IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che ha
approvato il codice della strada e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni
ed  integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996  ed  i  relativi allegati A e B di attuazione della
direttiva  94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri,  relative  al  trasporto di merci
pericolose su strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio   1997   di   attuazione  della  direttiva  96/86/CE  della
Commissione  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il  decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 di attuazione
della   direttiva   96/35/CE   relativa   alla  designazione  e  alla
qualificazione  professionale  dei  consulenti  per  la sicurezza dei
trasporti  su  strada,  per  ferrovia  o  per via navigabile di merci
pericolose;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio  2001  con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 giugno  2004  di  modifica  al decreto ministeriale 15 maggio 1997
recante   «Attuazione   della   direttiva   96/86/CE   del  Consiglio
dell'Unione  europea  che  adegua  al  progresso tecnico la direttiva
94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 aprile  2005 di modifica dei decreti ministeriali 15 maggio 1997 e
10 giugno  2004,  recanti  «Attuazione  della  direttiva 96/86/CE del
Consiglio  dell'Unione  europea,  che  adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 agosto   2005   di  recepimento  della  direttiva  2004/111/CE  del
9 dicembre  2004  che adatta per la quinta volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  12 ottobre  2005  di  modifica al decreto ministeriale 10 giugno
2004,  recante  «Attuazione  della  direttiva 96/86/CE, del Consiglio
dell'Unione  europea,  che  adegua  al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose»;
  Preso atto che la normativa concernente la formazione professionale
dei  conducenti  che  trasportano merci pericolose su strada e' stata
inserita  negli  allegati  A e B della direttiva 94/55/CE, cosi' come
modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;
  Tenuto  presente che i consulenti per la sicurezza dei trasporti su
strada, nominati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
40, risultano in possesso della necessaria competenza nel settore del
trasporto delle merci pericolose su strada;
  Considerata  l'esigenza  di attuare una organica collaborazione fra
l'Amministrazione  dello  Stato  e le associazioni di categoria e gli
operatori  del settore per lo studio e la predisposizione di norme in
materia di trasporto di merci pericolose;
  Ritenuto  opportuna l'istituzione di una Commissione consultiva per
l'analisi  e  lo  studio della normativa nazionale ed internazionale,
riguardante   il   conseguimento   del   certificato   di  formazione
professionale   dei  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose su strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) allegati  A  e  B:  gli  allegati  A  e B dell'accordo europeo
relativo  al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,e
le  relative  modifiche  (ADR),  adottati quali allegati tecnici alla
direttiva  94/55/CE  che,  tramite  il  decreto  di  recepimento  del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, sono
diventate parte integrante della normativa nazionale;
    b) Certificato di formazione professionale: il certificato di cui
debbono  essere  in  possesso  i  conducenti  che  trasportano  merci
pericolose, cosi' come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B della
direttiva 94/55/CE, denominato di seguito CFP.