta
differenziata, rifiuti  di  carte  e  cartoni  non  rispondenti  alle
specifiche delle norme UNI-EN 643"; 
      4) al punto 1.1.3,  lettera  b)  le  parole  "carta  e  cartoni
collati", "pergamena vegetale e pergamino", "carta e cartoni cerati e
paraffinate" sono soppresse; 
      5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112]; 
      6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo  le  parole  "materie  prime
secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'
aggiunta la seguente: "eventuale"; 
      7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo  le  parole  "materie  prime
secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'
aggiunta la seguente: "eventuale"; 
      8) al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta  la  seguente  parola:
"eventuale"; 
      9) al punto  3.7.3,  lettera  a)  dopo  le  parole  "riutilizzo
nell'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'  aggiunta  la
seguente: "eventuale"; 
      10) al punto 3.11.2 le parole "Ag > o = 5%" sono sostituite 
dalle seguenti: "Ag > o = 5 (X 1000); 
      11) al punto 4.4.3, lettera b)  dopo  le  parole  "conglomerati
cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi"; 
      12) al punto 4.4.4, lettera b)  dopo  le  parole  "conglomerati
cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi"; 
      13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: "4.7.3 Attivita'
di recupero: 
        a) cementifici in percentuale  dall'1  al  5%  della  miscela
complessiva [R5]; 
        b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1
al 5% della miscela complessiva [R5]"; 
      14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: "4.7.4: 
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
        a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; 
        b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate"; 
      15) al punto 5.1 dopo le parole "5  febbraio  1997,  n.  22,  e
successive modifiche e integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,"; 
      16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le  seguenti  parole
"e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209"; 
      17) al  punto  5.2.3  le  parole  "separazione  dei  componenti
pericolosi" sono soppresse; 
      18) al  punto  5.9.3,  lettere  b)  e  c)  il  codice  [R5]  e'
sostituito dal codice [R4]; 
      19) al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito  dal  codice
[100299]; 
      20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco  puntato
sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c); 
      21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203]; 
      22)  al  punto  6.1.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  ";
attivita' di costruzione e demolizione"; 
      23) al punto 6.1.3 le parole da "macinazione"  a  "separazione"
sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole  "contenenti
massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali  indesiderati  diversi
dalle materie plastiche" sono sostituite  dalle  seguenti:  "conformi
alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate"; 
      24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e
prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate."; 
      25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203]; 
      26)  al  punto  6.2.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  ";
attivita' di costruzione e demolizione"; 
      27) al punto 6.2.3 le parole da "macinazione"  a  "separazione"
sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole  "contenenti
massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali  indesiderati  diversi
dalle materie plastiche" sono sostituite  dalle  seguenti:  "conformi
alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate"; 
      28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le  seguenti  parole
"e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate"; 
      29) al punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione,"  e'  aggiunta
la seguente: "eventuale"; 
      30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: "7.1.3 Attivita'
di recupero: 
        a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione
di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi  meccaniche
e  tecnologicamente   interconnesse   di   macinazione,   vagliatura,
selezione granulometrica e separazione  della  frazione  metallica  e
delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni  inerti  di
natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con  eluato  del
test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente
decreto [R5]; 
        b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui
al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione  del  test  di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo  in  allegato  3  al
presente decreto [R10]; 
        c) utilizzo per la realizzazione  di  rilevati  e  sottofondi
stradali e ferroviari e  aeroportuali,  piazzali  industriali  previo
trattamento  di  cui  al  punto  a)  (il  recupero   e'   subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]"; 
      31)  il  punto  7.1.4  e'  sostituito  dal   seguente:   "7.1.4
Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti  ottenuti:
materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche  conformi
all'allegato C della Circolare del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205"; 
      32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da  "cessione"
fino a "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d)  realizzazione  di
rilevati  e  sottofondi  stradali  e  piazzali   industriali   previo
eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero e'  subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]"; 
      33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole  "a  caldo"  sono
aggiunte le seguenti "e a freddo"; 
      34) al punto 7.6.3 e' aggiunta  la  seguente  lettera  c):  "c)
produzione  di  materiale  per  costruzioni   stradali   e   piazzali
industriali mediante selezione preventiva  (macinazione,  vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale  miscelazione  con
materia inerte vergine) con  eluato  conforme  al  test  di  cessione
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]"; 
      35) al punto 7.6.4 e' aggiunta  la  seguente  lettera  b):  "b)
materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate."; 
      36) al punto  7.10.3,  lettera  f)  le  parole  "burattatura  e
barilatura"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "burattatura   e/o
barilatura"; 
      37) al punto 7.11 i codici [170107]  [170504]  sono  sostituiti
dal codice [170508]; 
      38) al  punto  7.14.2  le  parole  "contenenti  idrocarburi  in
concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa
e contenenti gasolio o olio  a  bassa  tossicita'  in  concentrazioni
inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono  sostituite
dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg sul secco."; 
      39) al  punto  7.15.2  le  parole  "contenenti  idrocarburi  in
concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base  acquosa
e contenenti gasolio o olio  a  bassa  tossicita'  in  concentrazioni
inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono  sostituite
dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a
1000 mg/Kg sul secco."; 
      40) al punto 7.31 le parole  "terre  e  rocce  da  scavo"  sono
soppresse; il codice [170504] e' soppresso; 
      41) al  punto  7.31.1  le  parole  "attivita'  di  scavo"  sono
soppresse; 
      42) al punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte"  fino  alla
fine sono soppresse; 
      43)  al  punto  7.31.3,  lettera  b)  le  parole  "di  ex  cave
discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse; 
      44) al punto 7.31.3 e' aggiunta la  seguente  lettera  c):  "c)
formazione  di  rilevati  e  sottofondi  stradali  (il  recupero   e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del
parametro COD) [R5]."; 
      45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis: 
  "7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 
  7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo. 
  7.31-bis.2 Caratteristiche  del  rifiuto:  materiale  inerte  vario
costituito  da  terra  con  presenza  di  ciotoli,  sabbia,   ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica. 
  7.31-bis.3 Attivita' di recupero: 
    a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; 
    b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero  e'  subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; 
    c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il  recupero  e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 
  7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie  prime  e/o  dei  prodotti
ottenuti:    prodotti     ceramici     nelle     forme     usualmente
commercializzate."; 
      46) al  punto  8.1.3,  lettere  a)  e  b)  il  codice  [R5]  e'
sostituito dal codice [R3] ; 
      47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222]; 
      48) al punto 9.1.3 aggiungere  dopo  le  parole  operazioni  di
recupero il codice [R3]; 
     49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3]; 
      50) al punto 9.6.3 prima delle parole "recupero  nell'industria
del pannello" e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato "c)"; 
      51) al punto 11.1.3 il codice [R3]  e'  sostituito  dal  codice
[R9]; 
      52) al punto 11.3.3 il codice [R3]  e'  sostituito  dal  codice
[R9]; 
      53) al punto 11.4.1 le parole "di cui al  punto  11.11.3"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 11.1.3"; 
      54) al punto 11.8 le parole "lolla di riso" sono soppresse; 
      55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso; 
      56) al punto 11.8.1 le parole "industria  agroalimentare"  sono
soppresse; 
      57) al punto 11.8.2 le parole "durante la sgranatura  del  riso
e" sono soppresse; 
      58) al punto 11.11.1 dopo la parola "alimentari" sono  aggiunte
le seguenti "e dalla raccolta differenziata di RU"; 
      59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il  codice  [R3]  e'
soppresso; 
      60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice  [R3]  e'
sostituito dal codice [R9]; 
      61) al punto 12.1.3, lettere  c),  d),  ed  e)  le  parole  tra
parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle
seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]"; 
      62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la  parola  "utilizzo"  e'
soppressa la lettera "e"; dopo "27%" e' aggiunta la seguente  parola:
"minimo"; 
      63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo  in
allegato 3 al presente decreto" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad
esclusione  del  parametro  COD";  le  parole  tra  parentesi   "[con
esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con
esclusione dei rifiuti 030311]"; 
      64) al punto 12.2.3 e' aggiunta la  seguente  lettera  c):  "c)
utilizzo  per  riprofilare  porzioni  della  morfometria  della  zona
d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale  igienizzazione
(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di  cessione  sul
rifiuto tal quale  secondo  il  metodo  in  allegato  3  al  presente
decreto) [R10]"; 
      65) al punto 12.5.2 le parole "stirene &60; 500 ppm sul secco" 
sono sostituite dalle seguenti: "stirene &60; 50 ppm sul secco"; 
      66) al punto 12.7.3, lettera  c)  le  parole  "preparazione  di
miscele e conglomerati destinati a" sono soppresse; 
      67) al punto 12.13.2 dopo le parole  "materiali  ferrosi"  sono
aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%"; 
      68) al punto 13.2.2  le  parole  "PCDD  in  concentrazione  non
superiore a  2.5  ppb"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "PCDD  in
concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco";  le  parole  "PCB,
PCT &60; 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT &60; 5 ppm 
sul secco"; 
      69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso; 
     70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5]; 
      71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole  "formazione  di
rilevati" e' aggiunto il codice [R5]; 
      72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo  in
allegato 3 al presente decreto" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad
esclusione del parametro solfati"; 
      73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole "con esclusione delle
ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5  e
9.6 del presente allegato" sono soppresse; 
      74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo  in
allegato 3 al presente decreto" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ad
esclusione del parametro solfati"; 
      75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c)  il  codice  [R3]  e'
sostituito dal codice [R5]; 
      76) al punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo  diretto"  sono
sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica"; 
      77) al punto 13.20 i codici  [150102]  [150104]  [l50106]  sono
sostituiti dai codici [080318] [160216]; 
      78)  al  punto  13.21.3  dopo  le  parole  "(il   recupero   e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le
seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri"; 
      79) al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" e' soppressa;
      80) al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite 
dalle seguenti: "o speciali non pericolosi"; 
      81) al punto 14.1.1 le parole "ed assimilati"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "raccolta  finalizzata  di  rifiuti  speciali   non
pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti"; 
      82) al punto 14.1.2 le parole  da  "Nella  produzione"  fino  a
"pneumatici fuori uso" sono soppresse; 
      83) al punto 14.1.3 dopo la parola  "(CDR)"  sono  aggiunte  le
seguenti: "conformi alle norme tecniche UNI 9903-1"; 
      84) al punto 14.1.3 dopo  la  parola  "(CDR)"  e'  aggiunto  il
codice [R3]; 
      85) al punto 14.1.3  le  parole  da  "Il  combustibile"  fmo  a
"decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse; 
      86) al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione"
sono sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione,  vagliatura
e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed"; 
      87) al punto 15.1.3 dopo le parole "produzione  di  biogas"  e'
aggiunto il codice [R3]; 
      88) al punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato  3  al
presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti:  "alla
voce  2  dell'allegato  2,  suballegato   1   al   presente   decreto
ministeriale"; 
      89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e'  sostituito
dal codice [200201]; 
      90) al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso  un
processo di  trasformazione  biologica  aerobica  delle  matrici  che
evolve attraverso uno stadio termofilo e porta  alla  stabilizzazione
ed umificazione della sostanza organica" e' aggiungo il codice [R3]; 
      91)  al  punto  17.1.3  dopo  le  parole  "gas  di  pirolisi  e
gassificazione" e' aggiunto il codice [R3]; le parole "alla  voce  12
dell'allegato 3 al presente  decreto  ministeriale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla voce  11  dell'allegato  2,  suballegato  1  al
presente decreto ministeriale"; 
      92) al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" e'  soppressa
la lettera "e"; 
      93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799]; 
      94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il  codice
[R3]. 
    l) all'allegato 2, suballegato  1,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      Al punto 1.2 dopo le parole "con le  seguenti  caratteristiche"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "corrispondenti  all'RDF  di  qualita'
normale di cui alla norma UNI 9903-1". 
      Al punto 9.2 il valore limite relativo al  parametro  "umidita"
e' innalzato dal 30% al "40%". 
      Al punto 12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto  11"  sono
sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12". 
      Al punto 13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto  14"  sono
sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13"; 
    m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente: 
 
                                                          "Allegato 3 
         CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE 
  Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A
alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN
12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti  una
granulometria molto fine, si deve utilizzare,  senza  procedere  alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga  (20000  G)  per
almeno 10 minuti. Solo  dopo  tale  fase  si  potra'  procedere  alla
successiva fase di filtrazione  secondo  quanto  riportato  al  punto
5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I  risultati  delle  determinazioni
analitiche devono  essere  confrontati  con  i  valori  limite  della
seguente tabella: 
 
                               Tabella 
 
    

+------------+------------------+---------------------+
|Parametri   |Unita' di misura  |Concentrazioni limite|
+------------+------------------+---------------------+
|Nitrati     |Mg/l NO3          |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Fluoruri    |Mg/l F            |1,5                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Solfati     |Mg/l SO4          |250                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Cloruri     |Mg/1 Cl           |100                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Cianuri     |microngrammi/l Cn |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Bario       |Mg/l Ba           |1                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Rame        |Mg/l Cu           |0.05                 |
+------------+------------------+---------------------+
|Zinco       |Mg/l Zn           |3                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Berillio    |microngrammi/l Be |10                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Cobalto     |microngrammi/l Co |250                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Nichel      |microngrammi/l Ni |10                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Vanadio     |microngrammi/l V  |250                  |
+------------+------------------+---------------------+
|Arsenico    |microngrammi/l As |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Cadmio      |microngrammi/l Cd |5                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Cromo totale|microngrammi/l Cr |     50              |
+------------+------------------+---------------------+
|Piombo      |microngrammi/l Pb |50                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Selenio     |microngrammi/l Se |10                   |
+------------+------------------+---------------------+
|Mercurio    |microngrammi/l Hg |1                    |
+------------+------------------+---------------------+
|Amianto     |Mg/l              |30                   |
+------------+------------------+---------------------+
|COD  Mg/l   |30                |                     |
+------------+------------------+---------------------+
|PH          |                  |5,5 < > 12,0         |
+------------+------------------+---------------------+

    
 
  In sede di approvazione del progetto  di  cui  all'articolo  5  del
presente decreto,  vengono  stabiliti  i  parametri  significativi  e
rappresentativi  del  rifiuto  che  devono  essere   determinati   in
relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del
rifiuto."; 
    n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5: 
 
                                                          "Allegato 5 
NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO  CHE  EFFETTUANO
         L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI. 
 
                                 1. 
                             Ubicazione. 
Gli impianti che  effettuano  unicamente  l'operazione  di  messa  in
riserva, ad eccezione degli impianti  esistenti,  ferme  restando  le
norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione  degli  impianti
di  gestione  dei  rifiuti,  non  devono  essere  ubicati   in   aree
esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle  fasce  A  e  B
individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla  legge  18
           maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni. 
                        2. Dotazioni minime. 
                L'impianto deve essere provvisto di: 
a) adeguato sistema di canalizzazione   e   raccolta   delle    acque
                             meteoriche; 
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio  di
                      rifiuti che contengono  sostanze  oleose  nelle
                      concentrazioni consentite dal presente decreto,
                      il sistema di  raccolta  e  allontanamento  dei
                      reflui deve essere provvisto di separatori  per
                      oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di
                      raccolta "a tenuta" di  idonee  dimensioni,  il
                      cui contenuto deve essere avviato agli impianti
                      di trattamento; 
                        c) idonea recinzione. 
                         3. Organizzazione. 
Nell'impianto devono  essere  distinte  le  aree  di  stoccaggio  dei
 rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. 
Deve essere distinto il settore per  il  conferimento  da  quello  di
                          messa in riserva. 
La superficie del settore di conferimento deve essere  pavimentata  e
dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in  maniera  accidentale
possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi.  La  superficie
dedicata al conferimento deve avere  dimensioni  tali  da  consentire
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in  ingresso
                            ed in uscita. 
Il settore della messa in riserva deve  essere  organizzato  in  aree
distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata  dal  presente
                 decreto ed opportunamente separate. 
                      4. Stoccaggio in cumuli. 
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi  devono
essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora  sia  richiesto
dalle  caratteristiche  del  rifiuto,   su   basamenti   impermeabili
resistenti  all'attacco  chimico  dei  rifiuti  che   permettono   la
           separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. 
L'area deve avere una pendenza  tale  da  convogliare  gli  eventuali
liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di
capacita' adeguate,  il  cui  contenuto  deve  essere  periodicamente
                avviato all'impianto di trattamento. 
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni
di polveri deve avvenire  in  aree  confinate;  tali  rifiuti  devono
essere protetti dalle acque meteoriche  e  dall'azione  del  vento  a
        mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili. 
        5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra. 
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo  stoccaggio
dei rifiuti devono possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza  in
       relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto. 
I contenitori e i serbatoi devono  essere  provvisti  di  sistema  di
chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
   sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. 
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il  carico  e  lo
scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle  cisterne  devono  essere
mantenuti in perfetta  efficienza  al  fine  di  evitare  dispersioni
                           nell'ambiente. 
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve  riservare  un  volume
residuo di sicurezza pari al 10%, ed  essere  dotato  di  dispositivo
antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di
                         allarmi di livello. 
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o  rifiuti
liquidi devono essere captati  ed  inviati  ad  apposito  sistema  di
                            abbattimento. 
I  contenitori  e/o  serbatoi  devono  essere  posti  su   superficie
pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacita'  pari  al
serbatoio  stesso  oppure,  nel  caso  che  nello  stesso  bacino  di
contenimento vi siano piu' serbatoi, la  capacita'  del  bacino  deve
essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in  ogni
caso non inferiore al volume del  serbatoio  di  maggiore  capacita',
aumentato del 10% e, in ogni caso,  dotato  di  adeguato  sistema  di
                            svuotamento. 
I rifiuti che possono dar  luogo  a  fuoriuscita  di  liquidi  devono
essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi
                     di raccolta per i liquidi. 
Lo  stoccaggio  dei  fusti  o  cisternette  deve  essere   effettuato
all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta  non  deve
                        superare i tre piani. 
I contenitori devono essere raggruppati  per  tipologie  omogenee  di
rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione
(passo d'uomo), l'accertamento  di  eventuali  perdite  e  la  rapida
           rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 
                6. Stoccaggio in vasche fuori terra. 
Le vasche  devono  possedere  adeguati  requisiti  di  resistenza  in
       relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto. 
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare  che
        le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di  evidenziare
e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose  devono
   essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 
                    7. Bonifica dei contenitori. 
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e
non destinati ad  essere  reimpiegati  per  le  stesse  tipologie  di
rifiuti,  devono  essere  sottoposti  a   trattamenti   di   bonifica
                appropriati alle nuove utilizzazioni. 
                       8. Criteri di gestione. 
I rifiuti da recuperare  devono  essere  stoccati  separatamente  dai
   rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo 
  smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di 
                               recupero. 
   Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non 
modificare  le  caratteristiche  del  rifiuto   compromettendone   il
                        successivo recupero. 
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire  in  modo
che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei  corpi  ricettori
                     superficiali e/o profondi. 
Devono essere adottate tutte le cautele per  impedire  la  formazione
degli odori e la dispersione di aerosol e di  polveri;  nel  caso  di
formazione di emissioni gassose  o  polveri  l'impianto  deve  essere
fornito  di  idoneo  sistema  di  captazione  ed  abbattimento  delle
                              stesse.". 
Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                             osservare. 
                         Roma, 5 aprile 2006 
 
       Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 
                              Matteoli 
 
                Il Ministro della salute (ad interim) 
                             Berlusconi 
 
               Il Ministro delle attivita' produttive 
                               Scajola 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8
                             maggio 2006 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto
            del territorio, registro n. 1, foglio n. 298 
 
          Avvertenza° 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubb1ica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 18, 31, 33 e 2 del
          decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione
          della direttiva 91/156/CEE  sui  rifiuti,  della  direttiva
          91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e   della   direttiva
          94/62/CE sugli imballaggi e  sui  rifiuti  di  imballaggio,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38
          (supplemento ordinario): 
              "Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1.  Spettano  allo
          Stato: 
                a)  le  funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          necessarie all'attuazione del presente decreto da  adottare
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b)  la  definizione  dei  criteri  generali  e  delle
          metodologie per la gestione integrata dei rifiuti,  nonche'
          l'individuazione dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
          movimentazione; 
                c) l'individuazione delle iniziative e  delle  misure
          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
          di deposito cauzionale sui  beni  immessi  al  consumo,  la
          produzione   dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre    la
          pericolosita' degli stessi; 
                d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano  le  maggiori  difficolta'  di   smaltimento   o
          particolari possibilita' di recupero sia  per  le  sostanze
          impiegate  nei  prodotti  base   sia   per   la   quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi; 
                e)  la  definizione  dei  piani  di  settore  per  la
          riduzione, il riciclaggio, il recupero  e  l'ottimizzazione
          dei flussi di rifiuti; 
                f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti; 
                g) l'individuazione delle iniziative e delle  azioni,
          anche  economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed   il
          recupero  di  materia  prima  dai  rifiuti,   nonche'   per
          promuovere il mercato dei materiali recuperati dai  rifiuti
          ed il loro impiego da parte della pubblica  amministrazione
          e dei soggetti economici; 
                h) l'individuazione degli obiettivi di  qualita'  dei
          servizi di gestione dei rifiuti; 
                i) la determinazione  dei  criteri  generali  per  la
          elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed  il
          coordinamento dei piani stessi; 
                l) l'indicazione dei criteri generali  relativi  alle
          caratteristiche delle aree non idonee  alla  localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 
                m)   l'indicazione   dei   criteri    generali    per
          l'organizzazione    e    l'attuazione    della     raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani; 
                n)  la  determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei  criteri
          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,
          nonche' la determinazione dei criteri per  individuare  gli
          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale. 
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
                a) l'adozione delle norme tecniche  per  la  gestione
          dei  rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di   specifiche
          tipologie  di  rifiuti,  nonche'  delle   norme   e   delle
          condizioni per l'applicazione delle procedure  semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33; 
                b) la determinazione e la disciplina delle  attivita'
          di recupero dei prodotti  di  amianto  e  dei  beni  e  dei
          prodotti contenenti amianto; 
                c) la determinazione dei limiti di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
                d)  la  determinazione  dei  criteri  qualitativi   e
          qualiquantitativi  per  l'assimilazione,  ai   fini   della
          raccolta e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali  ai
          rifiuti urbani; 
                e) la definizione del modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
          5; 
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
                g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
          capacita' tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio  delle
          attivita' di gestione dei rifiuti; 
                h)  la  riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti; 
                i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
          definizione del formulari di cui all'art. 15; 
                l) l'individuazione delle tipologie  di  rifiuti  che
          per comprovate ragioni tecniche, ambientali  ed  economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
                m) l'adozione di un modello uniforme del registro  di
          cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di  tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso; 
                n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
          44; 
                o)  l'aggiornamento  degli   allegati   al   presente
          decreto; 
                p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico come fertilizzante,  ai  sensi  della  legge  19
          ottobre  1984,   n.   748,   e   successive   modifiche   e
          integrazioni, del prodotto di  qualita'  ottenuto  mediante
          compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
          raccolta differenziata; 
                p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento  di  rifiuti
          nelle  acque  marine  in  conformita'   alle   disposizioni
          stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
          internazionali vigenti in materia; tale  autorizzazione  e'
          rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il  Ministro
          delle  politiche  agricole,  su   proposta   dell'autorita'
          marittima nella cui zona di competenza si  trova  il  porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte  la  nave
          con il carico di rifiuti da smaltire. 
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono  esercitate  ai
          sensi delle legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  della
          sanita', sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano. 
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al  comma
          2 sono adottate, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i  Ministri  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e della sanita',  nonche',
          quando le predette norme riguardano i rifiuti  agricoli  ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
          dei trasporti e della navigazione.". 
              "Art.  31  (Determinazione  delle  attivita'  e   delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).  -  1.  Le  procedure  semplificate   devono
          comunque  garantire  un  elevato  livello   di   protezione
          ambientale e controlli efficaci. 
              2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio    e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti,  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero  di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte   alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di  cui  al  comma  2  sono
          individuate entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e  devono  garantire  che  i
          tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti  e  metodi
          di smaltimento o di recupero siano tali da  non  costituire
          un pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non  recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere  alle
          procedure semplificate le attivita' di trattamento  termico
          e di recupero energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
          seguenti condizioni: 
                a) siano utilizzati combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
                b) i limiti di emissione non siano  meno  restrittivi
          di quelli stabiliti per gli impianti di  incenerimento  dei
          rifiuti  dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE   del
          Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio  del
          21 giugno 1989, 94/67/CE  del  Consiglio  del  16  dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma 2, della direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del  16
          dicembre 1994 si  applicano  anche  agli  impianti  termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi; 
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale. 
              4. La emanazione delle norme e delle condizioni di  cui
          al comma 2 deve  riguardare,  in  primo  luogo,  i  rifiuti
          indicati nella lista  verde  di  cui  all'allegato  II  del
          regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni. 
              5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli  32,
          comma 3, e 33, comma 3,  e  l'effettuazione  dei  controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un diritto di iscrizione annuale determinato  in  relazione
          alla  natura  dell'attivita'  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i  Ministri  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del Tesoro. 
              6. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3  e'  disciplinata  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
          di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
          predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti  non
          individuati ai sensi del presente articolo  resta  comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28. 
              7.  Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate   dal
          presente Capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e  successive  modifiche
          ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
          cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.". 
              "Art. 33 (Operazioni di recupero). -  1.  A  condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  dell'art.
          31, l'esercizio delle operazioni di  recupero  dei  rifiuti
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                a) per i rifiuti non pericolosi: 
                  1) le quantita' massime impiegabili; 
                  2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
                  3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                b) per i rifiuti pericolosi: 
                  1) le quantita' massime impiegabili; 
                  2)  provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche   dei
          rifiuti; 
                  3) le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                  4) altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
                  5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal  fine  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare: 
                a)  il  rispetto  delle  norme   tecniche   e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti; 
                c)  le  attivita'  di  recupero  che   si   intendono
          svolgere; 
                d) stabilimento, capacita' di  recupero  e  ciclo  di
          trattamento o di combustione nel  quale  i  rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati; 
                e)  le  caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. Qualora la provincia  accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al  comma  1
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          prefissato dal-l'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni 5  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6. Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e  delle
          condizioni  di  cui  al  comma  1  e  comunque  non   oltre
          quarantacinque  giorni   dal   termine   del   periodo   di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE  le  procedure  di
          cui ai commi  1  e  2  si  applicano  a  chiunque  effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato 3 al decreto ministeriale  5  settembre  1994
          del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n. 212,  e  nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale  16
          gennaio 1995 del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio
          1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; 
          a  tal  fine  si  considerano   valide   ed   efficaci   le
          comunicazioni gia'  effettuate  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.  Le  comunicazioni  effettuate
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
          valide ed efficaci solo  se  a  tale  data  la  costruzione
          dell'impianto, ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita'  di
          recupero, era stata gia' ultimata. 
              7.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di  cui
          all'articolo 15, lettera  a)  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
              8. Le disposizioni semplificate del presente  art.  non
          si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
          ad eccezione: 
                a) delle attivita' di riciclaggio e  di  recupero  di
          materia prima e di produzione di compost  di  qualita'  dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata; 
                b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti  urbani
          per  ottenere  combustibile  da  rifiuto   effettuate   nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; 
                c). 
              9. Fermi restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'art. 31,  comma  3,  e  dei  limiti
          delle altre emissioni inquinanti stabilite da  disposizioni
          vigenti  nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli   altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, il  Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente determina  modalita',  condizioni  e
          misure relative alla concessione  di  incentivi  finanziari
          previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione  dei
          rifiuti come combustibile per produrre  energia  elettrica,
          tenuto anche conto del  prevalente  interesse  pubblico  al
          recupero energetico nelle centrali  elettriche  di  rifiuti
          urbani sottoposti a preventive  operazioni  di  trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti. 
              10. I rifiuti non pericolosi individuati  con  apposite
          norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono  utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono sottoposti unicamente alle disposizioni  di  cui  agli
          articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche'  alle  relative
          norme sanzionatorie. 
              11. Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano  integralmente  le   norme   ordinarie   per   lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero. 
              12. Le condizioni  e  le  norme  tecniche  relative  ai
          rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono  comunicate  alla
          Commissione dell'Unione europea tre mesi prima  della  loro
          entrata in vigore. 
              12-bis. Le operazioni di messa in riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 
              12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva non  localizzati  presso  gli  impianti  dove  sono
          effettuate le  operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero
          individuate ai punti da R1 a R9, nonche'  le  modalita'  di
          stoccaggio e i termini massimi  entro  i  quali  i  rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni. 
              "Art. 2  (Finalita).  -  1.  La  gestione  dei  rifiuti
          costituisce  attivita'  di   pubblico   interesse   ed   e'
          disciplinata dal presente decreto  al  fine  di  assicurare
          un'elevata protezione dell'ambiente e  controlli  efficaci,
          tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi. 
              2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente  e,
          in particolare: 
                a) senza determinare rischi per l'acqua,  l'aria,  il
          suolo e per la fauna e la flora; 
                b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
                c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente. 
              3. La gestione dei rifiuti si conforma ai  principi  di
          responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i  soggetti
          coinvolti   nella    produzione,    nella    distribuzione,
          nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i
          rifiuti,  nel  rispetto   dei   principi   dell'ordinamento
          nazionale e comunitario. 
              4. Per il conseguimento delle  finalita'  del  presente
          decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
          delle  rispettive  competenze  ed   in   conformita'   alle
          disposizioni che seguono, adottano  ogni  opportuna  azione
          avvalendosi,  anche  mediante  accordi   e   contratti   di
          programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.". 
              - L'art. 15, lettera  a)  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203  (Attuazione  delle
          direttive CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e  85/203,
          concernenti  norme  in  materia  di   qualita'   dell'aria,
          relativamente  a  specifici   agenti   inquinanti,   e   di
          inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  16  aprile  1987,   n.   103),
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  16  giugno  1988
          (supplemento ordinario), e' il seguente: 
              "Art.  15.  -   1.   Sono   sottoposte   a   preventiva
          autorizzazione: 
                a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti
          variazioni qualitative  e/o  quantitative  delle  emissioni
          inquinanti; 
                b)   il   trasferimento   dell'impianto   in    altra
          localita'.". 
              - La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15  luglio
          1975, sui rifiuti e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 194 del  25  luglio
          1975. 
              - La direttiva 91/156/CEE del Consiglio  del  18  marzo
          1991, che modifica  la  direttiva  75/442/CEE  relativa  ai
          rifiuti  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle
          Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991. 
              - Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1998 (supplemento ordinario), e' il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del  decreto
          ministeriale 5 febbraio 1998  (Individuazione  dei  rifiuti
          non pericolosi sottoposti alle  procedure  semplificate  di
          recupero ai sensi  degli  articoli  31  e  33  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22),  come  modificati  dal
          presente regolamento: 
              "Art. 1 (Principi  generali).  -  1.  Le  attivita',  i
          procedimenti e i  metodi  di  recupero  di  ciascuna  delle
          tipologie di rifiuti individuati dal presente  decreto  non
          devono costituire un pericolo per  la  salute  dell'uomo  e
          recare  pregiudizio  all'ambiente,  e  in  particolare  non
          devono: 
                a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e  per
          la fauna e la flora; 
                b) causare inconvenienti da rumori e odori; 
                c) danneggiare il paesaggio e i siti  di  particolare
          interesse. 
              2. Negli allegati  1,  2,  3  sono  definite  le  norme
          tecniche generali che, ai fini del comma 1,  individuano  i
          tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun  tipo
          di rifiuto e per ogni attivita' e metodo di recupero  degli
          stessi,  le  condizioni  specifiche  in  base  alle   quali
          l'esercizio di tali attivita' e' sottoposto alle  procedure
          semplificate di cui all'art. 33 del decreto  legislativo  5
          febbraio  1997,   n.   22,   e   successive   modifiche   e
          integrazioni. 
              3. Le attivita', i procedimenti e i metodi di  recupero
          di ogni tipologia di  rifiuto,  disciplinati  dal  presente
          decreto, devono rispettare le norme vigenti in  materia  di
          tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente,  nonche'  di
          sicurezza sul lavoro; e in particolare: 
                a) le acque di scarico risultanti dalle attivita'  di
          recupero dei  rifiuti  disciplinate  dal  presente  decreto
          devono  rispettare  le  prescrizioni  e  i  valori   limite
          previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  e
          successive modificazioni; 
                b)  le  emissioni  in  atmosfera   risultanti   dalle
          attivita' di recupero  disciplinate  dal  presente  decreto
          devono, per  quanto  non  previsto  dal  medesimo  decreto,
          essere conformi alle disposizioni di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,  e
          successive modifiche e integrazioni. 
              4. Le procedure semplificate disciplinate dal  presente
          decreto si  applicano  esclusivamente  alle  operazioni  di
          recupero  specificate  ed  ai   rifiuti   individuati   dai
          rispettivi codici e descritti negli allegati.". 
              "Art. 5 (Recupero ambientale). -  1.  Le  attivita'  di
          recupero ambientale individuate nell'allegato 1  consistono
          nella restituzione di aree degradate ad  usi  produttivi  o
          sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 
              2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attivita'  di  recupero
          di cui al comma 1 e' sottoposto alle procedure semplificate
          previste dall'art. 33 del decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, a condizione che: 
                a) i rifiuti non siano pericolosi; 
                b) sia previsto e disciplinato da  apposito  progetto
          approvato dall'autorita' competente; 
                c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e
          delle condizioni specifiche previste dal  presente  decreto
          per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonche'  nel
          rispetto del progetto di cui alla lettera b); 
                d)   sia   compatibile   con    le    caratteristiche
          chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area
          da recuperare; 
                d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia
          conforme a quanto previsto dalla  legislazione  vigente  in
          materia  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino
          ambientale dei siti inquinanti, in funzione della specifica
          destinazione d'uso del sito.". 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale
          5 settembre 1998, come modificato dal presente regolamento,
          e' il seguente: 
              "Art. 11 (Norme  transitorie).  -  1.  I  valori  ed  i
          sistemi  di  controllo  delle  emissioni  derivanti   dalle
          attivita' di recupero di rifiuti individuati negli allegati
          1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art.  33,  comma  6,  del
          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  devono  essere
          adeguati  ai  limiti  ed  alle  modalita'  di  monitoraggio
          previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Le attivita' di  recupero  dei  rifiuti  individuati
          alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7,  9  e  14
          dell'allegato 1 al decreto ministeriale  16  gennaio  1995,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,  in  esercizio  ai  sensi
          dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, devono  adeguarsi  alle  disposizioni  fissate
          alla voce  1,  punto  1.1.,  dell'allegato  2  al  presente
          decreto,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  dello
          stesso.  Sino  a  tale  data  l'esercizio  delle   predette
          attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo
          le  modalita'  e  nel  rispetto  delle  condizioni,   delle
          prescrizioni e delle norme tecniche  stabilite  dal  citato
          decreto ministeriale 16 gennaio 1995. 
              3.  Ai  sensi  dell'art.  33,  comma  6,  del   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data  di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  sono  abrogate  le  norme
          tecniche del decreto  ministeriale  5  settembre  1994  del
          Ministro   dell'ambiente,   pubblicato   nel    supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
          1995, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio  1995,  n.  24,  che  disciplinano  le
          attivita' di recupero dei rifiuti non pericolosi. 
              4.  Le  attivita'  di   recupero   dei   rifiuti   gia'
          autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto
          legislativo  5  febbraio   1997,   n.   22   e   successive
          modificazioni  si  adeguano  alle  norme  tecniche  di  cui
          all'allegato 5 entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente regolamento. Sino a tale  data  l'esercizio  delle
          predette  attivita'  di   recupero   continua   ad   essere
          consentito  secondo  le  modalita'  e  nel  rispetto  delle
          condizioni,  delle  prescrizioni  e  delle  norme  tecniche
          stabilite dal  presente  regolamento,  fatto  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 21 del decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133. 
              5. I soggetti che  effettuano  attivita'  di  raccolta,
          trasporto e recupero dei rifiuti non  pericolosi  ai  sensi
          degli articoli 30,  31  e  33  del  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che  non
          soddisfano piu', a seguito  delle  modifiche  apportale  al
          presente decreto,  i  requisiti  per  l'applicazione  della
          procedura  semplificata  o  per  i  quali  non   e'   stato
          individuato il  parametro  quantita',  inoltrano  richiesta
          all'ente competente per  territorio,  entro  trenta  giorni
          dall'entrata   in   vigore   del   presente    regolamento,
          presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
          o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n.  22,  e  successive  modificazioni.  Le
          attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono  essere
          proseguite    fino    all'emanazione    del     conseguente
          provvedimento da parte  dell'ente  competente  al  rilascio
          delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
              6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di  applicazione
          del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  ad
          esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo
          stesso decreto,  si  applicano  le  disposizioni  di  detto
          decreto.".