IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Hoxha  (Caushi)  Zhaneta,  nata il
3 gennaio  1956  a  Durazzo (Albania), cittadina albanese, diretta ad
ottenere  ai  sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico  -  professionale  di  «Zooteknik  i  Larte» conseguito in
Albania  presso  l'«istituto  Superiore  di  Agricoltura»  di  Tirana
(Albania)  e  rilasciato  il  20  giugno  1980,  ai fini dell'accesso
all'albo  dei  dottori  agronomi  e dottori forestali - sezione A» ed
esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale maturata nel settore della zootecnia a partire dal 198°
n Albania, come documentato in atti;
  Rilevato  che  il  menzionato  titolo  accademico-professionale e',
secondi  quanto  attestato  dalla  Ambasciata d'Italia a Tirana nella
dichiarazione   di   valore   datata  17  dicembre  2005,  condizione
necessaria   e  sufficiente  per  l'esercizio  della  professione  di
«zootecnica» in Albania;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 giugno 2006;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del Consiglio nazionale dei
dottori  agronomi  e  forestali espresso nella nota in atti datata 14
giugno 2006;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure campensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visto  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive
modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel
territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo   indeterminato  rilasciata  in  data  17 febbraio  2004  dalla
Questura di Ferrara;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Hoxha  (Caushi)  Zhaneta,  nata  il  3 gennaio 1956 a
Durazzo  (Albania),  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  dei  «dottori  agronomi  e  dottori  forestali» sezione A e
l'esercizio della omonima professione in Italia.