IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004  riguardante  i  materiali  ed  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso  personale  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  4  aprile  1985,  aggiornamento  del
decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la   disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso  personale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 
  Visto il decreto ministeriale  1°  luglio  1994,  n.  556,  recante
aggiornamento del decreto 21 marzo 1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso  personale.
Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003,  n.  123,
recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale  21  marzo   1973,
concernente la  disciplina  igienica  degli  imballaggi,  recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari  o
con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE,
2002/16/CE e 2002/17/CE; 
  Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004
che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa  ai  materiali  ed  agli
oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 13 ottobre 2005; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 31 marzo 2006; 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto 1° luglio 1994, n. 556, e' modificato come segue: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma
2-bis: 
  «2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di  cui  al  comma  1,
appartengono ad una delle seguenti categorie: 
    a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita; 
    b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato
dalla cellulosa; 
    c) pellicole di  cellulosa  rigenerata  con  un  rivestimento  in
materia plastica.»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, e' soppressa la lettera a); 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  2.  -  1.  Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono  essere  prodotte
utilizzando  solo  le  sostanze  e  i  gruppi  di  sostanze  elencate
nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite. 
  2. Le pellicole di cellulosa  rigenerata  di  cui  all'articolo  1,
comma 2-bis, lettera c), devono  essere  prodotte,  prima  di  essere
rivestite, utilizzando solo  le  sostanze  o  i  gruppi  di  sostanze
elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite. 
  3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato  I
possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o  come
adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione  di  dette
sostanze all'interno o  sulla  superficie  dei  prodotti  alimentari,
rilevabile  con  un  metodo  convalidato,  conformemente   a   quanto
stabilito dal decreto del Ministro della  sanita'  21  marzo  1973  e
successive modificazioni.»; 
    d) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis: 
  «Art. 2-bis. - 1. Il  rivestimento  delle  pellicole  di  cellulosa
rigenerata definite all'articolo 1, comma  2-bis,  lettera  c),  deve
essere prodotto utilizzando le sostanze  consentite  per  le  materie
plastiche di cui all'articolo  9,  commi  1  e  2,  del  decreto  del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle
condizioni ivi stabilite. 
  2. I  materiali  ed  oggetti  ottenuti  con  le  pellicole  di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi  alle
disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto  del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni»; 
    e) l'allegato I, Parte seconda, e' sostituito dall'allegato I  al
presente regolamento. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 maggio 2006 
                                 Il Ministro (ad interim): Berlusconi 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 114 
 
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  i  regolamenti  CE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
              - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
          Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
          89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
          338 del 13 novembre 2004.
              - La   direttiva   2004/14/CE   della  Commissione  del
          29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CE relativa
          ai  materiali  e  agli  oggetti  di  pellicola di cellulosa
          rigenerata  destinati  a venire a contatto con gli alimenti
          e'  stata  pubblicata  nella  G.U.U.E. del 30 gennaio 2004,
          serie L n. 27.
              - Il   testo   vigente  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   23 agosto  1982,  n.  777
          (Attuazione  della direttiva 76/893 relativa ai materiali e
          agli  oggetti  destinati a venire a contatto con i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) e'
          il seguente:
              «Art.  3.  - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di'  acciaio  inossidabile,  di  banda stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni».
              - Il   decreto  1° luglio  1994,  n.  556  (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze   alimentari   e  con  sostanze  d'uso  personale.
          Attuazione  delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1994.
              - Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
          aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
          concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
          Recepimento  della  direttiva  2001/62/CE,  della direttiva
          2002/16/CE   e   della   direttiva  2002/17/CE),  e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
          Nota all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 del decreto
          ministeriale  1° luglio 1994, n. 556, cosi' come modificato
          dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  1.  -  1.  Il presente regolamento disciplina le
          pellicole di cellulosa rigenerata le quali:
                a) costituiscono  di  per  se'  un  prodotto  finito,
          oppure
                b) sono parte di un prodotto finito composto di altri
          elementi,  e  che  sono  destinate  a venire a contatto con
          prodotti   alimentari,   o  vengono  con  essi  a  contatto
          conformemente a tale destinazione.
              2.  La  pellicola  di cellulosa rigenerata e' un foglio
          sottile  prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta
          da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche,
          opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o
          in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono
          essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.
              2-bis.  Le  pellicole di cellulosa rigenerata di cui al
          comma 1 appartengono ad una delle seguenti categorie:
                a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
                b) pellicole   di   cellulosa   rigenerata   con   un
          rivestimento derivato dalla cellulosa;
                c) pellicole   di   cellulosa   rigenerata   con   un
          rivestimento in materia plastica».
              3.  Il  presente  regolamento non si applica ai budelli
          sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4».
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 del decreto
          ministeriale  10 luglio 1994, n. 556, cosi' come modificato
          dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  2.  - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di
          cui  all'art. 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere
          prodotte  utilizzando  solo  le  sostanze  e  i  gruppi  di
          sostanze  elencate  nell'allegato  I  alle  condizioni  ivi
          stabilite.
              2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'art.
          1, comma 2-bis, lettera c) devono essere prodotte, prima di
          essere  rivestite,  utilizzando solo le sostanze o i gruppi
          di  sostanze  elencati  nell'allegato  I, Parte prima, alle
          condizioni ivi stabilite.
              3.  In  deroga  ai  commi 1  e 2, sostanze non elencate
          nell'allegato  I  possono  essere utilizzate come coloranti
          (tinture  e  pigmenti) o come adesivi, a condizione che non
          vi  sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno
          o  sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con
          un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal
          decreto   del   Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973  e
          successive modificazioni».
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
              - La   Parte   seconda   dell'allegato  I  del  decreto
          ministeriale  1° luglio  1994,  n. 556, reca l'elenco delle
          sostanze  autorizzate  nella  fabbricazione di pellicole di
          cellulosa rigenerata verniciata.