IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180,  recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro,  il  pignoramento  e  la cessione degli stipendi, salari e
pensioni  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed  in
particolare   gli  articoli 1,  5,  28,  52  e  55,  come  modificati
dall'articolo 13-bis   del   decreto-legge   14 marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
dal  comma 346  dell'articolo unico  della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
  Visto  l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35
del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria
degli   operatori   professionali   interessati,   sono   dettate  le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
  Visto  il  comma 346,  lettera c),  dell'articolo unico della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico
un  ulteriore  comma in  base al quale qualora il debitore ceduto sia
una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova
applicazione  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice  dell'amministrazione  digitale,  per  gli  atti  relativi  ai
prestiti  e  alle  operazioni  di  cessione  degli  stipendi, salari,
pensioni  ed  altri  emolumenti, secondo le modalita' individuate dal
decreto   del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 13-bis,  comma 2,  del  citato  decreto-legge  n. 35 del
2005,  da  emanare  entro  dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della stessa legge n. 80 del 2005;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  sentire  preventivamente il Ministero
delle  comunicazioni  e  di  procedere  quindi  con  separato decreto
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  predetto  comma 346
dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;
  Visto  il  comma 347  dell'articolo unico  della  legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  in  base  al quale con il medesimo decreto di cui al
citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita'
di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati
gia'  dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle
gestioni   pensionistiche   del   citato   Istituto,   ivi   compresa
l'iscrizione  alla  gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1,
comma 245,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche' per i
dipendenti  o  pensionati  di enti e amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  iscritti  ai  fini pensionistici
presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   procedere   con  separato  decreto
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  predetto  comma 347
dell'articolo  unico  della  legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito
l'Istituto    Nazionale    di    Previdenza    per    i    Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica;
  Ritenuto  opportuno  tener  conto  dei tempi tecnici necessari alle
Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;
  Visto   il   combinato   disposto   dell'articolo 28,   comma 2   e
dell'articolo 1,   comma 6   del   testo   unico,   come   modificati
dall'articolo  unico,  comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base
al  quale  le  cessioni  degli  stipendi,  salari,  pensioni ed altri
emolumenti   hanno  effetto  dal  momento  della  loro  notifica  nei
confronti  dei  debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate
dalle  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ritenuto   opportuno  applicare  all'efficacia  delle  cessioni  di
pensioni   erogate   dalle  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1,
comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine
previsto   dall'articolo 28,   comma 2  del  testo  unico  nel  testo
anteriore  alle  modifiche  apportate  dalla  legge  n. 266 del 2005,
ovvero  il  primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto
luogo  la notifica; cio' al fine di evitare disparita' di trattamento
rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;
  Considerato  che  le  modifiche  all'articolo 52  del  testo  unico
apportate  dall'articolo 13-bis,  comma 1, del predetto decreto-legge
n.  35  del  2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni
quinquennali  e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina
del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;
  Visto   l'articolo 106,   comma 1  e  2,  del  decreto  legislativo
l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti
del  pubblico  dell'attivita'  di  concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi  forma  e' riservato a intermediari iscritti in un apposito
elenco  tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro,
devono  avere  un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento
di attivita' finanziarie;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra
l'altro,  definisce  il  contenuto  dell'attivita'  di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  Sentite    le   organizzazioni   di   categoria   degli   operatori
professionali  interessati,  che hanno fornito pareri con lettera del
31 ottobre  2005,  dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa
con  l'Associazione  Italiana  del  Credito  al Consumo e Immobiliare
(ASSOFIN),  l'Unione  Finanziarie  Italiane  (UFI)  e  l'Associazione
Nazionale  fra  le  Imprese  Assicuratrici  (ANIA), e con lettera del
28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);
  Sentite  altresi' la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi,
che  hanno  fornito  osservazioni con note del 16 novembre 2005 della
Banca  d'Italia  e  del  30 novembre  2005  dell'Ufficio Italiano dei
Cambi;
  Sentiti  altresi'  l'Istituto  nazionale previdenza sociale (INPS),
l'Istituto    Nazionale    di    Previdenza    per    i   Di-pendenti
dell'Amministrazione  Pubblica  (INPDAP),  l'Ispettorato  generale di
finanza  del  dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, il
Dipartimento   dell'Amministrazione  Generale  del  Personale  e  dei
Servizi  del  Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che
hanno  fornito  osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre
2005,  del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006
e del 16 febbraio 2006;
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  consultiva  per  gli atti normativi in data 5 ottobre
2006;
  Vista  la  nota  n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
lo  schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Intermediari finanziari autorizzati
  1. I  prestiti  da estinguersi con cessione di quote della pensione
ai  sensi  dell'articolo  1, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1950,  n. 180, recante approvazione del testo
unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro, il pignoramento e la
cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti delle
Pubbliche  Amministrazioni  (di  seguito testo unico), possono essere
concessi  da  intermediari  finanziari, iscritti nell'elenco generale
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385,  a  condizione  che  il  loro oggetto sociale preveda, anche
congiuntamente    ad   altre   attivita'   finanziarie,   l'esercizio
dell'attivita' di concessione di finanziamenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
          n.  180  recante  «Approvazione del testo unico delle leggi
          concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento e la cessione
          degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti dalle
          Pubbliche Amministrazioni»:
                «Art.   1. Insequestrabilita',   impignorabilita'   e
          incedibilita'   di  stipendi,  salari,  pensioni  ed  altri
          emolumenti.  Non  possono  essere  sequestrati, pignorati o
          ceduti,   salve   le   eccezioni   stabilite  nei  seguenti
          articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i
          salari,   le   paghe,   le   mercedi,   gli   assegni,   le
          gratificazioni,  le pensioni, le indennita', i sussidi ed i
          compensi  di qualsiasi specie che lo Stato, le, province, i
          comuni,   le   istituzioni   pubbliche   di   assistenza  e
          beneficenza  e  qualsiasi  altro  ente od istituto pubblico
          sottoposto   a   tutela,   od   anche   a   sola  vigilanza
          dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome
          per  i  servizi  pubblici  municipalizzati)  e  le  imprese
          concessionarie  di  un servizio pubblico di comunicazioni o
          di  trasporto  nonche'  le aziende private corrispondono ai
          loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra
          persona,  per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata
          nei servizi da essi dipendenti.
              Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche
          il  personale  dipendente  dal  Segretario  generale  della
          Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
              I  pensionati  pubblici e privati possono contrarre con
          banche  e  intermediari  finanziari di cui all'art. 106 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
          della  pensione  fmo  al  quinto  della stessa, valutato al
          netto  delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
          dieci anni.
              Possono  essere cedute ai sensi del precedente comma le
          pensioni  o  le  indennita'  che  tengono luogo di pensione
          corrisposte  dallo  Stato  o  dai singoli enti, gli assegni
          equivalenti  a  carico  di speciali casse di previdenza, le
          pensioni   e   gli   assegni  di  invalidita'  e  vecchiaia
          corrisposti   dall'Istituto   nazionale   della  previdenza
          sociale,  gli  assegni  vitalizi  e  i capitali a carico di
          istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
              I  prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
          sulla  vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
          in caso di decesso del mutuatario.
              Le  cessioni  degli stipendi, salari, pensioni ed altri
          emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal
          momento  della  loro  notifica  nei  confronti dei debitori
          ceduti,   ad   esclusione   delle  pensioni  erogate  dalle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Tale  comunicazione  puo' essere effettuata
          attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel
          caso  delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
          quarto  comma e'  fatto  salvo  l'importo corrispondente al
          trattamento minimo».
              «Art.  5.  Facolta'  e  limiti  di cessione di quote di
          stipendio e salario.
              Gli  impiegati  e  salariati  dipendenti  dallo Stato e
          dagli  altri  enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1
          possono  contrarre  prestiti da estinguersi con cessione di
          quote   dello  stipendio  o  del  salario  fino  al  quinto
          dell'ammontare  di  tali  emolumenti  valutato  al netto di
          ritenute  e per periodi non superiori a dieci anni, secondo
          le  disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente
          testo  unico.  Le  operazioni di prestito concesse ai sensi
          del  presente  testo  unico devono essere conformi a quanto
          previsto  dalla delibera del Comitato interministeriale per
          il  credito  ed  il  risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla
          vigente   disciplina   in   materia  di  trasparenza  delle
          condizioni  contrattuali  ner i servizi bancari, finanziari
          ed assicurativi.
              Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento
          si  osservano  le  norme  speciali  stabilite  dalle Camere
          stesse.
              Qualora    il    debitore    ceduto   sia   una   delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  trova  applicazione  il decreto legislativo
          7 marzo  2005,  n.  82, per gli atti relativi ai prestiti e
          alle   operazioni   di  cessione  degli  stipendi,  salari,
          pensioni   e   altri   emolumenti,   secondo  le  modalita'
          individuate  dal decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          1ee  14 maggio 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data
          di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005».
              «Art.    28.    Notificazione    dei    prestiti   alle
          amministrazioni e suoi effetti.
              L'Ispettorato  generale  per  il  credito ai dipendenti
          dello   Stato   da'   comunicazione,  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata,  alle amministrazioni dalle quali dipendono i
          mutuatari,  dei  mutui da estinguersi con cessione di quote
          di  stipendio  o salario, concessi dal Fondo per il credito
          ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.
              Le  cessioni  di  quote  di  stipendio  o salario hanno
          effetto,  rispetto  a dette amministrazioni, nei termini di
          cui all'art. 1, sesto comma.
              Tale comunicazione vale come intimazione della cessione
          al debitore ceduto, ai sensi del codice civile».
              «Art. 52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o
          con contratti collettivi di lavoro.
              Gli   impiegati   e   salariati  delle  amministrazioni
          indicate  nel  precedente  articolo,  assunti in servizio a
          tempo  indeterminato  a  norma  della  legge  sui contratti
          d'impiego  privato  od  in  base  a contratti collettivi di
          lavoro,  possono  fare  cessione di quote di stipendio o di
          salario   non  superiore  al  quinto  per  un  periodo  non
          superiore  ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di
          carattere   permanente,  siano  provvisti  di  stipendio  o
          salario fisso e continuativo.
              Nei   confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati
          assunti  in  servizio  a tempo determinato, la cessione del
          quinto  dello  stipendio o del salario non puo' eccedere il
          periodo  di  tempo  che,  al  momento dell'operazione, deve
          ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
          Alla  cessione  del  trattamento  di fine rapporto posta in
          essere  dai  soggetti  di  cui  al precedente e al presente
          comma non si applica il limite del quinto.
              I  titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
          numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
          amministrazioni   di  cui  all'art.  1,  primo  comma,  del
          presente  testo  unico,  di  durata  non inferiore a dodici
          mesi,  possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
          al  netto  delle  ritenute  fiscali,  purche'  questo abbia
          carattere  certo  e  continuativo.  La  cessione  non  puo'
          eccedere    il   periodo   di   tempo   che,   al   momento
          dell'operazione;  deve  ancora  trascorrere per la scadenza
          del  contratto  in  essere.  I  compensi corrisposti a tali
          soggetti  sono sequestrabii e pignorabili nei limiti di cui
          all'art. 545 del codice di procedura civile».
              «Art.  55. Applicabilita' di disposizioni del titolo II
          -  Estensione  degli  effetti  della  cessione  nei casi di
          cessazione dal servizio - Eccezioni.
              Per  le  operazioni di prestiti verso cessione di quote
          di  stipendio  o  salario  contemplate nel presente titolo,
          quando  non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si
          osservano,  in quanto siano applicabili, le norme contenute
          negli  articoli 7,  14,  23,  24,  29 primo comma, 35 primo
          comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo,
          terzo  e  quarto,  sostituendosi  all'Amministrazione dello
          Stato  quella  alle  cui dipendenze l'impiegato o salariato
          cedente presta servizio.
              Alla  cessazione  dal servizio, la cessione di quote di
          stipendio  o  salario in corso di estinzione estende i suoi
          effetti,  a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche
          sulle  indennita'  che  siano  dovute  agli  impiegati o ai
          salariati  indicati  nell'art.  52,  in base alla legge sul
          contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
          lavoro.
              Per  gli  impiegati  e salariati degli enti, imprese ed
          aziende   sottoposti   alla  disciplina  di  cui  al  regio
          decreto-legge  8 gennaio  1942, n. 5 convertito nella legge
          2 ottobre  1942,  n.  1251,  gli obblighi del (Fondo per le
          indennita'  agli  impiegati)  previsti  dagli  articoli i e
          seguenti   di   detto   decreto-legge  sono  regolati,  nei
          confronti  degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,
          daIl'art. 14 del decreto stesso.
              Si  possono perseguire le indennita' premio di servizio
          conferite  ai  propri  iscritti  dall'Istituto nazionale di
          previdenza  per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.
          Non   si  possono  perseguire  i  concorsi  e  sussidi  per
          assistenza  sanitaria  conferiti agli impiegati o salariati
          di cui al presente titolo».
              Si  riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto-legge
          14 marzo   2005,   n.  35,  recante  «Disposizioni  urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale  e  territoriale»  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
              «Art.  13-bis.  Modifiche  al  testo  unico  di  cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n.
          180.
              1.  Al  testo  unico  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'articolo 1:
                  1)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «salve le
          eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le
          seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
                  2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
              «I  pensionati pubblici e privati possono contrarre con
          banche  e  intermediari  finanziari di cui all'art. 106 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote
          della  pensione  fino  al  quinto della stessa, valutato al
          netto  delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
          dieci anni.
              Possono  essere cedute ai sensi del precedente comma le
          pensioni  o  le  indennita'  che  tengono luogo di pensione
          corrisposte  dallo  Stato  o  dai singoli enti, gli assegni
          equivalenti  a  carico  di speciali casse di previdenza, le
          pensioni   e   gli   assegni  di  invalidita'  e  vecchiaia
          corrisposti   dall'Istituto   nazionale   della  previdenza
          sociale,  gli  assegni  vitalizi  e  i capitali a carico di
          istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
              I  prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
          sulla  vita che ne assicuri il recupero del residuo credito
          in caso di decesso del mutuatario»;
                b) all'articolo 52:
                  1)  al  primo  comma, le parole: «per il periodo di
          cinque  o  di  dieci  anni» sono sostituite dalle seguenti:
          «per  un  periodo  non  superiore  ai  dieci  anni»  e sono
          soppresse  le  parole:  «ed  abbiano  compiuto, nel caso di
          cessione  quinquennale,  almeno  cinque anni e, nel caso di
          cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
          l'indennita' di anzianita»;
                2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
              «Nei  confronti  dei  medesimi  impiegati  e  salariati
          assunti  in  servizio  a tempo determinato, la cessione del
          quinto  dello  stipendio o del salario non puo' eccedere il
          periodo  di  tempo  che,  al  momento dell'operazione, deve
          ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
          Alla  cessione  del  trattamento  di fine rapporto posta in
          essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
          il limite del quinto.
              I  titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409,
          numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
          amministrazioni   di  cui  all'art.  1,  primo  comma,  del
          presente  testo  unico,  di  durata  non inferiore a dodici
          mesi,  possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
          al  netto  delle  ritenute  fiscali,  purche'  questo abbia
          carattere  certo  e  continuativo.  La  cessione  non  puo'
          eccedere    il   periodo   di   tempo   che,   al   momento
          dell'operazione,  deve  ancora  trascorrere per la scadenza
          del  contratto  in  essere.  I  compensi corrisposti a tali
          soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui
          all'art. 545 del codice di procedura civile»;
                c) all'articolo 55:
                  1) al primo comma, la parola: «13,» e' soppressa;
                  2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa
          la  parola:  «Non»  e  le  parole:  «Istituto nazionale per
          l'assistenza   dei   dipendenti  degli  enti  locali»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «Istituto   nazionale   di
          previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»;
          nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Non   si   possono
          perseguire».
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  adottato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di
          categoria  degli  operatori professionali interessati, sono
          dettate  le  disposizioni  occorrenti  per l'attuazione del
          presente articolo».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 346 dell'art. unico
          della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»:
              «346.  Al  testo unico di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  1,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
          comma:
                  «Le  cessioni  degli  stipendi, salari, pensioni ed
          altri  emolumenti  di  cui  al  presente  testo unico hanno
          effetto  dal  momento della loro notifica nei confronti dei
          debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001.   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Tale  comunicazione  puo' essere effettuata
          attraverso qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel
          caso  delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel
          quarto  comma  e'  fatto  salvo l'importo corrispondente al
          trattamento minimo»;
                b) all'art.  5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «Le  operazioni di prestito concesse ai
          sensi  del  presente  testo  unico devono essere conformi a
          quanto     previsto    dalla    delibera    del    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio  del
          4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
          27 marzo  2003,  e  dalla  vigente disciplina in materia di
          trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  per i servizi
          bancari, finanziari ed assicurativi»;
                c) all'art.  5,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
          comma:
              «Qualora    il    debitore   ceduto   sia   una   delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  trova  applicazione  il decreto legislativo
          7 marzo  2005,  n.  82, per gli atti relativi ai prestiti e
          alle   operazioni   di  cessione  degli  stipendi,  salari,
          pensioni   e   altri   emolumenti,   secondo  le  modalita'
          individuate  dal decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze  di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio 2005, n. da emanare entro dieci mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della stessa legge n. 80 del
          2005»;
                d) all'art.   28,   secondo   comma,  le  parole:  «a
          decorrere  dal primo del mese successivo a quello in cui ha
          avuto   luogo   la  comunicazione»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «nei termini di cui all'art. 1, sesto comma»;
                e) all'art.  52, secondo comma, le parole: «di cui al
          presente  comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
          precedente e al presente comma»;.
                f)  all'art.  55,  primo  comma,  sono  soppresse  le
          parole: «38, primo e secondo comma,».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri:
              «Art. 17. Regolamenti.
              1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio  diStato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le  materie  in  cui manchi la disciplina da parte
          dileggi  o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina
          degli   uffici   dei   Ministeri   sono   determinate,  con
          regolamenti  emanati  ai sensi del comma 2, su proposta del
          Ministro   competente   d'intesa   con  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel
          rispetto   dei   principi  posti  dal  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, con i
          contenuti e con l'osservanza dei' criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;.
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  cli decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165 recante «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. - Art. 1.
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
          dall'art. i del decreto legislativo n. 80 del 1998).
                1. Le  disposizioni del presente decreto disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio i 999, n. 300.
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
          dall'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          provincie   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di   riforma   economico-   sociale   della
          Repubblica».
              - Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 recante
          «Codice  dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
              - Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo unico
          della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»:
              «347.  Con  il medesimo decreto di cui all'art. 13-bis,
          comma 2,   del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80, sono altresi' stabilite le modalita' di accesso alle
          prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza
          oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  anche per i
          pensionati   gia'  dipendenti  pubblici  che  fruiscono  di
          trattamento  a  carico  delle  gestioni  pensionistiche del
          citato  Istituto,  ivi  compresa l'iscrizione alla gestione
          unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  per  i  dipendenti o
          pensionati  di  enti  e  amministrazioni  pubbliche  di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  iscritti  ai  fini
          pensionistici  presso enti o gestioni ptevidenziali diverse
          dall'INPDAP.».
              Si  riporta  il  testo  del comma 245 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre   1996,   n.  662  recante  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica»:
              «245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
          delle  prestazioni  creditizie e sociali agli iscritti. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          necessarie norme regolamentari».
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  106  del  decreto
          legislativo  1° settembre 1993, n. 385 recante «testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
              «Art.  106.  Elenco  generale.  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC).
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata:o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la
              costituzione delle societa' per azioni;
                d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
          e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziati
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.».
              - Il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994,
          recante  «Determinazione,  ai sensi dell'art. 106, comma 4,
          del  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n. 385, del
          contenuto  delle  attivita' indicate nello stesso art. 106,
          comma 1,  nonche'  in quali circostanze ricorre l'esercizio
          delle  suddette  attivita'  nei confronti del pubblico», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1994, n. 170.