IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  l'art.  490,  secondo comma, del codice di procedura civile,
come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n.
35  del  2005,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  secondo cui «in caso di espropriazione di beni mobili
registrati per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo  stesso  avviso,  unitamente  a copia dell'ordinanza del giudice e
della  relazione  di  stima  redatta ai sensi dell'art. 173-bis delle
disposizioni  di attuazione del presente codice, e' altresi' inserito
in  appositi  siti  internet  almeno  quarantacinque giorni prima del
termine   per   la   presentazione   delle   offerte   o  della  data
dell'incanto»;
  Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura    civile,   aggiunto   dall'art.   2,   comma 3-ter,   del
decreto-legge  n.  35  del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge  14 maggio  2005,  n.  80,  rubricato «Pubblicita' degli avvisi
tramite  internet»,  secondo  il  quale  «il Ministro della giustizia
stabilisce   con   proprio   decreto   i   siti   internet  destinati
all'inserimento  degli  avvisi  di  cui  all'art.  490 del codice e i
criteri  e  le  modalita'  con  cui  gli  stessi  sono formati e resi
disponibili»;
  Visto  altresi'  l'art.  159  delle  disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti
autorizzati   all'incanto   dei  beni  mobili  e  all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di dei dati personali»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante «disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
  Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio 2005, recante «requisiti
tecnici  e  i  diversi livelli per l'accessibilita' per gli strumenti
informatici»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare i siti internet destinati
all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di
procedura civile;
  Sentito  il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
       Criteri e modalita' di individuazione dei siti internet

  1.  Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' con cui
sono  individuati  i  siti  internet  destinati all'inserimento degli
avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.