IL CAPO DIPARTIMENTO
                per la sanita' pubblica veterinaria,
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),  concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata  in data 3 marzo 2004 dall'impresa
Tecniterra  S.r.l.  con  sede  legale in via Bronzino n. 19 - Milano,
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato: «Armada Flow»;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto   di   limitare   la   validita'   della  autorizzazione
provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla
data  del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
decisioni   comunitarie   che  saranno  stabilite  al  termine  della
revisione comunitaria per la sostanza attiva: Bifentrin;
    Vista  la  nota  dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la  nota in data 26 settembre 2005 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
      Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara);
      Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
    1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  5  (cinque)  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse
agli  ulteriori  dati  richiesti  senza  pregiudizio  per  l'iter  di
registrazione,  l'impresa  Tecniterra  S.r.l.  con sede legale in via
Bronzino  n.  19  -  Milano,  e'  autorizzata a porre in commercio il
prodotto   fitosanitario   ESENTE   DA  CLASSIFICAZIONE  DI  PERICOLO
denominato ARMADA FLOW con la composizione e alle condizioni indicate
nelle etichette allegate al presente decreto.
    2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100 e
litri 1-5-10-15-20.
    3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti
dell'imprese:
      Chemia  S.p.a. - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti
dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;
      Irca   Service   S.p.a.   -   Fornovo  S.  Giovanni  (Bergamo),
autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001.
    4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12119.
    5.  E'  approvata,  quale  parte integrante del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    6.  Il  presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata.
      Roma, 14 aprile 2006
                                     IIL CAPO DIPARTIMENTO: Marabelli