IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 1, comma 1040, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
che  prevede  che,  nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione
3.3.1,  paragrafo 15,  della  «Disciplina  degli  aiuti di Stato alla
costruzione  navale»  del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   dell'Unione  europea  C  317  del  30 dicembre  2003,  il
Ministero  dei  trasporti  e'  autorizzato  a  concedere alle imprese
iscritte  agli  albi  speciali  delle  imprese navalmeccaniche di cui
all'art.  19  della  legge  14 giugno 1989, n. 234, un contributo non
superiore  al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
dei seguenti progetti innovativi:
    a) connessi  all'applicazione  industriale di prodotti e processi
innovativi,    prodotti   o   processi   tecnologicamente   nuovi   o
sensibilmente  migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore
nell'Unione   europea,   che  comportano  un  rischio  di  insuccesso
tecnologico o industriale;
    b) limitati  al sostegno delle spese di investimento, concezione,
ingegneria  industriale  e  collaudo  direttamente  ed esclusivamente
collegate alla parte innovativa del progetto;
  Visto  l'art.  1, comma 1041, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima  legge,  il  Ministro  dei  trasporti,  con proprio decreto,
stabilisca le modalita' ed i criteri per l'ammissione, la concessione
e l'erogazione dei benefici di cui al precedente comma 1040;
  Vista  la  comunicazione della Commissione n. 2003/C 317/06 recante
«Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre
2003;
  Ritenuto  di recepire integralmente nel presente decreto la sezione
3.3.1,  paragrafo 15,  relativa  agli  aiuti  all'innovazione,  della
citata comunicazione;
  Vista   la   comunicazione  della  Commissione  n.  2006/C  260/03,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione Europea C 260 del
28 ottobre  2006,  concernente  la  proroga  fino al 31 dicembre 2008
della  menzionata  disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione
navale;
  Vista  la  Comunicazione  della Commissione europea del 22 novembre
2006,  concernente  la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato  a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea  n.  2006/C  323/01  del
30 dicembre 2006;
  Ritenuto  di recepire nel presente decreto le modalita' e i criteri
maturati nell'ambito dell'Associazione dei costruttori navali europei
(CESA),  adottati  da  altri  Paesi  membri  e  gia'  approvati della
Commissione europea;
  Vista  la proposta della Direzione generale per la navigazione e il
trasporto  marittimo  e interno avanzata con nota DNAVIG//018 in data
22 gennaio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Possono  beneficiare  degli  aiuti  le  imprese di costruzione,
riparazione  e  trasformazione  navale, secondo le definizioni di cui
alla  disciplina  comunitaria  degli  aiuti di Stato alla costruzione
navale,  iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di
cui  all'art.  19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, per progetti di
prodotto  e  di processo, tecnologicamente innovativi o sensibilmente
piu'  avanzati  rispetto  allo  stato  dell'arte  nel  settore  e che
comportano  un  grado  di rischio sul piano tecnologico e industriale
maggiore  di  quello  degli investimenti produttivi ordinari, avviati
nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2008.