IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  nota del presidente della Corte di appello di Catania in
data  11  marzo  2006  dalla  quale  risulta il mancato funzionamento
dell'Ufficio  del  Giudice  di  pace  di  Mineo nella giornata del 30
gennaio 2006, per assenza di tutto il personale amministrativo;
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice
di  pace  di Mineo, nella giornata del 30 gennaio 2006 per assenza di
tutto  il  personale  amministrativo,  i  termini di decadenza per il
compimento  di  atti  presso  il detto ufficio o a mezzo di personale
addettovi,  scadenti  nel  giorno  sopra indicato o nei cinque giorni
successivi,  sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data
di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

    Roma, 29 aprile 2006

                                                Il Ministro: Castelli