IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  8,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni provvisorie o
eccezionali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata  il  14 ottobre  2002 e successive
integrazioni  di  cui  l'ultima  in  data 1° giugno 2005 dall'impresa
Isagro  S.p.a.,  con sede legale via Caldera, 21 - Milano, diretta ad
ottenere  la  registrazione  provvisoria  del  prodotto fitosanitario
denominato  Fantic  M  successivamente  ridenominato  Fantic  M  Blu,
contenente le sostanze attive benalaxil-M e mancozeb;
    Vista   la   decisione   della  commissione  dell'Unione  europea
(2003/35/CE)  del  10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima
la  conformita'  del  fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in
vista  di  un eventuale inserimento della sostanza attiva benalaxil-M
nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza
attiva  mancozeb  nell'Allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2005/72/CE  della
commissione del 21 ottobre 2005;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per
tre anni del prodotto di cui trattasi;
    Vista  la  nota  dell'ufficio del 3 agosto 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Vista  la nota pervenuta in data 8 settembre 2006, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di
anni tre, l'impresa Isagro S.p.a., con sede legale in via Caldera, 21
-  Milano,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio il prodotto
fitosanitario  denominato Fantic M Blu, contenente le sostanze attive
benalaxil  M  e  mancozeb,  con  la  composizione  e  alle condizioni
indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto, fatto salvo
l'obbligo   di   adeguamento   alle   conclusioni  della  valutazione
comunitaria  riguardante l'inclusione della sostanza attiva benalaxil
M nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
    Per  la  sostanza  attiva  benalaxil  M sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati                 |
all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg)
---------------------------------------------------------------------
vite                               |uva da tavola e da vino: 0,1
---------------------------------------------------------------------
                                   |vino: 0,02
---------------------------------------------------------------------
patata                             |0,01
---------------------------------------------------------------------
pomodoro                           |0,05

    Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie   da   kg
0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25 e in sacchetti idrosolubili nelle taglie da
kg 0,5-1-1,5-2,5-5-8-10.
    Il  prodotto  in  questione e' preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Isagro  S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti
del  31 ottobre 1974/16 aprile 2004; Isagro S.p.a. in Adria Cavanella
Po  (Rovigo),  autorizzato con decreti del 7 ottobre 1977/17 novembre
2004;  Agriformula  S.r.l.  in  Paganica  (L'Aquila), autorizzato con
decreti del 27 ottobre 1972/22 settembre 2004.
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12870.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 28 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello