IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto  il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
    Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti i
prodotti da costruzione;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n.   246,   recante   l'approvazione   del   regolamento  concernente
l'attuazione  della  direttiva  89/106/CEE  relativa  ai  prodotti da
costruzione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 dicembre
1997,  n.  499, recante l'approvazione del regolamento concernente le
norme  di  attuazione  della  direttiva  93/68/CEE  per  la parte che
modifica   la   direttiva   89/106/CEE  in  materia  di  prodotti  da
costruzione;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.   37,   recante   l'approvazione  del  regolamento  concernente  i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  26 marzo  1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  95  del 22 aprile 1985, recante procedure e
requisiti  per  l'autorizzazione  e l'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del  7 maggio  1998,  recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21 giugno  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
del  5 luglio  2004,  recante  norme  tecniche  e  procedurali per la
classificazione  di  resistenza  al fuoco ed omologazione di porte ed
altri elementi di chiusura;
    Vista   la   decisione   della  Commissione  dell'Unione  europea
2000/367/CE  del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del
21 dicembre   1988,   per   quanto  riguarda  la  classificazione  di
resistenza  all'azione  del  fuoco dei prodotti da costruzione, delle
opere di costruzione e dei loro elementi;
    Vista   la   decisione   della  Commissione  dell'Unione  europea
2003/629/CE  del 27 agosto 2003, che attua della direttiva 89/106/CEE
del  21 dicembre  1988,  che  modifica  la  decisione 2000/367/CE per
quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del
calore;
    Vista  la  raccomandazione  della Commissione dell'Unione europea
2003/887/CE   dell'11 dicembre   2003,  relativa  all'applicazione  e
all'uso  degli  eurocodici  per  lavori  di  costruzione  e  prodotti
strutturali da costruzione;
    Viste  le norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV
1363-3,  EN  1364-1,  EN  1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1365-2, EN
1365-3,  EN  1365-4,  EN  1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN
1366-3,  EN  1366-4,  EN  1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN
1634-1,  EN 1634-3, EN 14135 recanti i metodi di prova e le procedure
di  classificazione  per la determinazione della classe di resistenza
al fuoco dei prodotti da costruzione;
    Viste  le  norme  ENV  13381-2,  ENV  13381-3,  ENV  13381-4, ENV
13381-5,  ENV  13381-6,  ENV  13381-7  recanti metodi di prova per la
determinazione  del  contributo  alla resistenza al fuoco di elementi
strutturali;
    Visti   gli   eurocodici   EN1991-1-2,   EN1992-1-2,  EN1993-1-2,
EN1994-1-2,   EN1995-1-2,   EN1996-1-2   recanti  metodi  comuni  per
calcolare   la  resistenza  al  fuoco  dei  prodotti  strutturali  da
costruzione;
    Viste   le   norme  UNI  9502,  UNI  9503,  UNI  9504  recanti  i
procedimenti  analitici  per  valutare  la  resistenza al fuoco degli
elementi  costruttivi  di  conglomerato  cementizio  armato normale e
precompresso, di acciaio e di legno;
    Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione n. 284 del
30 maggio  2006  dal  Comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
    Espletata   con   notifica   n.   2006/0344/I   la  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura
istituita con la direttiva 83/189/CEE;
    Visto   il   parere   favorevole   espresso,   con  comunicazione
dell'8 novembre 2006, dalla Commissione europea;
    Considerata  la  necessita'  di  recepire  il  sistema europeo di
classificazione  di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da
costruzione  per  i casi in cui e' prescritta tale classificazione al
fine  di  conformare  le  stesse  opere  e le loro parti al requisito
essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni
    1. Il  presente  decreto  si  applica ai prodotti e agli elementi
costruttivi  per  i quali e' prescritto il requisito di resistenza al
fuoco  ai  fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui
sono inseriti.
    2.   E'   considerato  «prodotto  da  costruzione»  o  «prodotto»
qualsiasi  prodotto  fabbricato  al  fine  di  essere permanentemente
incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.
    3.  Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e
le opere di ingegneria civile.
    4.  Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere
da  costruzione,  composte  da  uno  o piu' prodotti anche non aventi
specifici  requisiti  di resistenza al fuoco, sono definite «elementi
costruttivi».
    5.  Le  «norme  armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le
«norme  nazionali  che  recepiscono  norme  armonizzate»,  le  «norme
nazionali    riconosciute   dalla   Commissione   beneficiare   della
presunzione  di  conformita»,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  21 aprile  1993,  n.  246,  sono  di  seguito  denominati
«specificazioni tecniche».
    6.  Il  «campo di applicazione diretta del risultato di prova» e'
l'ambito,  previsto  dallo  specifico metodo di prova e riportato nel
rapporto   di   classificazione,  delle  limitazioni  d'uso  e  delle
possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova,
tali  da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni
per l'attribuzione del risultato conseguito.
    7.  Il  «campo  di applicazione estesa del risultato di prova» e'
l'ambito,  non  compreso  tra  quelli previsti al precedente comma 6,
definito da specifiche norme di estensione.
    8.  La  Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno, e' di seguito
denominata «DCPST».
    9.  Ai  fini  del  presente  decreto  e' definito «laboratorio di
prova»:
      a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua
prove  su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
ai  fini  dell'apposizione  della  marcatura  CE, in riferimento alla
direttiva 89/106/CEE;
      b) il  laboratorio  di resistenza al fuoco dell'Area protezione
passiva  della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del
decreto  del  Ministro dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori
di  resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea
o di uno degli Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia, cui viene
riconosciuta  da  questo Ministero l'indipendenza e la competenza dei
laboratori  di  prova  prevista  dalla  norma  EN  ISO/CEI 17025 o da
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.