IL CAPO DIPARTIMENTO
                per la sanita' pubblica veterinaria,
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),  concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda presentata in data 20 maggio 2003 dall'impresa
Emme  Italia  S.r.l.  con  sede  legale  in via Cesare Boldrini n. 24
(Bologna)   diretta   ad   ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato: Emme 01-03 ora ridenominato «Nettuno»;
    Visti gli atti dai quali risulta che l'impresa Emme Italia S.r.l.
ha ceduto la titolarita' del prodotto all'impresa Rocca Frutta S.r.1.
con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  in data 3 febbraio 2005 e
14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto   di   limitare   la   validita'   della  autorizzazione
provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla
data  del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
decisioni   comunitarie   che  saranno  stabilite  al  termine  della
revisione comunitaria per la sostanza attiva: Triflumuron;
    Vista  la  nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la  nota  in data 10 novembre 2005 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
      Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara);
      Diachem S.p.a. - U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo);
      Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);
      Scam S.p.a. - Modena;
      Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);
      Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);
      Cera Chem S.a.r.l. - Mertert (Lussemburgo);
      Ki-Hara Chemicals Ltd - Birmingham (GB);
      Stahler Tec. Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (D);
      Suzhou New District Five Star Industry & Trade Co.Ltd - Suzhou,
Jiangsu   (Cina),   nonche'   confezionarlo  presso  lo  stabilimento
dell'impresa:
      Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
    1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  5  (cinque)  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse
agli  ulteriori  dati  richiesti  senza  pregiudizio  per  1'iter  di
registrazione,  l'impresa  Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in via
Ravenna  n.  1114,  Gaibana  (Ferrara)  e'  autorizzata  a  porre  in
commercio   il   prodotto  fitosanitario  PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE
denominato  NETTUNO  con  la  composizione e alle condizioni indicate
nelle etichette allegate al presente decreto.
    2.   Il   prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:  ml
5-10-20-25-100-200-250-500 e litri 1.
    3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti
dell'imprese:
      Chemia  S.p.a. - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti
dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;
      Diachem  S.p.a. - U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo), autorizzato
con decreti del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;
      Irca   Service   S.p.a.   -   Fornovo  S.  Giovanni  (Bergamo),
autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;
      Scam  S.p.a.  -  Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre
1972 e 27 novembre 1990;
      Terranalisi  S.r.l.  - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti
del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997;
      Torre  S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del
31 luglio  1975  e 23 settembre 2003, nonche' importato in confezioni
pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'imprese:
      Cera Chem S.a.r.l. - Mertert (Lussemburgo);
      Ki-Hara Chemicals Ltd - Birmingham (GB);
      Stahler Tec. Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (D);
      Suzhou New District Five Star Industry & Trade Co.Ltd - Suzhou,
Jiangsu   (Cina),   nonche'   confezionato   presso  lo  stabilimento
dell'impresa:
      Althaller  Italia  S.r.l.  -  S.  Colombano al Lambro (Milano),
autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.
    4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13228.
    5.  E'  approvata,  quale  parte integrante del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    6.  Il  presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata.
      Roma, 14 aprile 2006
                                     IIL CAPO DIPARTIMENTO: Marabelli