L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2007; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000; Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001; Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001; Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003; Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005; Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005; Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003; Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante «Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilita' regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004»; Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 17 novembre 2004; Vista la relazione finale della societa' Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003; Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento su «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006; Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa alla riapertura dei termini della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003»; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 27 ottobre 2006; Visti gli atti del procedimento istruttorio; Considerato quanto segue: (1) Il procedimento istruttorio. 1. La societa' Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorita', il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2003, previsti dagli articoli 54, 56, 57 e 59, comma 2 del decreto legislativo n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice). L'Autorita' ha, pertanto, avviato un procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione e a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2003. 2. Ai fini della determinazione dell'iniquita' dell'onere e della conseguente applicabilita' del meccanismo di ripartizione, l'Autorita', contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonche' di volumi di traffico e numerosita' della clientela. 3. L'Autorita', sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito, per l'anno 2003, un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia. 4. L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice nonche' dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a), dell'allegato 11 del Codice. Conseguentemente, l'Autorita' ha incaricato la societa' Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003. 5. Europe Economics ha avviato, in data 9 gennaio 2006, l'attivita' di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. 6. Nel corso dell'attivita' di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorita' ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), dell'allegato 11 del Codice. 7. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal capo IV del titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresi' le modalita' di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. 8. L'Autorita', effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), dell'allegato 11 del Codice, ha sottoposto a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilita' e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003, nonche' alla metodologia di calcolo e finanziamento del servizio universale. 9. In ragione della complessita' delle tematiche trattate nella delibera n. 22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno richiesto di prorogare i termini per l'invio delle proprie osservazioni con particolare riferimento alle questioni relative agli aspetti di natura metodologica. 10. Con la delibera n. 67/06/CIR l'Autorita' ha prorogato i termini stabiliti dalla delibera n. 22/06/CIR per l'invio, da parte degli operatori, di contributi e memorie relativi alle tematiche sulle quali l'Autorita' ha espresso il proprio orientamento. 11. Entro i termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR sono pervenuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia. 12. I suddetti operatori di comunicazioni elettroniche hanno, inoltre, illustrato all'Autorita' nell'ambito di audizioni, tenutesi nei termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR, i documenti prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica. Gli operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato nell'ambito di un'audizione un documento congiunto. 13. In seguito all'adozione della delibera n. 67/06/CIR, gli operatori di comunicazioni elettroniche Vodafone Omnitel, Wind e Telecom Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia hanno i medesimi contributi illustrati nell'ambito di due audizioni. 14. Con il presente provvedimento l'Autorita' approva il finanziamento del servizio universale per l'anno 2003, derivante dalla relazione di conformita' del calcolo del costo netto di Europe Economics. A) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione pubblica (delibera n. 22/06/cir). (2) La valutazione dell'iniquita' dell'onere e dell'applicabilita' del meccanismo di ripartizione. 15. Con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR relative rispettivamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002 e alla rinnovazione del procedimento concernente l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione per l'anno 1999, l'Autorita' ha provveduto a definire criteri puntuali per stabilire l'iniquita' dell'onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilita' del meccanismo di ripartizione, di tale costo netto, tra tutti gli operatori di mercato. In particolare tali criteri prevedono di valutare il livello di sostituibilita' tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di servizio universale, nonche' di valutare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale. Peraltro tale interdipendenza genera benefici sia per i consumatori, sia per gli operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative. (2.1) Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su rete fissa. 16. L'Autorita' ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia vocale su rete fissa sia tale da giustificare l'eventuale applicazione del meccanismo di ripartizione del costo netto. Le risultanze dell'analisi economica e concorrenziale per i servizi al dettaglio di telefonia e per i servizi di interconnessione offerti dagli operatori di rete fissa e mobile, hanno mostrato, per il 2003, il permanere delle condizioni di concorrenza gia' riscontrate nel corso dei procedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2002. 17. In particolare, relativamente all'analisi concorrenziale, si e' proceduto a valutare la struttura del mercato al dettaglio dei servizi di telefonia e del mercato all'ingrosso dei servizi di interconnessione offerti su rete fissa e mobile, sulla base dei dati inviati dagli operatori. A tale riguardo, dall'analisi dell'aggregazione da un lato delle direttrici di traffico e dall'altro dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, e' emerso che nel corso del 2003, la quota di Telecom Italia si e' attestata rispettivamente intorno al 63% e 65%. Le risultanze dell'analisi concorrenziale hanno altresi' evidenziato che diversi operatori di rete fissa in concorrenza con Telecom Italia sono stati in grado di conseguire nell'anno 2003 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione, sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale. 18. L'analisi concorrenziale mostra infine un elevato livello di interdipendenza tra gli operatori alternativi di rete fissa e mobile e il fornitore del servizio universale. Tale livello di interdipendenza e' mostrato dai rilevanti costi di interconnessione sostenuti dagli operatori in relazione ai propri costi totali. L'interdipendenza tra operatori genera, tuttavia, anche vantaggi di mercato derivanti dall'esistenza degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia. A titolo di esempio, le analisi dei dati richiesti mostrano che gli operatori di rete mobile conseguono significativi ricavi di interconnessione derivanti dal servizio di terminazione mobile per chiamate originate dalle categorie agevolate di clienti, dalle aree non remunerative e dalle postazioni di telefonia pubblica non remunerative di Telecom Italia. (2.2) La sostituibilita' tra servizi di telefonia mobile e servizi di telefonia fissa nelle aree non remunerative. 19. Al fine di identificare le categorie di operatori ai quali imporre obblighi di contribuzione al fondo, l'Autorita' ha provveduto a valutare la sostituibilita', in un contesto di servizio universale, dal lato della domanda e dell'offerta tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e rete mobile, cosi' come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato e coerentemente con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR. 20. Il contesto merceologico e geografico di riferimento e' rappresentato in particolare dalle aree non remunerative del Paese, servite in perdita dal fornitore del servizio universale. L'area non remunerativa e' definita come quel bacino di clienti non profittevoli serviti dalla stessa centrale di stadio di linea la quale svolge tipicamente funzioni di concentrazione e di attestazione di linee afferenti alla rete di distribuzione in rame. Il servizio di accesso al dettaglio consente al consumatore di effettuare e/o ricevere chiamate di telefonia vocale e di usufruire di alcuni dei servizi correlati previsti dall'art. 54 del Codice. L'art. 53 del Codice prevede, inoltre, che i servizi forniti in regime di servizio universale debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente. 21. Per quanto concerne il contesto geografico del servizio universale, si tratta di aree geografiche marginali del paese, situate prevalentemente in montagna o collina dove la densita' di popolazione e' particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite e' inferiore a quello della provincia di riferimento, i clienti affari sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza e le condizioni economiche praticate ai clienti finali sono indifferenziate geograficamente in forza degli obblighi di servizio universale. 22. L'Autorita' ha, quindi, provveduto ad accertare in tale contesto merceologico/geografico l'esistenza di sostituibilita' sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta tra servizi di telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile. 23. La sostituibilita' e' stata valutata accertando il comportamento dei clienti di Telecom Italia a seguito di un ipotetica disattivazione delle linee di accesso presenti nelle aree non remunerative. In tal caso, infatti, e' stato accertato che un volume elevato di traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95% nel 2001, 2002 e 2003) sarebbe stato originato con terminali di telefonia mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di non servire le aree non remunerative attraverso la rete fissa di telecomunicazioni. Tale sostituibilita' e' stata valutata, nel corso degli anni, anche dai soggetti revisori nell'ambito delle attivita' di verifica del calcolo del costo netto (consorzio ERCS-WIK-NERA per l'anno 1999, NERA per il 2000, Analysys per il 2001, Europe Economics per il 2002). In tale ambito, la valutazione della sostituibilita' tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile e' necessaria per determinare i cosiddetti ricavi di sostituzione, i quali hanno un impatto significativo sull'ammontare complessivo del costo netto. 24. I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica, in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso, ad esempio, a linee telefoniche alternative (per esempio amici, vicini, postazioni di lavoro, telefoni pubblici) presenti in adiacenti aree remunerative. 25. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilita' una sempre maggiore quantita' di traffico si trasferira' dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilita' tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiche' questi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sara' la sostituibilita', minore sara' il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilita', che e' effettuata dal revisore nel corso delle attivita' di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare del grado di sostituibilita'. 26. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l'elevato grado di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile accertato dai soggetti revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di Telecom Italia ammesso al meccanismo di ripartizione dall'Autorita'. 27. La sostituibilita' sul versante dell'offerta rappresenta una fase dell'analisi successiva ed accessoria rispetto alla sostituibilita' dal lato della domanda. Si tratta di verificare l'esistenza di concorrenza potenziale derivante dall'ipotetica scelta del fornitore del servizio universale di non offrire il servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti nelle aree non remunerative. In altre parole, si realizza la sostituibilita' sul versante dell'offerta nel caso in cui, a seguito della disattivazione delle linee di accesso delle aree non remunerative da parte di Telecom Italia, gli operatori presenti nel mercato dell'accesso di rete fissa sono disponibili ad incrementare la capacita' produttiva per fornire il servizio universale, oppure gli operatori presenti in altri mercati possono convertire parte della produzione per entrare nel mercato dell'accesso di telefonia vocale su rete fissa nell'ambito geografico delle aree non remunerative. 28. In un contesto di servizio universale, la sostituibilita' dal lato dell'offerta puo' essere valutata solo attraverso un meccanismo di designazione ex-ante del fornitore del servizio universale al quale possono prendere parte a parita' di condizioni tutti gli operatori di telecomunicazioni. Tale meccanismo di designazione ex-ante non e' mai stato implementato nel settore delle telecomunicazioni italiano ed europeo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva dell'Autorita' del 2002, in merito all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale, diversi operatori avevano espresso osservazioni anche sulla possibilita' di migliorare l'efficienza della fornitura del servizio universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non e' quindi possibile escludere a priori che gli operatori di telecomunicazioni possano essere interessati a partecipare ad un meccanismo di designazione ex-ante in ragione anche dei benefici indiretti derivanti dagli obblighi di servizio universale. 29. Alla luce di quanto premesso, l'Autorita' ritiene che sussistano i presupposti economici per stabilire l'esistenza di un certo grado di sostituibilita' potenziale anche dal lato dell'offerta del servizio di accesso alla telefonia vocale su rete fissa in un contesto di servizio universale. 30. L'Autorita' non ha ritenuto opportuno valutare i comportamenti dei consumatori sulla base delle variazioni dei prezzi relativi alla telefonia in quanto per i servizi erogati in forza degli obblighi di servizio universale non esiste, per definizione, alcun tipo di concorrenza. Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita, dove i meccanismi di mercato falliscono ed e' possibile la fornitura dei servizi stessi solo attraverso l'imposizione di obblighi normativi primari e secondari in capo ad uno o piu' operatori designati, al fine di tutelare determinate categorie di clienti finali (che risiedono in aree non remunerative, fanno uso di postazioni telefoniche pubbliche non remunerative ed hanno particolari esigenze sociali). 31. L'Autorita', sulla base di quanto premesso, ritiene che il livello di sostituibilita' tra servizi di telefonia fissa e mobile offerti in un contesto di servizio universale sia particolarmente elevato e tale da rendere gli operatori di rete mobile soggetti contribuenti al fondo del servizio universale attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto. 32. L'Autorita' ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia ingiustificato, ed altresi' che sia applicabile il meccanismo di ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lettera a), dell'allegato 11 al Codice stesso. (3) L'esenzione dalla contribuzione al fondo. 33. L'anno 2003 e' stato caratterizzato da un livello significativo e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi nei servizi al dettaglio di telefonia vocale. I costi di interconnessione degli operatori alternativi costituiscono tuttora una porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori stessi. Si rileva, infatti, che, diversi operatori hanno registrato, per l'anno 2003, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'allegato 11 del Codice. 34. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, l'Autorita' ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorita' ritiene, infatti, che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo piu' ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione. A. Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3) A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorita' in merito all'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale? B) Le osservazioni degli operatori sul quesito A.1. 35. In merito al meccanismo di ripartizione dei costi netti del servizio universale, due operatori (Telecom Italia e Wind) condividono le valutazioni dell'Autorita' sul sistema di ripartizione del costo netto, comprese quelle riguardanti il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale. 36. Un operatore (Vodafone Omnitel) non condivide la metodologia utilizzata dall'Autorita' per verificare l'esistenza di concorrenza tra i servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile. Piu' precisamente, tale operatore afferma che un approccio coerente e rispettoso della normativa regolamentare e della sentenza del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003, non puo' prescindere dallo svolgimento di una fase preliminare volta a definire il mercato rilevante nell'ambito del quale effettuare l'analisi della concorrenza. In tal senso, l'Autorita' avrebbe dovuto svolgere un processo composto dalle seguenti tre fasi: 1) definizione del mercato rilevante anche attraverso l'analisi di sostituibilita' dei servizi (fissi e mobili); 2) valutazione dell'iniquita' dell'onere; 3) individuazione dei soggetti chiamati a contribuire. L'operatore conclude sostenendo che l'estensione dell'obbligo di contribuzione a carico degli operatori mobili e' ingiustificato, in quanto gli stessi non concorrendo con Telecom Italia sul mercato della telefonia vocale su rete fissa, non sono responsabili della pressione competitiva che determina l'iniquita' del costo netto sostenuto. Lo stesso operatore, con riferimento alla soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale, pari all'1% dei ricavi netti degli operatori, ritiene che una piu' corretta metodologia debba prevedere l'esclusione dei soli operatori nuovi entranti che non producono ricavi netti. A tal proposito, l'Autorita' dovrebbe definire, in via preliminare, il concetto di «nuovo entrante» correlandolo al periodo di inizio dell'attivita' commerciale. 37. Gli operatori alternativi Eutelia e Tiscali che hanno presentato un contributo congiunto alla consultazione, affermano che la valutazione del grado di concorrenza raggiunto nel mercato della fonia vocale, limitata alla quota di mercato dei servizi di traffico non sia aderente alla reale situazione di mercato e che bisognerebbe prendere in considerazione anche la quota detenuta dall'operatore ex dominante nel mercato dell'accesso. In merito alla sostituibilita' tra servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa nelle aree non remunerative, si condividono sostanzialmente le valutazioni dell'Autorita' e le conseguenti conclusioni in merito all'opportunita' di inserire gli operatori mobili come soggetti contribuenti al fondo. Per quanto riguarda la fissazione della soglia di esenzione a carico degli operatori, si afferma che bisognerebbe tenere conto di due fattori, il primo relativo al fatto che l'attuale meccanismo di contribuzione al fondo non tiene conto dei ricavi netti per i servizi di accesso che andrebbero considerati visto che il cosiddetto ribilanciamento tariffario sull'accesso e' gia' da tempo ampiamente avvenuto. L'altro fattore e' connesso al fatto che la consultazione in oggetto riguarda alcune modifiche metodologiche importanti inerenti alle modalita' di calcolo del costo netto del servizio universale, tali modifiche che risponderebbero a ragioni di maggiore equita', determinerebbero un cambiamento delle quote di contribuzione e una riduzione della quota stessa soggetta a contribuzione. Gli operatori alternativi nel loro contributo affermano che, nelle more di una revisione delle metodologie di calcolo del costo netto del servizio universale bisognerebbe aumentare in misura congrua la soglia di esenzione al fine di non penalizzare gli operatori fissi nuovi entranti. C) Le conclusioni dell'autorita'. 38. Il meccanismo di recupero dei costi netti basato su prelievi a carico delle imprese mira a ripartire tra tutti gli operatori concorrenti le perdite subite dal soggetto fornitore del servizio universale. A tale riguardo, l'Autorita' ha determinato l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione sulla base del livello concorrenziale accertato per il servizio di telefonia vocale offerto dagli operatori di rete fissa e mobile. Sempre ai fini di stabilire l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione l'Autorita' ha altresi' provveduto a valutare il grado di sostituibilita' per le chiamate originate dalle aree non remunerative da rete fissa e da apparati di rete mobile nonche' a stimare i benefici che derivano a terzi operatori dall'esistenza degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia. 39. L'analisi della sostituibilita' tra i servizi di telefonia mobile e quelli di telefonia fissa, se diretta all'identificazione dei soggetti tenuti a contribuire al servizio universale, deve essere strettamente legata alle finalita' che la normativa comunitaria e nazionale si propongono di perseguire in materia di finanziamento del costo netto del servizio universale. L'istituto del servizio universale persegue, infatti, finalita' sociali e di interesse pubblico non sempre raggiungibili attraverso i meccanismi di mercato. Per tale ragione, l'Autorita' ritiene, coerentemente con la delibera n. 16/04/CIR, che i criteri di definizione dei mercati rilevanti, secondo criteri antitrust (per esempio test dell'ipotetico monopolista), non siano applicabili al contesto del servizio universale, per stabilire il meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori di telecomunicazioni. In tal senso, si e' pronunciata anche l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel parere reso sulla delibera n. 67/05/CIR, concernente la rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. 40. L'accertamento della sostituibilita' tra i servizi di telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile deve essere, quindi, adattato al contesto del servizio universale. In merito a tale accertamento si richiama espressamente quanto gia', effettuato metodologicamente con la delibera n. 16/04/CIR e indicato nell'ambito del punto 2.2 dell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR. Pertanto, l'Autorita' ribadisce che il livello di sostituibilita' accertato tra i servizi di telefonia vocale fissa e mobile risulta particolarmente elevato nell'ambito del servizio universale. 41. Si sottolinea che alcuni operatori chiamati a contribuire al fondo conseguono dei benefici netti dalla fornitura dei servizi che ricadono negli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia. Cio' avvalora la scelta effettuata dall'Autorita' di ricondurre l'analisi di sostituibilita' tra servizi di telefonia vocale offerti da operatori di rete fissa e mobile a un contesto di servizio universale. 42. Alla luce di quanto evidenziato, l'Autorita', richiamando espressamente quanto affermato nel punto 2.2 dell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR, ritiene che gli operatori di rete fissa e di rete mobile siano obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 63 del Codice e dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice, alla contribuzione al fondo conformemente ai principi di trasparenza, proporzionalita' e non discriminazione di cui all'art. 63, comma 3, e art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11 al Codice. 43. In merito al meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo, l'Autorita' ribadisce l'orientamento espresso in consultazione sulla base di quanto affermato nel paragrafo 3 dell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR. Il meccanismo di esenzione introdotto dall'Autorita', coerentemente con le finalita' dell'art. 63, comma 3, del Codice, minimizza eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo piu' ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti che conseguono bassi ricavi e sostengono alti costi di interconnessione. 44. L'Autorita' ritiene, pertanto, che il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale debba essere applicato per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale. A) L'orientamento dell'autorita' nell'ambito della consultazione pubblica (delibera n. 22/06/cir). (4) La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. 45. Telecom Italia ha presentato all'Autorita' la relazione sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'esercizio contabile 2003, la quale include tra i servizi previsti dal capo IV del Codice: a) telefonia vocale composta da: i) aree di centrale SL non remunerative; ii) aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative; iii) categorie agevolate di clienti; iv) telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative. 46. Successivamente all'approvazione della delibera n. 16/04/CIR, Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto del servizio universale, al fine di recepire i cambiamenti alle tecniche di calcolo proposti da Europe Economics, nell'esercizio di verifica del costo netto 2002, ed approvati dall'Autorita'. L'impatto sul costo netto dei calcoli effettuati da Telecom Italia, ante e post delibera n. 16/04/CIR, sono riportati nella relazione finale di Europe Economics, allegata al presente provvedimento di consultazione pubblica. (5) Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio. (5.1) La proposta di Telecom Italia. 47. Telecom Italia ha impiegato una metodologia basata su dati geo-referenziati, descritta in dettaglio nella propria relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2003, per identificare ex-ante le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale. 48. Il calcolo del costo netto non e' stato quindi effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalita' demografico-territoriale e di capacita' di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale. 49. Nell'esercizio di determinazione del costo netto 2003, Telecom Italia ha provveduto a recepire nel proprio sistema di calcolo (SusyXP) tutte le modifiche effettuate da Europe Economics nel corso dell'esercizio di verifica 2002 (con l'eccezione delle modifiche apportate ai costi commerciali e delle modifiche metodologiche) ed approvate dall'Autorita' con la delibera n. 16/04/CIR. 50. Il costo netto presentato da Telecom Italia, derivante dall'applicazione della metodologia di calcolo prevista dal quadro normativo vigente, e' risultato pari a 74,9 milioni di euro, ante valutazione dei relativi benefici indiretti. 51. La descrizione puntuale degli elementi di costo e di ricavo, afferenti il servizio di telefonia vocale offerto nelle aree non remunerative, e' riportata nella relazione finale di Europe Economics. (5.2) La verifica di Europe Economics. 52. Europe Economics, sulla base dell'attivita' di verifica del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della fonia vocale, e' pervenuta alle seguenti conclusioni generali: a) le procedure di calcolo inserite in SusyXP applicano correttamente quanto descritto nel documento metodologico e sono generalmente in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente per il calcolo del costo netto relativo agli obblighi di servizio universale per la fonia vocale; b) ciononostante, sono stati osservati specifici casi in cui e' stato ritenuto che le tecniche di calcolo e i dati di input debbano essere modificati. 53. Al fine di rendere il calcolo del costo netto maggiormente accurato, Europe Economics ha apportato alcuni cambiamenti al modello presentato da Telecom Italia. Tali cambiamenti sono di seguito elencati: a) aggiornamento tabelle di input; b) allocazione dei costi di spostamento per interventi su centrali SL; c) allocazione dei ricavi da contributi di installazione del raccordo abbonato; d) calcolo del traffico entrante netto; e) calcolo dei ricavi da traffico entrante netto; f) condivisione del tracciato/cavo; g) costo unitario della fibra ottica di collegamento del link SL-SGU; h) costi della gestione commerciale; i) costi amministrativi e di disallineamento temporale. 54. In merito alle questioni di natura metodologica, Telecom Italia ha presentato il calcolo del costo netto assumendo che in media i cespiti di rete si trovino al 50% della propria vita utile, in linea con il vigente quadro regolamentare. Europe Economics, analogamente all'esercizio di verifica del costo netto 2002, ha apportato delle modifiche alla valorizzazione del capitale impiegato, utilizzando il valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilita'. Europe Economics ha altresi' introdotto, nell'esercizio di verifica dell'anno 2003, un ulteriore cambiamento metodologico relativo ai cespiti completamente ammortizzati. 55. L'impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe Economics e' di una riduzione del costo netto della telefonia vocale di circa 63,3 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia (74,9 milioni di euro). Il costo netto risultante dalla revisione del calcolo e' quindi pari a 11,6 milioni di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto della telefonia vocale escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia vocale cosi' ricalcolato e' risultato pari a 44,4 milioni di euro. (6) Il costo netto delle categorie agevolate di clienti. (6.1) La proposta di Telecom Italia. 56. Telecom Italia ha presentato, per l'anno 2003, il costo netto relativo alle categorie agevolate di clienti che ammonta a circa 7,8 milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni, di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti. 57. Secondo quanto previsto dai suddetti provvedimenti, Telecom Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica l'esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti). 58. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari nonche' dai costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi informativi, formazione del personale). 59. Telecom Italia ha recepito nel proprio modello di calcolo, ad eccezione dell'elasticita' dei consumi rispetto al reddito, tutte le modifiche apportate da Europe Economics nell'esercizio di verifica del costo netto 2002 ed approvate dall'Autorita' con la delibera n. 16/04/CIR. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti e' riportata nella relazione finale di Europe Economics. (6.2) La verifica di Europe Economics. 60. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti: modifica dei ricavi mancati; eliminazione dei costi amministrativi; eliminazione dei costi per il disallineamento temporale. 61. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo netto delle categorie agevolate di clienti da 7,76 a 7,47 milioni di euro. (7) Il costo netto della telefonia pubblica. (7.1) La proposta di Telecom Italia. 62. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono gia' considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa societa' avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale. 63. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS concernente «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», per individuare il numero di postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti. In applicazione di tali criteri, Telecom Italia ha presentato un costo netto della telefonia vocale pari a 28,8 milioni euro. Con l'approvazione della delibera n. 16/04/CIR l'Autorita' ha accettato le rettifiche apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto della telefonia pubblica presentato da Telecom Italia. Telecom Italia ha quindi provveduto a recepire tali rettifiche nel proprio sistema di calcolo, pervenendo ad un costo netto pari a 14,5 milioni di euro, il quale e' stato sottoposto alla verifica di Europe Economics. (7.2) La verifica di Europe Economics. 64. L'esercizio di verifica del calcolo del costo netto della telefonia pubblica e' stato effettuato a partire dal nuovo calcolo predisposto all'interno del sistema SusyXP da parte di Telecom Italia una volta recepite le rettifiche effettuate da Europe Economics ed approvate dall'Autorita' con la delibera n. 16/04/CIR. Nel corso dell'attivita' di verifica Europe Economics ha rilevato alcuni errori sia dal punto di vista dell'approccio metodologico sia per quanto concerne le procedure di calcolo del costo netto utilizzate da TI. 65. Europe Economics ha dunque apportato alcune correzioni alle procedure di calcolo di seguito elencate: a) postazioni di telefonia pubblica in luoghi di particolare rilevanza sociale ai sensi della delibera 290/01/CONS; b) postazioni telefoniche pubbliche con ricavi da traffico nulli; c) postazioni telefoniche pubbliche senza codice ISTAT; d) file di costi unitari per impianti e apparati. La descrizione puntuale delle modifiche apportate al calcolo del costo netto, sono riportate nella relazione finale di Europe Economics. 66. Europe Economics ha apportato altresi' rettifiche alle procedure di calcolo e ai dati di input. Tali rettifiche, riportate in dettaglio nella relazione finale, hanno riguardato le poste contabili relative alla pulizia del parco impianti USO, alla percentuale di ricarico, ai ricavi mancati, ai ricavi da pubblicita', ai costi dei sistemi di gestione e della rete intelligente, ai costi commerciali, ai costi amministrativi, ai costi di disallineamento temporale e agli aspetti metodologici. 67. Il costo netto risultate dall'esercizio di verifica di Europe Economics si e' attestato a 11,7 milioni di euro. Europe Economics ha comunque quantificato il costo netto della telefonia pubblica al netto dei cambiamenti metodologici che, cosi' ricalcolato, e' risultato pari a 9,2 milioni di euro. (8) I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da Europe Economics. 68. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti e' pari a 12,3 milioni di euro, risultanti dalla somma dei benefici della fedelta' al marchio (10,2 milioni di euro) e del valore pubblicitario delle occasioni di contatto (2,1 milioni di euro). 69. Europe Economics ha quantificato i vantaggi di mercato derivanti dalla fedelta' al marchio e dal valore pubblicitario delle occasioni di contatto ed ha ritenuto che il ciclo di vita, la presenza diffusa ed il database dei clienti non abbiano generato alcun vantaggio a favore del soggetto fornitore del servizio universale. L'attivita' di verifica di Europe Economics ha condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. La quantificazione delle voci componenti i vantaggi di mercato e' riportata nella seguente tabella n. 4. Tabella 4 VALUTAZIONE DEI VANTAGGI DI MERCATO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE DEL 2003 ----> Vedere tabella a pag. 51 <---- 70. L'analisi dettagliata relativa alla valutazione dei vantaggi di mercato di Europe Economics e' descritta nella relazione finale sulla verifica del calcolo del costo netto, allegata al presente provvedimento. 71. Europe Economics in ottemperanza alla delibera n. 16/04/CIR ha infine sottratto dal costo netto complessivo l'ammontare totale dei vantaggi di mercato. (9) Le risultanze dell'esercizio di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003. 72. L'impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato da Telecom Italia e la valutazione dei vantaggi di mercato sono sintetizzati nella tabella sottostante. Tabella 6 RISULTANZE DELLA VERIFICA DEL CALCOLO DEL COSTO NETTO DELL'ANNO 2003 DI EUROPE ECONOMICS. (Euro/milioni) ----> Vedere tabella a pag. 51 <---- 73. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di natura metodologica sia nelle procedure di calcolo adottate da Telecom Italia per la determinazione del costo netto. Piu' in particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo in merito al valore netto di sostituzione e alle minusvalenze nonche' al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e delle vite utili dei cespiti. Europe Economics ha comunque proceduto a quantificare in modo disaggregato l'impatto che tali cambiamenti metodologici hanno sul costo netto sia della telefonia vocale sia della telefonia pubblica. I risultati sul costo netto derivanti dell'esclusione dei cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella propria relazione finale. (9.1) L'ammissibilita' dei costi netti del servizio universale. 74. Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere il finanziamento del costo netto ad operatori terzi, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse stato soggetto all'obbligo di fornitura. 75. Telecom Italia ha quindi presentato il calcolo del costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto e per quei costi che non avrebbe sostenuto in assenza degli obblighi di servizio universale. In tal senso, Telecom Italia ha inteso imputare nel calcolo del costo netto dei vari servizi anche i costi amministrativi e di disallineamento temporale. 76. L'Autorita', con la delibera n. 16/04/CIR ha stabilito che i costi amministrativi e di disallineamento temporale costituiscano un onere in capo a Telecom Italia qualora intenda richiedere il finanziamento del servizio universale all'Autorita'. Peraltro l'art. 63, comma 2 del Codice prevede che possa essere finanziato esclusivamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60 del Codice, tra cui non figurano i costi di amministrativi e di disallineamento temporale. A questo proposito, l'Autorita' ritiene che al fine di garantire l'efficienza delle attivita' di verifica, tali voci di costo non debbano essere imputate e presentate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto dei futuri esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2005 incluso). (9.2) L'ammissibilita' del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti. 77. Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha utilizzato anche per l'anno 2002 la metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, la quale ha definito un bacino di aree potenzialmente non remunerative, sulla base di dati geo-referenziati e di profittevolezza, al fine di individuare le aree che Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale. 78. Telecom ha altresi' presentato il costo netto della fornitura del servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate per particolari categorie di clienti. 79. Europe Economics ha apportato delle rettifiche al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Tali rettifiche sono separate in funzione della natura della modifica apportata e sono distinte in rettifiche metodologiche e rettifiche alle tecniche di calcolo e dati di input. Piu' in particolare, Europe Economics ha inteso da un lato confermare i cambiamenti metodologici concernenti la valorizzazione del capitale impiegato, gia' applicati per il calcolo del costo netto 2002, e dall'altro ha introdotto nuove modifiche metodologiche relative alla vita utile dei cespiti. A tale proposito, Europe Economics nel corso delle attivita' di verifica ha rilevato che talune categorie di cespiti risultavano totalmente ammortizzate anche se in esercizio. Europe Economics ha quindi proceduto ad allungare le vite utili dei cespiti al fine di riflettere il maggior utilizzo del cespite rispetto ai piani di ammortamento di Telecom Italia. 80. Sulla base dei cambiamenti metodologici e alle tecniche di calcolo nonche' ai dati di input, Europe Economics e' pervenuta ad un ammontare di costo netto delle aree non remunerative pari a 11,6 milioni di euro. 81. Con la delibera n. 16/04/CIR l'Autorita', ha inteso separare le questioni relative alle tecniche di calcolo dalle questioni metodologiche concernenti il costo netto. Piu' in dettaglio, l'Autorita' ha stabilito che le modifiche metodologiche, apportate al calcolo del costo netto, possono essere implementate solo a seguito di un processo di consultazione pubblica volto ad acquisire le osservazioni di tutti gli operatori di mercato. La metodologia deve definire criteri generali di base, al fine di fornire coerenza e continuita' di calcolo nel medio periodo. E' pertanto evidente che non tutte le modifiche apportate al calcolo del costo netto, da parte del soggetto revisore, comportano un cambiamento della metodologia di base. In tal senso, l'Autorita' con la delibera n. 14/02/CIR ha stabilito, sulla base di criteri e dati geo-referenziati, un bacino di aree potenzialmente non remunerative, fissato per ventiquattro mesi, al di fuori del quale Telecom Italia non ha facolta' di richiedere un costo netto, anche se sul territorio nazionale dovesse rilevare altre aree in perdita. 82. Europe Economics ha effettuato una serie di cambiamenti metodologici tra cui il metodo di valutazione del capitale impiegato e di determinazione delle vite utili dei cespiti. Tali cambiamenti hanno un impatto significativo sui criteri di calcolo del costo netto e pertanto, l'Autorita' ritiene che i suddetti cambiamenti metodologici debbano essere oggetto di un processo di consultazione pubblica e non introdotte nel calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003. 83. In merito alle modifiche alle tecniche di calcolo e ai dati di input, Europe Economics ha riscontrato la necessita' di apportare delle rettifiche rispetto ai valori di costo presentati da Telecom Italia. L'Autorita' ritiene che tali rettifiche apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto delle aree non remunerative siano pienamente giustificate. 84. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno sottoporre a consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe Economics per il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e aree armadio), con i cambiamenti metodologici (pari a 11,6 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 44,4 milioni di euro. 85. In merito alle categorie agevolate, l'Autorita' ritiene ammissibile, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Codice delle comunicazioni, il relativo costo netto nella misura di 7,5 milioni di euro stabilita da Europe Economics. 86. L'Autorita' ritiene quindi che il costo netto delle aree non remunerative (SL e armadio) quantificato in 44,4 milioni di euro e il costo netto delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe Economics in 7,5 milioni di euro sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002. (9.3) L'ammissibilita' del costo netto della telefonia pubblica. 87. La delibera n. 290/01/CONS stabilisce i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. Telecom Italia ha presentato il costo netto della telefonia pubblica in relazione alle postazioni telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di distribuzione territoriale stabiliti dall'Autorita' anche attraverso la delibera n. 16/04/CIR. 88. Nell'esercizio di verifica del costo netto, Europe Economics ha apportato una serie di rettifiche di carattere metodologico sia riferite alle procedure di calcolo. 89. Ribadendo quanto gia' evidenziato sugli aspetti metodologico-contabili, l'Autorita' ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica sia la quantificazione effettuata da Europe Economics per la telefonia pubblica con i cambiamenti metodologici (pari a 11,7 milioni di euro) sia quella effettuata escludendo i cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 9,2 milioni di euro. (9.4) La valutazione dei vantaggi di mercato. 90. L'Autorita' riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie di calcolo univoche, in ambito internazionale, per tale valutazione. D'altra parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo netto tenga conto dei vantaggi di mercato derivanti al soggetto fornitore del servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune tipologie di vantaggi di cui il soggetto revisore deve tener conto nell'ambito della verifica. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Europe Economics sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorita' di settore e societa' di consulenza di rilevanza internazionale e confermano le metodologie di calcolo utilizzate per il costo netto 2002 e dalle societa' Analysys e NERA rispettivamente per il costo netto 2001 e 2000. Tabella 7 VALUTAZIONE DEI BENEFICI INDIRETTI PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro/milioni) ----> Vedere tabella a pag. 52 <---- L'Autorita' pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attivita' di verifica che i vantaggi di mercato stimati da Europe Economics siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro. (10) Finanziamento del servizio universale. 91. Considerate le valutazioni espresse nella precedente sezione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo, di cui all'art. 4 dell'allegato 11 del Codice, risulta pari, nell'ipotesi di ammettere i cambiamenti metodologici a Euro 10.712.341 mentre, nell'ipotesi di escludere i cambiamenti metodologici, lo stesso risulta pari a Euro 41.039.340. Tali valori, riassunti nella tabella 9, comprendono, in entrambe le ipotesi proposte in consultazione pubblica, il costo netto ammissibile al meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del servizio universale e gli oneri (Euro 164.000 IVA compresa) relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. Il dettaglio delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di mercato giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione e' sintetizzato in tabella 9. Tabella 9 ONERE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2003 (Euro/milioni) ----> Vedere tabella a pag. 53 <---- 92. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale dell'anno 2003, l'Autorita' ha provveduto a richiedere agli operatori i dati e le informazioni indicate nell'allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo sulla base delle modalita' di calcolo. 93. L'Autorita' ha pertanto determinato le seguenti percentuali di contribuzione come indicato nella seguente tabella 10: Tabella 10 QUOTE DI CONTRIBUZIONE ----> Vedere tabella a pag. 53 <---- B. Quesiti relativi alla sezione (9). B.1. Quesiti relativi alla sezione (9.2). B.1.1. Quale delle proposte dell'Autorita' si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative SL e armadio), ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo del costo netto per l'anno 2001) riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti nonche' alla vita utile dei cespiti derivanti dall'attivita' di verifica del calcolo del costo netto? ^ B.1.2. Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorita' di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura presentata da Europe Economics e dall'Autorita'? B.2. Quesito relativo alla sezione (9.3). B.2.1. Quale delle proposte dell'Autorita' si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attivita' di verifica del calcolo del costo netto? B.3. Quesito relativo alla sezione (9.4). B.3.1. Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorita' di ammettere al meccanismo di ripartizione i vantaggi di mercato nella misura presentata da Europe Economics. C. Quesito relativo alla sezione (10). C.1. Quale delle proposte dell'Autorita', di cui alla tabella 9, si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni, per l'adozione del meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 in relazione alle voci di costo e di ricavo previste dall'allegato 11 al Codice? B) Le osservazioni degli operatori sui quesiti da B.1 a C.1. 94. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' di ammettere al meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 il costo netto delle aree non remunerative ma ritiene necessario escludere l'applicazione dei cambiamenti metodologici citati nel testo della consultazione che introdurrebbero un elemento di discontinuita' metodologica e di incoerenza a livello regolatorio rispetto alle decisioni susseguitesi in materia di SU dal 1998 ad oggi e, in particolare, rispetto alle decisioni sul costo netto 2001 (delibera n. 14/02/CIR) e 2002 (delibera n. 16/04/CIR). Secondo Telecom Italia, posto che le modifiche metodologiche dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dell'Autorita' e non proposte dal Revisore, le modifiche avanzate sulla definizione del bacino di aree non remunerative, se accettate, condurrebbero a una situazione di incoerenza tra le metodologie di costo impiegate a suo tempo per pervenire alla definizione delle aree non remunerative e quelle utilizzate adesso per calcolare il costo netto effettivo per l'anno 2003 in riferimento a tali medesime aree. Cio' comporta quindi una incoerenza regolatoria suscettibile di censura sul piano amministrativo. 95. In tutti gli altri contributi si afferma la necessita' di recepire al piu' presto le modifiche metodologiche proposte dal Revisore. Non risulta, infatti, accettabile per gli operatori alternativi di telefonia fissa e per la maggioranza degli operatori di telefonia mobile, rendere tali modifiche applicabili solamente a partire dal procedimento relativo all'anno 2004. In particolare, un operatore di telefonia mobile (Vodafone Omnitel) ritiene che il calcolo della quota di deprezzamento effettuato dal revisore sia in linea con i principi normativi per il recupero dei costi, conforme con la pratica regolatoria e coerente con la Raccomandazione della Commissione europea e con la delibera n. 399/02/CONS relativa all'applicazione dei costi correnti per la rete di trasporto. Lo stesso operatore ritiene corretto includere nel calcolo dell'esercizio corrente le sole minusvalenze sostenute coerentemente con un principio di efficienza. E' corretto non includere nel calcolo le perdite da radiazione degli anni precedenti. L'operatore ritiene, inoltre, condivisibile l'approccio del Revisore con riferimento alla determinazione della quota di investimento su cui calcolare il costo del capitale. Il rapporto tra Net Book Value e Gross Book Value (NBV/GBV), infatti, in luogo dell'assunzione arbitraria adottata da Telecom Italia di una vita utile residua del 50% come gia' considerato per il procedimento 1999, 2000, 2001 e 2002, assicura oggettivita' e accuratezza all'analisi. L'operatore concorda sull'eliminazione dal calcolo del costo netto dei costi relativi ai cespiti completamente ammortizzati, sia con riferimento alle quote di ammortamento, sia alle voci del capitale impiegato. Conseguentemente e coerentemente con la disciplina di bilancio e le prescrizioni della delibera n. 399/02/CONS, ritiene non accettabile la proposta del Revisore di allungamento della vita utile delle varie categorie di cespiti. 96. Gli operatori alternativi di telefonia fissa concordano sul recepimento di tutte le modifiche metodologiche avanzate dal revisore nel provvedimento finale, ma le considerano non tanto modifiche quanto correzioni di errori metodologici fino ad oggi realizzati, nonche' affinamenti concernenti le piu' appropriate tecniche di calcolo utilizzabili. 97. In merito alle categorie agevolate di clienti, gli operatori intervenuti nella consultazione concordano con l'orientamento dell'Autorita' di ammetterle al meccanismo di ripartizione del costo netto. Come unica eccezione, Telecom Italia segnala il proprio dissenso sulla riduzione dei ricavi mancati effettuata dal Revisore in base all'effetto dell'elasticita' ai consumi telefonici legato al maggior reddito disponibile per i clienti agevolati in seguito all'ottenimento dell'agevolazione. Telecom Italia ritiene, infatti, irrealistico che chi rientra nelle categorie agevolate trasformi in maggiori consumi telefonici il risparmio conseguito con la riduzione del canone di abbonamento. 98. In merito all'ammissione al meccanismo di ripartizione del costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti derivanti dall'attivita' di verifica del costo netto, l'operatore Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorita' di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica escludendo quei cambiamenti di natura metodologica citati nel quesito che avrebbero introdotto elementi di discontinuita' e incoerenza rispetto alle decisioni susseguitesi in materia di SU fino ad oggi, in particolare, rispetto a quelle relative all'anno 2001 (delibera n. 14/02/CIR) e all'anno 2002 (delibera n. 16/04/CIR). 99. Gli operatori di telefonia mobile, intervenuti alla consultazione, concordano con i correttivi apportati dal Revisore, sebbene un operatore evidenzia di non condividere esclusivamente la modifica relativa al calcolo della vita utile dei cespiti. Telecom Italia ritiene che il calcolo dei benefici indiretti realizzato dal Revisore, con particolare riferimento alla voce «fedelta' del marchio», determina un ammontare complessivo eccessivamente elevato. Telecom Italia afferma che il beneficio suddetto e' prossimo allo zero e comunque decrescente nel tempo per effetto della maggiore concorrenza presente nel mercato della fonia vocale e del crescente grado di conoscenza da parte degli utenti della presenza di operatori alternativi. A fronte della quantificazione dei vantaggi di mercato per la fedelta' al marchio effettuata dal Revisore che contempla un ammontare pari a 15,4 milioni di euro (l'ammontare complessivo dei vantaggi di mercato e', secondo le stime del Revisore, pari a 20,2 milioni di euro) Telecom Italia chiede che tali benefici siano posti pari a 10,2 milioni di euro (la proposta presentata da Telecom Italia prevede che il totale dei vantaggi di mercato sia pari a 12,3 milioni di euro in totale). 100. Gli operatori di telefonia mobile ritengono condivisibile la proposta dell'Autorita' di ammettere il meccanismo di ripartizione del costo netto relativo ai vantaggi di mercato. Un operatore evidenzia l'opportunita' di esaminare attentamente il tema della valutazione della fedelta' al marchio quale voce preponderante tra quelle relative ai benefici indiretti, cosi' come viene fatto dal regolatore inglese. Per quanto riguarda la quantificazione dei benefici indiretti, un operatore mobile (Wind) ha approfondito la necessita' di considerare l'importanza del beneficio indiretto relativo al riconoscimento della denominazione commerciale che deriva a Telecom Italia dal fatto di essere il fornitore del SU, tale beneficio risulta correlato ma non identico a quello inerente alla fedelta' del marchio. Tale ultimo beneficio, infatti, secondo quanto evidenziato dal suddetto operatore risulta essere, anche secondo quando affermato nell'allegato 11 al Codice, distinto dal beneficio relativo al riconoscimento della denominazione commerciale. La quantificazione di tali benefici, peraltro, a parere dell'operatore in questione, risulterebbe molto piu' elevata rispetto a quella realizzata dal Revisore. 101. Un operatore mobile (Vodafone Omnitel), con riferimento alla valutazione dei benefici indiretti, ritiene necessario che la tematica venga affrontata in maniera organica e in via definitiva al fine di ridurre il margine di arbitrarieta' nelle metodologie usate e nei risultati ottenuti. Si ritiene necessario che sia svolta una specifica analisi sul tema suddetto al fine di definire una metodologia chiara e condivisa applicabile gia' a partire dal procedimento relativo all'anno 2004. 102. Per quanto concerne il finanziamento del servizio universale, gli operatori hanno generalmente richiesto una modifica del valore complessivo del costo netto sulla base delle osservazioni che ciascuno di essi ha esposto nel proprio contributo. Hanno, peraltro, affermato la necessita' di recepire e applicare i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics. C) Le conclusioni dell'autorita'. 103. L'esercizio di verifica del costo netto da parte di Europe Economics prevede il controllo del calcolo dei costi netti presentati da Telecom Italia per i servizi inclusi nel contenuto del servizio universale, tra cui il servizio di telefonia vocale nelle aree non remunerative, l'applicazione di condizioni economiche agevolate a particolari categorie di clienti e il servizio di telefonia pubblica. 104. I risultati della verifica del calcolo del costo netto 2003, prodotte prodotti da Europe Economics, hanno mostrato un ammontare di costo netto complessivo, tenuto conto dei vantaggi di mercato, pari a 10.712.341 euro. La verifica del costo netto ha comportato aggiustamenti sia di natura tecnica, derivanti da inefficienze di Telecom Italia, sia di natura metodologica, tra cui per esempio i metodi di ammortamento e di calcolo del capitale impiegato. Europe Economics ha, inoltre, indicato, nella propria relazione, l'ammontare di costo netto, tenuto conto dei vantaggi di mercato, escludendo i cambiamenti metodologici, ma lasciando invariate le rettifiche di natura tecnica. Il costo netto cosi' calcolato e' risultato pari a 41.039.340 euro. 105. Come gia' valutato nelle delibere n. 16/04/CIR e n. 22/06/CIR, l'applicazione dei cambiamenti metodologici apportati da Europe Economics comporta la modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative identificato dalla delibera n. 14/02/CIR, nell'ambito della verifica del costo netto per l'esercizio 2001. 106. Le osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione pubblica non hanno apportato contributi innovativi in termini giuridici ed economici rispetto alle valutazioni effettuate dall'Autorita' in merito al problema della stabilizzazione della metodologia di calcolo del costo netto. L'Autorita', infatti, gia' con la delibera n. 16/04/CIR aveva valutato e considerato corretti dal punto di vista economico gli aggiustamenti metodologici apportati da Europe Economics. L'Autorita', tuttavia, aveva rilevato che tali aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non remunerative contravvenendo cosi' a quanto stabilito dalla delibera n. 14/02/CIR. 107. Le rettifiche apportate da Europe Economics, gia' nel 2002, al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti rappresentano un elemento di discontinuita' metodologica rispetto alla metodologia adottata per il calcolo del costo netto degli anni 1998-2001. L'applicazione della nuova metodologia di calcolo, introdotta da Europe Economics, ha cosi' comportato un impatto significativo nella modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative. 108. L'Autorita', infatti, con la delibera n. 14/02/CIR aveva provveduto ad identificare geograficamente e a definire numericamente le aree potenzialmente non remunerative. Sulla base di tale provvedimento Telecom Italia era obbligata a ricercare le aree effettivamente non profittevoli solo all'interno del bacino di aree potenzialmente non remunerative, fissando un periodo non inferiore a ventiquattro mesi nell'ambito del quale tale metodologia di identificazione sarebbe dovuta rimanere congelata. Il bacino di aree non remunerative e' definito in una fase precedente il calcolo del costo netto e si basa sull'analisi di dati geo-referenziati relativi al reddito medio della popolazione residente nell'area, all'altitudine, alla numerosita' della popolazione residente, alla presenza di clientela affari. Tale fase prescinde dall'uso delle diverse metodologie contabili per il calcolo dei costi relativi all'offerta del servizio di telefonia vocale nell'ambito delle aree servite dalle centrali SL. L'analisi dei dati geo-referenziati permette di stabilire a priori la remunerativita' potenziale dell'area nel lungo periodo e quindi consente di stabilire se Telecom Italia avrebbe deciso sulla base di una libera politica aziendale di servire o meno una determinata area. 109. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics oltre a comportare modifiche metodologiche del calcolo del costo netto, implicano la modifica del numero di aree potenzialmente non remunerative all'interno delle quali Telecom Italia e' tenuta a valutare la profittabilita' a o meno del servizio di telefonia vocale offerto in regime di servizio universale. In ragione di tale modifica, l'Autorita', pur ritenendo necessario procedere, a partire dal 2004, ad una revisione dei criteri d'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative nonche' di calcolo del costo netto, non reputa tuttavia sussistere i presupposti per modificare l'orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo per il costo netto 2003, considerato che eventuali modifiche alla metodologia possono avere impatto sul bacino delle aree non remunerative che, come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva rimanere «congelato» per almeno ventiquattro mesi. 110. E' pertanto evidente che, in considerazione degli effetti sul calcolo del costo netto e sul finanziamento del servizio universale, i cambiamenti metodologici devono essere applicati successivamente al periodo di ventiquattro mesi indicato dalla delibera n. 14/02/CIR. Tali cambiamenti, peraltro, devono essere soggetti a un processo di consultazione pubblica precedente all'implementazione, cosa infatti avvenuta con la delibera n. 22/06/CIR. 111. Infatti, l'Autorita' ha ritenuto con la delibera n. 22/06/CIR di separare le risultanze del controllo del calcolo del costo netto 2003 dalle questioni metodologiche, applicabili a partire dall'esercizio 2004 e per una durata complessiva non inferiore a tre esercizi contabili. 112. L'Autorita' ha, dunque, valutato le rettifiche di natura tecnica apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto 2003 presentato da Telecom Italia. Non sono state rilevate nell'ambito della consultazione pubblica osservazioni degli operatori, tali da giustificare rettifiche di natura tecnica al calcolo del costo netto 2003. 113. L'Autorita' ritiene, pertanto, che le risultanze del controllo del costo netto, senza i cambiamenti metodologici, siano economicamente giustificate e pienamente conformi al quadro normativo di riferimento. In particolare, sono stati ritenuti ammissibili al meccanismo di finanziamento, anche sulla base delle considerazioni gia' espresse nell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR, i seguenti importi e voci di costo netto: costo netto delle aree SL e armadio nella misura di 44,4 milioni di euro; costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura di 7,5 milioni di euro; costo netto della telefonia pubblica nella misura di 9,2 milioni di euro. 114. Per quanto concerne i vantaggi di mercato, Europe Economics ha stimato i benefici indiretti nella misura di 20,2 milioni di euro. In particolare, Europe Economics ha ritenuto che, in merito alle voci di vantaggi di mercato previsti dall'allegato 11 al Codice, solo la fedelta' al marchio e le occasioni di contatto derivanti dalla telefonia pubblica e dalla fatturazione commerciale presentassero benefici finanziariamente misurabili. Per tali voci di vantaggi di mercato, Europe Economics ha quindi stimato i seguenti importi: fedelta' al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro; valore pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro; valore pubblicitario derivante dagli apparati di telefonia pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro. 115. Con particolare riferimento ai vantaggi derivanti dalla fedelta' al marchio, un operatore, nell'ambito della consultazione pubblica, ha osservato che la valutazione dei vantaggi di mercato dovrebbe essere affrontata in maniera organica e in via definitiva al fine di ridurre il margine di arbitrarieta' nelle metodologie usate e nei risultati ottenuti. 116. Un altro operatore ha segnalato la necessita' di approfondire i vantaggi di mercato ed in particolare i benefici della fedelta' al marchio in ragione di una possibile sottostima di tali vantaggi. 117. In merito a tali questioni, l'Autorita' ritiene che una piu' compiuta valutazione di tale questione volta, tra l'altro, a meglio precisare gli effetti sui ricavi mancati derivanti dal comportamento di quei clienti «fedeli» che lascerebbero Telecom Italia qualora non fosse fornitore del servizio universale, possa essere trattata nell'ambito della revisione della metodologia complessiva del servizio universale, da applicarsi a partire dall'esercizio 2004. La determinazione delle voci di ricavi e dell'importo allocabile ai vantaggi di mercato da fedelta' al marchio richiede infatti un'attenta e complessa attivita', suscettibile di comportare variazioni alla metodologia sino ad ora utilizzata e che potra' pertanto essere ricondotta nell'ambito della predetta revisione. 118. L'Autorita' ritiene quindi che i seguenti importi e voci di vantaggi di mercato, proposti da Europe Economics, siano giustificati ai fini dell'applicazione del meccanismo di ripartizione: fedelta' al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro; valore pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro; valore pubblicitario derivante dagli apparati di telefonia pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro. 119. L'Autorita' ritiene altresi' che l'ammontare complessivo dei vantaggi di mercato, pari a 20,2 milioni di euro, valutati sulla base dell'art. 6, comma 2, lettera b), dell'allegato 11 al Codice, debba essere detratto dal costo netto complessivo dato dalla somma dei costi netti degli obblighi di servizio universale previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57, e 59, comma 2. 120. L'Autorita' ritiene pertanto giustificata l'applicazione del meccanismo di ripartizione, utilizzando il fondo per finanziamento del servizio universale, per un ammontare complessivo di costo netto pari a euro 41.039.340, tenuto conto dei vantaggi di mercato e del costo della verifica svolta da Europe Economics. 121. Cosi' come affermato nella delibera n. 16/04/CIR e nell'ambito della consultazione pubblica relativa alla quantificazione del costo del servizio universale sostenuto da Telecom Italia nel 2003 di cui alla delibera n. 22/06/CIR, l'Autorita', pur considerando che i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics possano apportare miglioramenti nelle tecniche di calcolo del costo netto del servizio universale, ritiene necessario valutare tali modifiche all'interno di un processo di revisione metodologica. 122. L'Autorita' ritiene quindi che per ragioni di continuita' e di coerenza nelle metodologie di calcolo del costo netto, gli eventuali cambiamenti metodologici saranno implementati a partire dall'esercizio 2004. L'Autorita' pertanto ribadisce che le risultanze della consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 22/06/CIR, concernenti in particolare la revisione della metodologia del servizio universale, saranno oggetto di un separato provvedimento. Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Applicabilita' e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale 1. Il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003 e' applicabile. 2. Il costo netto derivante dagli obblighi previsti dall'art. 54 del Codice per la fornitura del servizio di accesso agli utenti finali da una postazione fissa (aree SL e armadio non remunerative) per l'anno 2003 e' giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 44,4 milioni di euro. 3. Il costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 56 del Codice per la fornitura del servizio di telefoni pubblici a pagamento per l'anno 2003 e' giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 9,2 milioni di euro. 4. Il costo netto 2003 derivante dagli obblighi previsti dagli articoli 57 e 59 comma 2 del Codice per la fornitura di misure speciali destinate agli utenti disabili, nonche' per garantire l'accessibilita' delle tariffe e' giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 7,5 milioni di euro. 5. I vantaggi di mercato per l'anno 2003 sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro e detratti dal costo netto complessivo degli obblighi derivanti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2 del Codice. 6. Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale per l'anno 2003, il costo netto complessivo di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei vantaggi di mercato, e' pari a 40,9 milioni di euro, cui e' aggiunto il costo della verifica pari a 0,16 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 41 milioni di euro.