IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata  l'11 maggio  2000,  e  successive
integrazioni,  di  cui  l'ultima  in  data 23 marzo 2005 dall'impresa
Degussa AG, Dusseldorf, Germania rappresentata in Italia dall'impresa
Agreko,  via  Peter  Anich  8, Lana (Bolzano), diretta ad ottenere la
registrazione   provvisoria  del  prodotto  fitosanitario  denominato
Sitofex, contenente la sostanza attiva forchlorfenuron;
    Visto  il decreto dell'8 maggio 2006 di inclusione della sostanza
attiva   forchlorfenuron  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/10/CE della
commissione del 27 gennaio 2006;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui  trattasi fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'iscrizione
in allegato I per la sostanza attiva forchlorfenuron);
    Vista  la  nota  dell'ufficio del 7 agosto 2006 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la nota pervenuta il 26 settembre 2006, da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
    A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 31 marzo
2016,  l'impresa  Degussa  AG  Dusseldorf, Germania, rappresentata in
Italia  dall'Impresa  Agreko,  via  Peter Anich 8, Lana (Bolzano), e'
autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario
denominato  SITOFEX  con  la  composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di
adeguamento   alle   conclusioni  dell'esame,  effettuato  secondo  i
principi  uniformi  di cui all'allegato VI del decreto legislativo n.
194/1995, cosi' come previsto dalla citata direttiva 2006/10/CE.
    Per la sostanza attiva forchlorfenuron, sono approvati i seguenti
limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di
aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati                 |
all'alimentazione                  |Limiti massimi di residui (mg/kg)
---------------------------------------------------------------------
actinidia                          |0,05

    Il prodotto e' confezionato nella taglia da litri 1.
    Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa  Degussa  AG, Chemiepark
Trostberg (Germania).
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12828.
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 2 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello