IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 marzo  2004 «Istituzione di una
banca  dati  per  il  monitoraggio  della terapia genica e la terapia
cellulare  somatica»  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 97 del
26 aprile  2004  e  in particolare l'art. 1, comma 1, che consente di
impiegare  esclusivamente  nell'ambito  di  sperimentazioni  cliniche
preparazioni  per  terapia genica e terapia cellulare somatica per le
quali  non  sia  stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Considerato  che  allo  stato attuale delle conoscenze scientifiche
vengono   utilizzati   medicinali   per  terapia  cellulare  somatica
clinicamente   e  scientificamente  consolidati  e  pertanto  da  non
sottoporre  all'iter  autorizzativo  previsto  per le sperimentazioni
cliniche  di medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211;
  Considerata  altresi',  la  necessita'  di consentire l'utilizzo di
medicinali  per  terapia  genica  e  cellulare  somatica  in  caso di
pericolo di vita del paziente o di grave danno alla salute o di grave
patologia  a  rapida  progressione  in mancanza di valide alternative
terapeutiche, fatte salve le necessarie misure di garanzia;
  Ritenuto  che  la  produzione non a fini di lucro di medicinali per
terapia  genica e cellulare presso laboratori di strutture pubbliche,
strutture  ad  esse  equiparate  o  Istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere  scientifico  (IRCCS)  non rientra nelle fattispecie per le
quali  sono  applicabili  le  autorizzazioni  previste dal richiamato
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, trattandosi di produzioni
non industriali;
  Ritenuto opportuno che gli impieghi scientificamente e clinicamente
consolidati  di medicinali per terapia cellulare vengano definiti con
provvedimento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco (AIFA) sentita la
Commissione   consultiva  tecnico-scientifica  di  cui  all'art.  48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Vista  la  proposta  di  «Regolamento  del Parlamento Europeo e del
Consiglio  sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della
direttiva  2001/83/CE  e del regolamento (CE) n. 726/2004» presentata
dalla Commissione europea il 16 novembre 2005;
  Considerata  la  necessita'  di  prevedere  norme  transitorie  per
l'impiego  dei  medicinali  per terapia genica e cellulare nelle more
della entrata in vigore di detto Regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto, ai medicinali per terapia genica e
a  quelli  per terapia cellulare somatica si applicano le definizioni
riportate  nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219,  richiamato  in premessa, parte IV, rispettivamente al punto 1 e
al punto 2.
  2.  Oltre  a  quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del
Ministro  della salute 2 marzo 2004 richiamato in premessa, l'impiego
di  preparazioni  per terapia cellulare somatica per le quali non sia
stata  rilasciata  l'autorizzazione  di  cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e' consentito altresi' nei
casi  elencati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma 3 del presente
articolo  nonche'  nei casi di cui al comma 4 del medesimo; l'impiego
di  preparazioni  per  terapia  genica  oltre  che nei casi di cui al
richiamato  decreto ministeriale 2 marzo 2004 e' consentito anche nei
casi di cui al comma 4.
  3.  Con  provvedimento del direttore generale dell'Agenzia italiana
del   farmaco   (AIFA),  da  aggiornare  periodicamente,  sentita  la
Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  della medesima Agenzia,
vengono  elencati  gli  impieghi  di medicinali per terapia cellulare
somatica considerati clinicamente e scientificamente consolidati.
  4.  Fermo  restando  il  disposto  di cui al comma 3, e' consentito
l'impiego  dei  medicinali  di  cui al comma 1 su singoli pazienti in
mancanza  di  valida  alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed
emergenza  che  pongono  il  paziente  in pericolo di vita o di grave
danno  alla  salute  nonche'  nei  casi  di  grave patologia a rapida
progressione, sotto la responsabilita' del medico prescrittore e, per
quanto  concerne la qualita' del medicinale, sotto la responsabilita'
del  direttore  del  laboratorio  di  produzione  di  tali medicinali
purche':
    a) siano  disponibili  dati  scientifici,  che  ne  giustifichino
l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali;
    b) sia stato acquisito il consenso informato del paziente;
    c) sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico di
cui  all'art.  6  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, con
specifica   pronuncia   sul   rapporto   favorevole  fra  i  benefici
ipotizzabili  ed i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle
particolari condizioni del paziente;
    d) siano  utilizzati,  non a fini di lucro, prodotti preparati in
laboratori  in  possesso  dei  requisiti di cui all'art. 2, anche nei
casi  di  preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti
di   qualita'  farmaceutica  approvati  dalle  Autorita'  competenti,
qualora  il  medicinale  sia  stato  precedentemente  utilizzato  per
sperimentazioni  cliniche  in  Italia;  se il medicinale non e' stato
sperimentato  in  Italia,  dovra'  essere  assicurato il rispetto dei
requisiti  di qualita' farmaceutica approvati dall'Istituto superiore
di  sanita',  secondo  modalita'  da stabilirsi con provvedimento del
Presidente del medesimo Istituto;
    e) il  trattamento  sia eseguito in Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico o in struttura pubblica o ad essa equiparata.
  5. Nei  casi  di  cui  al  comma 4,  il  Comitato  etico  opera con
procedura d'urgenza.
  6.  Il  medico  responsabile  del  trattamento  di  cui  al comma 4
comunica  all'Istituto  superiore  di  sanita'  i  dati  previsti dal
decreto 2 marzo 2004, con le modalita' dettate dal medesimo decreto.