L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 febbraio 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  delibera  n.  314/00/CONS  del  1° giugno  2000, recante
«Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a  particolari categorie di clientela», pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  n.  160
dell'11 luglio 2000;
  Vista  la  delibera  n.  290/01/CONS  del  1° luglio  2001, recante
«Determinazioni  di  criteri per la distribuzione e la pianificazione
sul  territorio  nazionale  delle  postazioni telefoniche pubbliche»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199
del 28 agosto 2001;
  Vista  la  delibera  n.  330/01/CONS  del  1° agosto  2001, recante
«Applicazione   ed   integrazione   della   delibera  n.  314/00/CONS
Determinazioni  di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a  particolari categorie di clientela», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  199  del
28 agosto 2001;
  Vista  la  delibera  n.  14/02/CIR  del  20 dicembre  2002, recante
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio  universale  per  l'anno  2001»,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;
  Vista  la  delibera  n.  16/04/CIR  del  23 dicembre  2004, recante
«Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio  universale  per  l'anno  2002»,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;
  Vista   la  delibera  n.  67/05/CIR  del  5 ottobre  2005,  recante
«Rinnovazione  del  procedimento  relativo  alla  applicabilita'  del
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale
per   l'anno   1999»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
  Vista  la  decisione  della  sezione  sesta  del Consiglio di Stato
dell'8 luglio 2003;
  Vista  la  delibera  n.  335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
«Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
  Vista  la  delibera  n.  453/03/CONS  del 23 dicembre 2003, recante
«Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui
all'art.   11  del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
  Vista  la  delibera  n.  167/05/CONS  del  25 maggio  2005, recante
«Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla
delibera  n.  469/04/CONS  e  affidamento dell'incarico relativo alla
verifica  della  contabilita'  regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e
2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali
aventi  notevole  forza di mercato e per il controllo del calcolo del
costo  netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio
universale per gli anni 2003 e 2004»;
  Vista   la   comunicazione  di  avvio  del  procedimento  «Servizio
universale:   applicabilita'   del   meccanismo   di  ripartizione  e
valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web
dell'Autorita' in data 17 novembre 2004;
  Vista   la   relazione  finale  della  societa'  Europe  Economics,
acquisita  in  data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo
del  costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia
per l'anno 2003;
  Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica
concernente  la  proposta  di  provvedimento su «Servizio universale:
applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo
netto  per  l'anno  2003»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;
  Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa alla riapertura dei termini
della  consultazione  pubblica  indetta  con la delibera n. 22/06/CIR
recante   «Consultazione   pubblica   concernente   la   proposta  di
provvedimento  relativo  al: «Servizio universale: applicabilita' del
meccanismo  di  ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno
2003»;  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 251 del 27 ottobre 2006;
  Visti gli atti del procedimento istruttorio;
                      Considerato quanto segue:
(1) Il procedimento istruttorio.
  1. La societa' Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha
presentato  all'Autorita', il calcolo del costo netto derivante dagli
obblighi  di  fornitura  del  servizio  universale  per  l'anno 2003,
previsti  dagli  articoli 54,  56,  57  e  59,  comma 2  del  decreto
legislativo   n.   259/2003   recante   «Codice  delle  comunicazioni
elettroniche»  (di seguito Codice). L'Autorita' ha, pertanto, avviato
un  procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilita' del
meccanismo  di  ripartizione e a valutare il costo netto del servizio
universale per l'anno 2003.
  2.  Ai  fini della determinazione dell'iniquita' dell'onere e della
conseguente    applicabilita'   del   meccanismo   di   ripartizione,
l'Autorita', contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria,
ha richiesto agli operatori di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato
11  al  Codice dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e
di   costi,  nonche'  di  volumi  di  traffico  e  numerosita'  della
clientela.
  3. L'Autorita', sulla base dei dati forniti dagli operatori e della
conseguente  analisi  sul  grado di concorrenza raggiunto nel mercato
delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli articoli 62
e  63  del  Codice, gli obblighi di fornitura del servizio universale
hanno  costituito,  per l'anno 2003, un onere ingiustificato a carico
di Telecom Italia.
  4.  L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di
ripartizione,  ai  sensi dell'art. 63 del Codice nonche' dell'art. 3,
comma 2  e  dell'art.  6,  comma 2,  lettera a), dell'allegato 11 del
Codice.  Conseguentemente,  l'Autorita'  ha  incaricato  la  societa'
Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di
verificare  il  calcolo  del  costo  netto, relativo agli obblighi di
fornitura  del  servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per
l'anno 2003.
  5. Europe Economics ha avviato, in data 9 gennaio 2006, l'attivita'
di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
  6.  Nel  corso  dell'attivita'  di  controllo del calcolo del costo
netto,  Telecom  Italia  ha  presentato  all'Autorita'  ed  a  Europe
Economics  la  propria  proposta  di  quantificazione dei vantaggi di
mercato  di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), dell'allegato 11 del
Codice.
  7.  In  data  8 marzo  2006,  Europe  Economics  ha  presentato  la
relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di
determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal capo
IV  del  titolo  II  del Codice e dalle disposizioni dell'allegato 11
dello   stesso  Codice.  La  relazione  finale  riporta  altresi'  le
modalita'  di  calcolo  e  la  quantificazione  finale, effettuata da
Europe  Economics,  dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia
quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.
  8.   L'Autorita',   effettuate  le  proprie  valutazioni  ai  sensi
dell'art.  6,  comma 2,  lettera c),  dell'allegato 11 del Codice, ha
sottoposto  a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i
propri   orientamenti  in  merito  alle  decisioni  da  adottare  con
riferimento  all'applicabilita'  e  giustificazione del meccanismo di
ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003,
nonche'  alla  metodologia  di  calcolo  e finanziamento del servizio
universale.
  9.  In  ragione  della  complessita' delle tematiche trattate nella
delibera  n.  22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione
pubblica  hanno  richiesto  di  prorogare i termini per l'invio delle
proprie  osservazioni  con  particolare  riferimento  alle  questioni
relative agli aspetti di natura metodologica.
  10. Con la delibera n. 67/06/CIR l'Autorita' ha prorogato i termini
stabiliti  dalla  delibera  n.  22/06/CIR per l'invio, da parte degli
operatori,  di  contributi  e  memorie  relativi alle tematiche sulle
quali l'Autorita' ha espresso il proprio orientamento.
  11.  Entro  i  termini  previsti  dalla  delibera n. 22/06/CIR sono
pervenuti  i  contributi  e le osservazioni dai seguenti operatori di
comunicazioni  elettroniche: Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni
(di seguito Wind) e Telecom Italia.
  12.  I  suddetti  operatori  di  comunicazioni  elettroniche hanno,
inoltre,  illustrato all'Autorita' nell'ambito di audizioni, tenutesi
nei  termini  previsti  dalla  delibera  n.  22/06/CIR,  i  documenti
prodotti  nel  corso  del  processo  di  consultazione  pubblica. Gli
operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato nell'ambito
di un'audizione un documento congiunto.
  13.  In  seguito  all'adozione  della  delibera  n.  67/06/CIR, gli
operatori  di  comunicazioni  elettroniche  Vodafone  Omnitel, Wind e
Telecom  Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi
precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia hanno i
medesimi contributi illustrati nell'ambito di due audizioni.
  14.   Con   il   presente   provvedimento  l'Autorita'  approva  il
finanziamento  del  servizio  universale  per  l'anno 2003, derivante
dalla  relazione di conformita' del calcolo del costo netto di Europe
Economics.
A) L'orientamento   dell'Autorita'  nell'ambito  della  consultazione
pubblica (delibera n. 22/06/cir).
(2) La  valutazione  dell'iniquita'  dell'onere e dell'applicabilita'
del meccanismo di ripartizione.
  15.   Con   le  delibere  n.  16/04/CIR  e  n.  67/05/CIR  relative
rispettivamente   alla  valutazione  del  costo  netto  del  servizio
universale  per  l'anno  2002  e  alla  rinnovazione del procedimento
concernente  l'applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione  per
l'anno  1999,  l'Autorita'  ha provveduto a definire criteri puntuali
per  stabilire  l'iniquita'  dell'onere  del costo netto del servizio
universale   e   la  conseguente  applicabilita'  del  meccanismo  di
ripartizione,  di  tale  costo  netto,  tra  tutti  gli  operatori di
mercato. In particolare tali criteri prevedono di valutare il livello
di  sostituibilita'  tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e
mobile, in un contesto di servizio universale, nonche' di valutare il
livello  di  interdipendenza  tra  operatori che domandano servizi di
interconnessione  e  il  fornitore  del servizio universale. Peraltro
tale  interdipendenza  genera benefici sia per i consumatori, sia per
gli  operatori  di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi
di  originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non
remunerative.
(2.1) Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su
rete fissa.
  16.  L'Autorita'  ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per
accertare  che  il livello di concorrenza del mercato della telefonia
vocale   su   rete   fissa   sia  tale  da  giustificare  l'eventuale
applicazione  del  meccanismo  di  ripartizione  del  costo netto. Le
risultanze  dell'analisi  economica e concorrenziale per i servizi al
dettaglio  di  telefonia  e per i servizi di interconnessione offerti
dagli  operatori di rete fissa e mobile, hanno mostrato, per il 2003,
il  permanere  delle  condizioni  di concorrenza gia' riscontrate nel
corso   dei   procedimenti  relativi  al  costo  netto  del  servizio
universale per gli anni 1999-2002.
  17. In particolare, relativamente all'analisi concorrenziale, si e'
proceduto  a  valutare  la  struttura  del  mercato  al dettaglio dei
servizi  di  telefonia  e  del  mercato  all'ingrosso  dei servizi di
interconnessione  offerti su rete fissa e mobile, sulla base dei dati
inviati    dagli    operatori.    A   tale   riguardo,   dall'analisi
dell'aggregazione   da   un  lato  delle  direttrici  di  traffico  e
dall'altro dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, e'
emerso  che  nel  corso  del  2003,  la quota di Telecom Italia si e'
attestata  rispettivamente  intorno  al  63%  e  65%.  Le  risultanze
dell'analisi  concorrenziale  hanno  altresi' evidenziato che diversi
operatori  di rete fissa in concorrenza con Telecom Italia sono stati
in  grado di conseguire nell'anno 2003 quote di mercato significative
sia per i servizi di interconnessione, sia per i servizi al dettaglio
di telefonia vocale.
  18.  L'analisi  concorrenziale  mostra infine un elevato livello di
interdipendenza  tra gli operatori alternativi di rete fissa e mobile
e   il   fornitore   del   servizio   universale.   Tale  livello  di
interdipendenza  e'  mostrato dai rilevanti costi di interconnessione
sostenuti  dagli  operatori  in  relazione  ai  propri  costi totali.
L'interdipendenza  tra  operatori genera, tuttavia, anche vantaggi di
mercato   derivanti   dall'esistenza   degli   obblighi  di  servizio
universale  in capo a Telecom Italia. A titolo di esempio, le analisi
dei  dati  richiesti  mostrano  che  gli  operatori  di  rete  mobile
conseguono  significativi  ricavi  di  interconnessione derivanti dal
servizio   di   terminazione  mobile  per  chiamate  originate  dalle
categorie  agevolate  di clienti, dalle aree non remunerative e dalle
postazioni di telefonia pubblica non remunerative di Telecom Italia.
(2.2) La sostituibilita' tra servizi di telefonia mobile e servizi di
telefonia fissa nelle aree non remunerative.
  19.  Al  fine  di  identificare  le categorie di operatori ai quali
imporre obblighi di contribuzione al fondo, l'Autorita' ha provveduto
a valutare la sostituibilita', in un contesto di servizio universale,
dal lato della domanda e dell'offerta tra servizi di telefonia vocale
offerti  su  rete  fissa  e  rete  mobile, cosi' come richiesto dalla
sentenza  del  Consiglio  di Stato e coerentemente con le delibere n.
16/04/CIR e n. 67/05/CIR.
  20.  Il  contesto  merceologico  e  geografico  di  riferimento  e'
rappresentato  in  particolare dalle aree non remunerative del Paese,
servite  in perdita dal fornitore del servizio universale. L'area non
remunerativa e' definita come quel bacino di clienti non profittevoli
serviti  dalla  stessa  centrale  di  stadio di linea la quale svolge
tipicamente  funzioni  di  concentrazione  e di attestazione di linee
afferenti  alla rete di distribuzione in rame. Il servizio di accesso
al  dettaglio  consente  al  consumatore  di  effettuare e/o ricevere
chiamate  di  telefonia  vocale  e di usufruire di alcuni dei servizi
correlati  previsti  dall'art.  54  del  Codice. L'art. 53 del Codice
prevede,  inoltre,  che  i  servizi  forniti  in  regime  di servizio
universale debbano essere offerti a condizioni economiche accessibili
a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica
dell'utente.
  21.  Per  quanto  concerne  il  contesto  geografico  del  servizio
universale,  si  tratta  di  aree  geografiche  marginali  del paese,
situate  prevalentemente  in  montagna  o collina dove la densita' di
popolazione e' particolarmente bassa e il reddito medio pro-capite e'
inferiore  a  quello della provincia di riferimento, i clienti affari
sono inferiori alla percentuale media della provincia di appartenenza
e   le   condizioni  economiche  praticate  ai  clienti  finali  sono
indifferenziate  geograficamente  in forza degli obblighi di servizio
universale.
  22.  L'Autorita'  ha,  quindi,  provveduto  ad  accertare  in  tale
contesto  merceologico/geografico  l'esistenza di sostituibilita' sia
dal  lato  della  domanda  sia  dal  lato dell'offerta tra servizi di
telefonia vocale forniti su rete fissa e mobile.
  23.   La   sostituibilita'   e'   stata   valutata   accertando  il
comportamento dei clienti di Telecom Italia a seguito di un ipotetica
disattivazione  delle  linee  di  accesso  presenti  nelle  aree  non
remunerative.  In tal caso, infatti, e' stato accertato che un volume
elevato  di  traffico (circa il 90% nel 1999 e 2000, il 95% nel 2001,
2002  e  2003)  sarebbe  stato  originato  con terminali di telefonia
mobile, qualora il fornitore del servizio universale avesse deciso di
non  servire  le  aree  non  remunerative attraverso la rete fissa di
telecomunicazioni.  Tale sostituibilita' e' stata valutata, nel corso
degli  anni,  anche dai soggetti revisori nell'ambito delle attivita'
di  verifica del calcolo del costo netto (consorzio ERCS-WIK-NERA per
l'anno 1999, NERA per il 2000, Analysys per il 2001, Europe Economics
per  il  2002).  In tale ambito, la valutazione della sostituibilita'
tra  servizi  di  telefonia  vocale offerti su rete fissa e mobile e'
necessaria  per  determinare  i  cosiddetti ricavi di sostituzione, i
quali  hanno  un impatto significativo sull'ammontare complessivo del
costo netto.
  24.  I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi
che  Telecom  Italia  non  perderebbe nonostante la disattivazione di
un'area  di  centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una
postazione  telefonica  pubblica,  in  quanto  i  clienti disattivati
deciderebbero  di  far  ricorso,  ad  esempio,  a  linee  telefoniche
alternative   (per  esempio  amici,  vicini,  postazioni  di  lavoro,
telefoni pubblici) presenti in adiacenti aree remunerative.
  25. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal
livello  riscontrato di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile,
nel senso che all'aumentare della sostituibilita' una sempre maggiore
quantita'  di  traffico  si  trasferira'  dalla rete fissa di Telecom
Italia  alla  rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo
di  sostituibilita'  tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta
quindi  una  perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente
diminuzione  dei  cosiddetti  ricavi  di sostituzione. Poiche' questi
sono  allocati  in  diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non
remunerativa  consegue,  maggiore  sara'  la  sostituibilita', minore
sara'  il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi
di  sostituibilita',  che  e' effettuata dal revisore nel corso delle
attivita' di controllo del calcolo del costo netto, viene considerata
nella   valutazione   del   costo   netto   e   concorre   alla   sua
quantificazione,  riducendone  il  valore  all'aumentare del grado di
sostituibilita'.
  26. A questo riguardo vale la pena sottolineare che l'elevato grado
di  sostituibilita'  tra  telefonia  fissa  e  mobile  accertato  dai
soggetti  revisori ha ridotto sensibilmente il costo netto di Telecom
Italia ammesso al meccanismo di ripartizione dall'Autorita'.
  27.  La  sostituibilita'  sul versante dell'offerta rappresenta una
fase    dell'analisi   successiva   ed   accessoria   rispetto   alla
sostituibilita'  dal  lato  della  domanda.  Si  tratta di verificare
l'esistenza di concorrenza potenziale derivante dall'ipotetica scelta
del  fornitore  del servizio universale di non offrire il servizio di
accesso  alla  telefonia vocale su rete fissa per i clienti residenti
nelle  aree  non  remunerative.  In  altre  parole,  si  realizza  la
sostituibilita'  sul versante dell'offerta nel caso in cui, a seguito
della   disattivazione   delle   linee  di  accesso  delle  aree  non
remunerative  da  parte di Telecom Italia, gli operatori presenti nel
mercato  dell'accesso  di rete fissa sono disponibili ad incrementare
la  capacita'  produttiva  per fornire il servizio universale, oppure
gli  operatori  presenti  in  altri  mercati possono convertire parte
della  produzione  per  entrare nel mercato dell'accesso di telefonia
vocale   su   rete   fissa  nell'ambito  geografico  delle  aree  non
remunerative.
  28.  In  un contesto di servizio universale, la sostituibilita' dal
lato  dell'offerta puo' essere valutata solo attraverso un meccanismo
di  designazione  ex-ante  del  fornitore  del servizio universale al
quale  possono  prendere  parte  a  parita'  di  condizioni tutti gli
operatori  di  telecomunicazioni.  Tale  meccanismo  di  designazione
ex-ante   non   e'   mai   stato   implementato   nel  settore  delle
telecomunicazioni  italiano  ed  europeo.  Nell'ambito  dell'indagine
conoscitiva  dell'Autorita'  del  2002, in merito all'introduzione di
meccanismi  concorrenziali  per la fornitura del servizio universale,
diversi   operatori   avevano   espresso   osservazioni  anche  sulla
possibilita'  di migliorare l'efficienza della fornitura del servizio
universale tramite selezione competitiva del fornitore. Non e' quindi
possibile  escludere  a priori che gli operatori di telecomunicazioni
possano   essere  interessati  a  partecipare  ad  un  meccanismo  di
designazione   ex-ante   in  ragione  anche  dei  benefici  indiretti
derivanti dagli obblighi di servizio universale.
  29.   Alla   luce  di  quanto  premesso,  l'Autorita'  ritiene  che
sussistano  i  presupposti  economici per stabilire l'esistenza di un
certo grado di sostituibilita' potenziale anche dal lato dell'offerta
del  servizio  di  accesso  alla telefonia vocale su rete fissa in un
contesto di servizio universale.
  30.  L'Autorita' non ha ritenuto opportuno valutare i comportamenti
dei  consumatori sulla base delle variazioni dei prezzi relativi alla
telefonia  in quanto per i servizi erogati in forza degli obblighi di
servizio  universale  non  esiste,  per  definizione,  alcun  tipo di
concorrenza.  Si tratta di servizi offerti esclusivamente in perdita,
dove  i meccanismi di mercato falliscono ed e' possibile la fornitura
dei   servizi   stessi  solo  attraverso  l'imposizione  di  obblighi
normativi  primari  e  secondari  in  capo  ad  uno  o piu' operatori
designati,  al  fine  di  tutelare  determinate  categorie di clienti
finali  (che  risiedono  in  aree  non  remunerative,  fanno  uso  di
postazioni   telefoniche   pubbliche   non   remunerative   ed  hanno
particolari esigenze sociali).
  31.  L'Autorita',  sulla  base  di  quanto premesso, ritiene che il
livello  di  sostituibilita'  tra servizi di telefonia fissa e mobile
offerti  in  un  contesto  di servizio universale sia particolarmente
elevato  e  tale  da  rendere  gli  operatori di rete mobile soggetti
contribuenti   al   fondo   del  servizio  universale  attraverso  il
meccanismo di ripartizione del costo netto.
  32.  L'Autorita' ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli
obblighi  di  servizio  universale  a  carico  di  Telecom Italia sia
ingiustificato,  ed  altresi'  che  sia  applicabile il meccanismo di
ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con
quanto  previsto  dall'art.  63,  comma 1,  del  Codice, dall'art. 3,
comma 2,  e  dall'art.  6,  comma 2,  lettera a), dell'allegato 11 al
Codice stesso.
(3) L'esenzione dalla contribuzione al fondo.
  33. L'anno 2003 e' stato caratterizzato da un livello significativo
e  consolidato  della  concorrenza  in termini di numero di operatori
presenti   sul   mercato,  in  termini  di  domanda  dei  servizi  di
interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi
nei   servizi   al   dettaglio   di  telefonia  vocale.  I  costi  di
interconnessione  degli  operatori  alternativi costituiscono tuttora
una  porzione  rilevante  dei  costi totali sostenuti dagli operatori
stessi.  Si rileva, infatti, che, diversi operatori hanno registrato,
per  l'anno  2003,  una  differenza  negativa tra i ricavi ed i costi
previsti dall'allegato 11 del Codice.
  34.  In  ragione  di  tali  considerazioni, come per gli anni 1999,
2000, 2001 e 2002, l'Autorita' ritiene opportuno applicare una soglia
di  esenzione  dalla  contribuzione  al fondo del servizio universale
pari  all'1%  dei  ricavi netti degli operatori. L'Autorita' ritiene,
infatti,  che  l'applicazione  di un meccanismo di ripartizione delle
quote  di  contribuzione  al  fondo,  con l'aggiunta di una soglia di
esenzione,  possa  minimizzare  eventuali  distorsioni  di mercato in
quanto,  da  un  lato,  ripartisce  i  contributi nel modo piu' ampio
possibile   e,   dall'altro,  tutela  gli  operatori  nuovi  entranti
caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.
A. Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3)
A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorita' in merito
all'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del
servizio  universale,  ivi  compreso il meccanismo di esenzione dalla
contribuzione  al fondo del servizio universale per ciascun operatore
di  rete  fissa  e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di
quanto previsto dall'allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del
totale?
B) Le osservazioni degli operatori sul quesito A.1.
  35.  In  merito  al  meccanismo di ripartizione dei costi netti del
servizio   universale,   due   operatori   (Telecom  Italia  e  Wind)
condividono le valutazioni dell'Autorita' sul sistema di ripartizione
del  costo  netto,  comprese  quelle  riguardanti  il  meccanismo  di
esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale.
  36.  Un  operatore  (Vodafone Omnitel) non condivide la metodologia
utilizzata  dall'Autorita'  per verificare l'esistenza di concorrenza
tra  i  servizi di telefonia fissa e quelli di telefonia mobile. Piu'
precisamente,  tale  operatore  afferma  che  un approccio coerente e
rispettoso   della  normativa  regolamentare  e  della  sentenza  del
Consiglio  di  Stato  dell'8 luglio  2003, non puo' prescindere dallo
svolgimento  di  una  fase  preliminare  volta  a definire il mercato
rilevante   nell'ambito   del   quale   effettuare   l'analisi  della
concorrenza.  In  tal  senso,  l'Autorita' avrebbe dovuto svolgere un
processo composto dalle seguenti tre fasi:
    1) definizione  del  mercato rilevante anche attraverso l'analisi
di sostituibilita' dei servizi (fissi e mobili);
    2) valutazione dell'iniquita' dell'onere;
    3) individuazione dei soggetti chiamati a contribuire.
  L'operatore  conclude  sostenendo  che l'estensione dell'obbligo di
contribuzione  a  carico degli operatori mobili e' ingiustificato, in
quanto  gli  stessi  non  concorrendo  con Telecom Italia sul mercato
della  telefonia  vocale  su  rete fissa, non sono responsabili della
pressione  competitiva  che  determina  l'iniquita'  del  costo netto
sostenuto.
  Lo stesso operatore, con riferimento alla soglia di esenzione dalla
contribuzione  al  fondo  del  servizio  universale,  pari all'1% dei
ricavi   netti   degli  operatori,  ritiene  che  una  piu'  corretta
metodologia  debba  prevedere  l'esclusione  dei soli operatori nuovi
entranti che non producono ricavi netti. A tal proposito, l'Autorita'
dovrebbe   definire,  in  via  preliminare,  il  concetto  di  «nuovo
entrante»   correlandolo   al   periodo   di   inizio  dell'attivita'
commerciale.
  37.   Gli   operatori  alternativi  Eutelia  e  Tiscali  che  hanno
presentato  un contributo congiunto alla consultazione, affermano che
la  valutazione  del grado di concorrenza raggiunto nel mercato della
fonia  vocale, limitata alla quota di mercato dei servizi di traffico
non  sia aderente alla reale situazione di mercato e che bisognerebbe
prendere  in considerazione anche la quota detenuta dall'operatore ex
dominante  nel  mercato  dell'accesso. In merito alla sostituibilita'
tra  servizi  di  telefonia  mobile e quelli di telefonia fissa nelle
aree  non remunerative, si condividono sostanzialmente le valutazioni
dell'Autorita'    e    le    conseguenti    conclusioni   in   merito
all'opportunita'  di  inserire  gli  operatori  mobili  come soggetti
contribuenti al fondo. Per quanto riguarda la fissazione della soglia
di  esenzione  a  carico degli operatori, si afferma che bisognerebbe
tenere conto di due fattori, il primo relativo al fatto che l'attuale
meccanismo di contribuzione al fondo non tiene conto dei ricavi netti
per  i  servizi  di  accesso  che andrebbero considerati visto che il
cosiddetto  ribilanciamento  tariffario sull'accesso e' gia' da tempo
ampiamente avvenuto.
  L'altro  fattore  e'  connesso  al  fatto  che  la consultazione in
oggetto  riguarda  alcune modifiche metodologiche importanti inerenti
alle  modalita'  di  calcolo del costo netto del servizio universale,
tali  modifiche  che  risponderebbero  a ragioni di maggiore equita',
determinerebbero  un  cambiamento  delle quote di contribuzione e una
riduzione  della quota stessa soggetta a contribuzione. Gli operatori
alternativi  nel  loro  contributo  affermano  che, nelle more di una
revisione  delle  metodologie di calcolo del costo netto del servizio
universale  bisognerebbe  aumentare  in  misura  congrua la soglia di
esenzione  al  fine  di  non  penalizzare  gli  operatori fissi nuovi
entranti.
C) Le conclusioni dell'autorita'.
  38.  Il meccanismo di recupero dei costi netti basato su prelievi a
carico  delle  imprese  mira  a  ripartire  tra  tutti  gli operatori
concorrenti  le  perdite  subite  dal soggetto fornitore del servizio
universale.    A    tale   riguardo,   l'Autorita'   ha   determinato
l'applicabilita'  del  meccanismo  di  ripartizione  sulla  base  del
livello  concorrenziale accertato per il servizio di telefonia vocale
offerto  dagli  operatori  di  rete fissa e mobile. Sempre ai fini di
stabilire l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione l'Autorita'
ha  altresi' provveduto a valutare il grado di sostituibilita' per le
chiamate  originate  dalle  aree  non remunerative da rete fissa e da
apparati  di  rete mobile nonche' a stimare i benefici che derivano a
terzi  operatori dall'esistenza degli obblighi di servizio universale
in capo a Telecom Italia.
  39.  L'analisi  della  sostituibilita'  tra  i servizi di telefonia
mobile  e  quelli  di telefonia fissa, se diretta all'identificazione
dei soggetti tenuti a contribuire al servizio universale, deve essere
strettamente  legata  alle  finalita'  che la normativa comunitaria e
nazionale si propongono di perseguire in materia di finanziamento del
costo   netto   del  servizio  universale.  L'istituto  del  servizio
universale  persegue,  infatti,  finalita'  sociali  e  di  interesse
pubblico non sempre raggiungibili attraverso i meccanismi di mercato.
Per  tale ragione, l'Autorita' ritiene, coerentemente con la delibera
n.  16/04/CIR,  che  i  criteri di definizione dei mercati rilevanti,
secondo   criteri   antitrust   (per   esempio   test  dell'ipotetico
monopolista),   non   siano  applicabili  al  contesto  del  servizio
universale,  per  stabilire  il  meccanismo di ripartizione del costo
netto  tra  gli  operatori  di telecomunicazioni. In tal senso, si e'
pronunciata anche l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
nel   parere   reso  sulla  delibera  n.  67/05/CIR,  concernente  la
rinnovazione   del  procedimento  relativo  alla  applicabilita'  del
meccanismo  di  ripartizione  del costo netto del servizio universale
per l'anno 1999.
  40. L'accertamento della sostituibilita' tra i servizi di telefonia
vocale  offerti  da  operatori  di  rete  fissa e mobile deve essere,
quindi,  adattato  al  contesto  del servizio universale. In merito a
tale  accertamento  si richiama espressamente quanto gia', effettuato
metodologicamente con la delibera n. 16/04/CIR e indicato nell'ambito
del  punto  2.2 dell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR. Pertanto,
l'Autorita' ribadisce che il livello di sostituibilita' accertato tra
i  servizi di telefonia vocale fissa e mobile risulta particolarmente
elevato nell'ambito del servizio universale.
  41.  Si  sottolinea  che alcuni operatori chiamati a contribuire al
fondo  conseguono  dei benefici netti dalla fornitura dei servizi che
ricadono  negli  obblighi  di  servizio  universale in capo a Telecom
Italia.   Cio'   avvalora  la  scelta  effettuata  dall'Autorita'  di
ricondurre  l'analisi  di  sostituibilita'  tra  servizi di telefonia
vocale  offerti  da operatori di rete fissa e mobile a un contesto di
servizio universale.
  42.  Alla  luce  di  quanto  evidenziato,  l'Autorita', richiamando
espressamente  quanto  affermato  nel  punto 2.2 dell'allegato B alla
delibera  n.  22/06/CIR, ritiene che gli operatori di rete fissa e di
rete mobile siano obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 63 del
Codice  e  dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'allegato 11 al Codice, alla
contribuzione  al  fondo  conformemente  ai  principi di trasparenza,
proporzionalita' e non discriminazione di cui all'art. 63, comma 3, e
art. 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11 al Codice.
  43.  In  merito  al  meccanismo di esenzione dalla contribuzione al
fondo, l'Autorita' ribadisce l'orientamento espresso in consultazione
sulla  base  di quanto affermato nel paragrafo 3 dell'allegato B alla
delibera   n.   22/06/CIR.  Il  meccanismo  di  esenzione  introdotto
dall'Autorita', coerentemente con le finalita' dell'art. 63, comma 3,
del  Codice, minimizza eventuali distorsioni di mercato in quanto, da
un  lato,  ripartisce  i  contributi nel modo piu' ampio possibile e,
dall'altro,  tutela gli operatori nuovi entranti che conseguono bassi
ricavi e sostengono alti costi di interconnessione.
  44.  L'Autorita'  ritiene, pertanto, che il meccanismo di esenzione
dalla  contribuzione  al  fondo  del servizio universale debba essere
applicato  per  ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi
netti,  calcolati  sulla base di quanto previsto dall'allegato 11 del
Codice, sono inferiori al 1% del totale.
A) L'orientamento   dell'autorita'  nell'ambito  della  consultazione
pubblica (delibera n. 22/06/cir).
(4) La  verifica  del  calcolo  del costo netto presentato da Telecom
Italia.
  45.  Telecom  Italia  ha  presentato all'Autorita' la relazione sul
calcolo  del  costo  netto  del  servizio  universale per l'esercizio
contabile  2003,  la quale include tra i servizi previsti dal capo IV
del Codice:
    a) telefonia vocale composta da:
      i) aree di centrale SL non remunerative;
      ii)  aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree
di centrale SL remunerative;
      iii) categorie agevolate di clienti;
      iv)  telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di
aree SL remunerative.
  46.  Successivamente  all'approvazione della delibera n. 16/04/CIR,
Telecom  Italia  ha  presentato  un nuovo calcolo del costo netto del
servizio  universale, al fine di recepire i cambiamenti alle tecniche
di  calcolo  proposti da Europe Economics, nell'esercizio di verifica
del  costo  netto  2002,  ed  approvati dall'Autorita'. L'impatto sul
costo  netto  dei  calcoli  effettuati da Telecom Italia, ante e post
delibera  n.  16/04/CIR,  sono  riportati  nella  relazione finale di
Europe Economics, allegata al presente provvedimento di consultazione
pubblica.
(5) Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio.
(5.1) La proposta di Telecom Italia.
  47.  Telecom  Italia  ha  impiegato  una metodologia basata su dati
geo-referenziati,  descritta in dettaglio nella propria relazione sul
costo  netto del servizio universale dell'anno 2003, per identificare
ex-ante  le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative
e  quindi  evitabili  da  un  operatore non soggetto agli obblighi di
servizio universale.
  48.  Il  calcolo  del costo netto non e' stato quindi effettuato su
tutte  le  aree  ma  solo  su  quelle aree che presentano determinate
caratteristiche         altimetriche,         di         marginalita'
demografico-territoriale  e  di  capacita' di generare reddito che le
possano  qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che,
pertanto,  Telecom  Italia  non  avrebbe  servito,  a  seguito di una
propria  pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio
universale.
  49.  Nell'esercizio di determinazione del costo netto 2003, Telecom
Italia  ha  provveduto  a  recepire  nel  proprio  sistema di calcolo
(SusyXP)  tutte le modifiche effettuate da Europe Economics nel corso
dell'esercizio  di  verifica  2002  (con  l'eccezione delle modifiche
apportate  ai  costi  commerciali e delle modifiche metodologiche) ed
approvate dall'Autorita' con la delibera n. 16/04/CIR.
  50.   Il  costo  netto  presentato  da  Telecom  Italia,  derivante
dall'applicazione  della  metodologia  di calcolo prevista dal quadro
normativo  vigente,  e'  risultato  pari a 74,9 milioni di euro, ante
valutazione dei relativi benefici indiretti.
  51.  La  descrizione  puntuale degli elementi di costo e di ricavo,
afferenti  il  servizio  di  telefonia  vocale offerto nelle aree non
remunerative,   e'   riportata   nella  relazione  finale  di  Europe
Economics.
(5.2) La verifica di Europe Economics.
  52.  Europe  Economics,  sulla  base dell'attivita' di verifica del
modello  di  Telecom  Italia per la stima del costo netto della fonia
vocale, e' pervenuta alle seguenti conclusioni generali:
    a)   le   procedure  di  calcolo  inserite  in  SusyXP  applicano
correttamente  quanto  descritto  nel  documento  metodologico e sono
generalmente  in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente
per  il  calcolo  del  costo netto relativo agli obblighi di servizio
universale per la fonia vocale;
    b)  ciononostante,  sono stati osservati specifici casi in cui e'
stato  ritenuto  che le tecniche di calcolo e i dati di input debbano
essere modificati.
  53.  Al  fine  di  rendere  il calcolo del costo netto maggiormente
accurato, Europe Economics ha apportato alcuni cambiamenti al modello
presentato  da  Telecom  Italia.  Tali  cambiamenti  sono  di seguito
elencati:
    a) aggiornamento tabelle di input;
    b)  allocazione  dei  costi  di  spostamento  per  interventi  su
centrali SL;
    c)  allocazione  dei  ricavi  da  contributi di installazione del
raccordo abbonato;
    d) calcolo del traffico entrante netto;
    e) calcolo dei ricavi da traffico entrante netto;
    f) condivisione del tracciato/cavo;
    g)  costo  unitario  della  fibra ottica di collegamento del link
SL-SGU;
    h) costi della gestione commerciale;
    i) costi amministrativi e di disallineamento temporale.
  54. In merito alle questioni di natura metodologica, Telecom Italia
ha  presentato  il  calcolo  del costo netto assumendo che in media i
cespiti  di rete si trovino al 50% della propria vita utile, in linea
con  il  vigente quadro regolamentare. Europe Economics, analogamente
all'esercizio  di  verifica  del costo netto 2002, ha apportato delle
modifiche  alla valorizzazione del capitale impiegato, utilizzando il
valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilita'.
Europe  Economics  ha altresi' introdotto, nell'esercizio di verifica
dell'anno  2003,  un  ulteriore  cambiamento metodologico relativo ai
cespiti completamente ammortizzati.
  55.  L'impatto  complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe
Economics  e' di una riduzione del costo netto della telefonia vocale
di  circa  63,3  milioni  di euro rispetto al calcolo del costo netto
presentato  da  Telecom Italia (74,9 milioni di euro). Il costo netto
risultante  dalla revisione del calcolo e' quindi pari a 11,6 milioni
di  euro.  Europe  Economics  ha comunque quantificato il costo netto
della   telefonia   vocale   escludendo  dal  calcolo  i  cambiamenti
metodologici   relativi   al   valore  netto  di  sostituzione,  alle
minusvalenze  e  al  metodo  di valorizzazione degli ammortamenti. Il
costo  netto  della  telefonia  vocale cosi' ricalcolato e' risultato
pari a 44,4 milioni di euro.
(6) Il costo netto delle categorie agevolate di clienti.
(6.1) La proposta di Telecom Italia.
  56.  Telecom  Italia ha presentato, per l'anno 2003, il costo netto
relativo  alle categorie agevolate di clienti che ammonta a circa 7,8
milioni  di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni,
di  recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n.
314/00/CONS  e  n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni
economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.
  57.  Secondo  quanto  previsto  dai suddetti provvedimenti, Telecom
Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del
canone  di  abbonamento  mensile  al  servizio  telefonico  e applica
l'esenzione  totale  dal  pagamento  dello stesso prezzo a coloro che
utilizzano  sistemi  di  comunicazione  denominati  DTS  (Dispositivo
Telefonico per Sordomuti).
  58.  Il  costo  netto  delle  categorie agevolate di clienti deriva
dalla  riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari
nonche'  dai  costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio
medesimo   (comunicazione   ai   clienti,   adeguamento  dei  sistemi
informativi, formazione del personale).
  59.  Telecom  Italia ha recepito nel proprio modello di calcolo, ad
eccezione  dell'elasticita' dei consumi rispetto al reddito, tutte le
modifiche  apportate  da  Europe Economics nell'esercizio di verifica
del  costo  netto 2002 ed approvate dall'Autorita' con la delibera n.
16/04/CIR.  La  descrizione  del  modello  di calcolo del costo netto
delle  categorie  agevolate  di  clienti e' riportata nella relazione
finale di Europe Economics.
(6.2) La verifica di Europe Economics.
  60.   Europe  Economics  ha  effettuato  i  seguenti  aggiustamenti
rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia
per  il  calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti:
modifica  dei  ricavi mancati; eliminazione dei costi amministrativi;
eliminazione dei costi per il disallineamento temporale.
  61.  Gli  aggiustamenti  di Europe Economics hanno ridotto il costo
netto  delle categorie agevolate di clienti da 7,76 a 7,47 milioni di
euro.
(7) Il costo netto della telefonia pubblica.
(7.1) La proposta di Telecom Italia.
  62.  La  metodologia  di  calcolo  del  costo netto della telefonia
pubblica  proposta  da  Telecom  Italia  prevede che la ricerca delle
postazioni   telefoniche   non  remunerative  avvenga  esclusivamente
all'interno  di  aree  SL e armadio complessivamente profittevoli, in
quanto  le  postazioni  incluse nelle aree non profittevoli sono gia'
considerate   nel   costo   netto   della  telefonia  vocale.  Sempre
nell'ambito  di  tale  metodologia,  Telecom  Italia  ha  proposto di
identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche
della  telefonia  pubblica,  che  la  stessa  societa' avrebbe potuto
evitare  se  non  fosse  stata  soggetta  agli  obblighi  di servizio
universale.
  63.  Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera
n.   290/01/CONS   concernente  «Determinazioni  di  criteri  per  la
distribuzione  e  la  pianificazione  sul  territorio nazionale delle
postazioni  telefoniche  pubbliche»,  per  individuare  il  numero di
postazioni  telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie
a soddisfare gli obblighi richiesti. In applicazione di tali criteri,
Telecom  Italia  ha  presentato un costo netto della telefonia vocale
pari  a  28,8  milioni  euro.  Con  l'approvazione  della delibera n.
16/04/CIR  l'Autorita' ha accettato le rettifiche apportate da Europe
Economics  al  calcolo  del  costo  netto  della  telefonia  pubblica
presentato  da  Telecom Italia. Telecom Italia ha quindi provveduto a
recepire  tali  rettifiche nel proprio sistema di calcolo, pervenendo
ad  un  costo  netto  pari  a 14,5 milioni di euro, il quale e' stato
sottoposto alla verifica di Europe Economics.
(7.2) La verifica di Europe Economics.
  64.  L'esercizio  di  verifica  del  calcolo  del costo netto della
telefonia  pubblica  e'  stato effettuato a partire dal nuovo calcolo
predisposto all'interno del sistema SusyXP da parte di Telecom Italia
una  volta  recepite  le rettifiche effettuate da Europe Economics ed
approvate  dall'Autorita'  con  la  delibera  n. 16/04/CIR. Nel corso
dell'attivita' di verifica Europe Economics ha rilevato alcuni errori
sia  dal  punto  di  vista dell'approccio metodologico sia per quanto
concerne le procedure di calcolo del costo netto utilizzate da TI.
  65.  Europe  Economics  ha  dunque apportato alcune correzioni alle
procedure di calcolo di seguito elencate:
    a)  postazioni  di  telefonia  pubblica  in luoghi di particolare
rilevanza sociale ai sensi della delibera 290/01/CONS;
    b) postazioni telefoniche pubbliche con ricavi da traffico nulli;
    c) postazioni telefoniche pubbliche senza codice ISTAT;
    d) file di costi unitari per impianti e apparati.
  La  descrizione  puntuale  delle modifiche apportate al calcolo del
costo   netto,  sono  riportate  nella  relazione  finale  di  Europe
Economics.
  66.   Europe   Economics  ha  apportato  altresi'  rettifiche  alle
procedure  di  calcolo e ai dati di input. Tali rettifiche, riportate
in  dettaglio  nella  relazione  finale,  hanno  riguardato  le poste
contabili   relative  alla  pulizia  del  parco  impianti  USO,  alla
percentuale di ricarico, ai ricavi mancati, ai ricavi da pubblicita',
ai  costi dei sistemi di gestione e della rete intelligente, ai costi
commerciali,  ai  costi  amministrativi,  ai costi di disallineamento
temporale e agli aspetti metodologici.
  67.  Il  costo netto risultate dall'esercizio di verifica di Europe
Economics si e' attestato a 11,7 milioni di euro. Europe Economics ha
comunque  quantificato  il  costo  netto  della telefonia pubblica al
netto   dei  cambiamenti  metodologici  che,  cosi'  ricalcolato,  e'
risultato pari a 9,2 milioni di euro.
(8) I  vantaggi  di mercato presentati da Telecom Italia e verificati
da Europe Economics.
  68.  Nel  corso  della  verifica del costo netto, Telecom Italia ha
presentato  a  Europe  Economics  la  propria  proposta relativa alla
quantificazione   dei   vantaggi  di  mercato  derivanti  dall'essere
organismo  incaricato  della  fornitura  del  servizio universale. Il
totale  dei  vantaggi  di  mercato proposti e' pari a 12,3 milioni di
euro,  risultanti  dalla somma dei benefici della fedelta' al marchio
(10,2  milioni di euro) e del valore pubblicitario delle occasioni di
contatto (2,1 milioni di euro).
  69.   Europe  Economics  ha  quantificato  i  vantaggi  di  mercato
derivanti  dalla fedelta' al marchio e dal valore pubblicitario delle
occasioni  di  contatto  ed  ha  ritenuto  che  il  ciclo di vita, la
presenza  diffusa  ed  il  database  dei clienti non abbiano generato
alcun   vantaggio  a  favore  del  soggetto  fornitore  del  servizio
universale.  L'attivita'  di verifica di Europe Economics ha condotto
ad  alcune  rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate
da  Telecom  Italia.  La  quantificazione  delle  voci  componenti  i
vantaggi di mercato e' riportata nella seguente tabella n. 4.
                              Tabella 4
         VALUTAZIONE DEI VANTAGGI DI MERCATO DEGLI OBBLIGHI
                   DI SERVIZIO UNIVERSALE DEL 2003

               ---->  Vedere tabella a pag. 51   <----

  70. L'analisi dettagliata relativa alla valutazione dei vantaggi di
mercato di Europe Economics e' descritta nella relazione finale sulla
verifica   del   calcolo   del  costo  netto,  allegata  al  presente
provvedimento.
  71.  Europe Economics in ottemperanza alla delibera n. 16/04/CIR ha
infine  sottratto  dal costo netto complessivo l'ammontare totale dei
vantaggi di mercato.
(9) Le  risultanze  dell'esercizio  di verifica del calcolo del costo
netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003.
  72.  L'impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato
da  Telecom  Italia  e  la  valutazione  dei vantaggi di mercato sono
sintetizzati nella tabella sottostante.
                              Tabella 6
                RISULTANZE DELLA VERIFICA DEL CALCOLO
         DEL COSTO NETTO DELL'ANNO 2003 DI EUROPE ECONOMICS.
                                                       (Euro/milioni)

               ---->  Vedere tabella a pag. 51   <----

  73. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di
natura  metodologica  sia  nelle  procedure  di  calcolo  adottate da
Telecom  Italia  per  la  determinazione  del  costo  netto.  Piu' in
particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo
in merito al valore netto di sostituzione e alle minusvalenze nonche'
al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e delle vite utili dei
cespiti.  Europe  Economics  ha  comunque proceduto a quantificare in
modo  disaggregato  l'impatto che tali cambiamenti metodologici hanno
sul  costo  netto  sia  della  telefonia  vocale  sia della telefonia
pubblica.  I  risultati sul costo netto derivanti dell'esclusione dei
cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella
propria relazione finale.
(9.1) L'ammissibilita' dei costi netti del servizio universale.
  74.  Secondo  la  normativa  vigente,  il soggetto incaricato della
fornitura  degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel
richiedere  il  finanziamento del costo netto ad operatori terzi, che
avrebbe  potuto  evitare  di  offrire il servizio stesso se non fosse
stato soggetto all'obbligo di fornitura.
  75.  Telecom Italia ha quindi presentato il calcolo del costo netto
solo  per  quei  servizi che non avrebbe offerto e per quei costi che
non   avrebbe   sostenuto  in  assenza  degli  obblighi  di  servizio
universale.  In  tal  senso,  Telecom  Italia  ha inteso imputare nel
calcolo del costo netto dei vari servizi anche i costi amministrativi
e di disallineamento temporale.
  76.  L'Autorita',  con  la delibera n. 16/04/CIR ha stabilito che i
costi  amministrativi e di disallineamento temporale costituiscano un
onere  in  capo  a  Telecom  Italia  qualora  intenda  richiedere  il
finanziamento  del servizio universale all'Autorita'. Peraltro l'art.
63,   comma 2   del   Codice  prevede  che  possa  essere  finanziato
esclusivamente  il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da
53  a 60 del Codice, tra cui non figurano i costi di amministrativi e
di disallineamento temporale. A questo proposito, l'Autorita' ritiene
che  al  fine  di garantire l'efficienza delle attivita' di verifica,
tali  voci  di  costo  non  debbano  essere  imputate e presentate da
Telecom  Italia  nel  calcolo  del  costo  netto  dei futuri esercizi
contabili (a partire dall'esercizio contabile 2005 incluso).
(9.2) L'ammissibilita'  del  costo netto della telefonia vocale (aree
non remunerative e categorie agevolate di clienti.
  77.   Relativamente   alla  telefonia  vocale,  Telecom  Italia  ha
utilizzato  anche per l'anno 2002 la metodologia di calcolo del costo
netto  che  permette  di  identificare  a priori le aree SL e le aree
armadio  potenzialmente  non  remunerative,  conformemente  a  quanto
previsto  dalla delibera n. 14/02/CIR, la quale ha definito un bacino
di   aree   potenzialmente  non  remunerative,  sulla  base  di  dati
geo-referenziati e di profittevolezza, al fine di individuare le aree
che  Telecom  Italia  non  avrebbe  servito in assenza di obblighi di
servizio universale.
  78.  Telecom  ha altresi' presentato il costo netto della fornitura
del  servizio  di  telefonia vocale a condizioni economiche agevolate
per particolari categorie di clienti.
  79.  Europe  Economics ha apportato delle rettifiche al calcolo del
costo  netto  presentato  da  Telecom  Italia.  Tali  rettifiche sono
separate  in  funzione  della  natura della modifica apportata e sono
distinte  in  rettifiche  metodologiche e rettifiche alle tecniche di
calcolo  e  dati  di  input. Piu' in particolare, Europe Economics ha
inteso  da  un lato confermare i cambiamenti metodologici concernenti
la  valorizzazione  del  capitale  impiegato,  gia'  applicati per il
calcolo  del  costo  netto  2002,  e  dall'altro  ha introdotto nuove
modifiche  metodologiche relative alla vita utile dei cespiti. A tale
proposito,  Europe Economics nel corso delle attivita' di verifica ha
rilevato  che  talune  categorie  di  cespiti  risultavano totalmente
ammortizzate  anche  se  in  esercizio.  Europe  Economics  ha quindi
proceduto  ad  allungare  le  vite  utili  dei  cespiti  al  fine  di
riflettere  il  maggior  utilizzo  del  cespite  rispetto ai piani di
ammortamento di Telecom Italia.
  80.  Sulla  base  dei  cambiamenti  metodologici e alle tecniche di
calcolo nonche' ai dati di input, Europe Economics e' pervenuta ad un
ammontare  di  costo  netto  delle  aree non remunerative pari a 11,6
milioni di euro.
  81. Con la delibera n. 16/04/CIR l'Autorita', ha inteso separare le
questioni   relative   alle   tecniche  di  calcolo  dalle  questioni
metodologiche   concernenti   il  costo  netto.  Piu'  in  dettaglio,
l'Autorita' ha stabilito che le modifiche metodologiche, apportate al
calcolo  del  costo netto, possono essere implementate solo a seguito
di  un  processo  di  consultazione  pubblica  volto  ad acquisire le
osservazioni  di  tutti gli operatori di mercato. La metodologia deve
definire  criteri  generali  di  base,  al fine di fornire coerenza e
continuita'  di  calcolo  nel medio periodo. E' pertanto evidente che
non tutte le modifiche apportate al calcolo del costo netto, da parte
del soggetto revisore, comportano un cambiamento della metodologia di
base.  In  tal  senso,  l'Autorita'  con  la delibera n. 14/02/CIR ha
stabilito,  sulla  base di criteri e dati geo-referenziati, un bacino
di  aree  potenzialmente  non  remunerative, fissato per ventiquattro
mesi,  al  di  fuori  del  quale  Telecom  Italia  non ha facolta' di
richiedere  un costo netto, anche se sul territorio nazionale dovesse
rilevare altre aree in perdita.
  82.  Europe  Economics  ha  effettuato  una  serie  di  cambiamenti
metodologici  tra cui il metodo di valutazione del capitale impiegato
e  di  determinazione  delle vite utili dei cespiti. Tali cambiamenti
hanno un impatto significativo sui criteri di calcolo del costo netto
e   pertanto,   l'Autorita'   ritiene   che  i  suddetti  cambiamenti
metodologici  debbano  essere oggetto di un processo di consultazione
pubblica  e  non  introdotte nel calcolo del costo netto del servizio
universale relativo all'esercizio contabile 2003.
  83.  In merito alle modifiche alle tecniche di calcolo e ai dati di
input,  Europe  Economics  ha  riscontrato la necessita' di apportare
delle  rettifiche  rispetto  ai valori di costo presentati da Telecom
Italia.  L'Autorita'  ritiene che tali rettifiche apportate da Europe
Economics  al  calcolo  del  costo  netto delle aree non remunerative
siano pienamente giustificate.
  84.   L'Autorita'   ritiene   pertanto   opportuno   sottoporre   a
consultazione  pubblica  sia  la quantificazione effettuata da Europe
Economics  per  il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e
aree armadio), con i cambiamenti metodologici (pari a 11,6 milioni di
euro)  sia  quella  effettuata escludendo i cambiamenti metodologici,
quantificata nella misura di 44,4 milioni di euro.
  85.   In  merito  alle  categorie  agevolate,  l'Autorita'  ritiene
ammissibile,  ai  sensi  dell'art.  59,  comma 2,  del  Codice  delle
comunicazioni, il relativo costo netto nella misura di 7,5 milioni di
euro stabilita da Europe Economics.
  86.  L'Autorita'  ritiene  quindi che il costo netto delle aree non
remunerative (SL e armadio) quantificato in 44,4 milioni di euro e il
costo  netto  delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe
Economics  in  7,5  milioni  di  euro  sono  giustificati ai fini del
meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002.
(9.3) L'ammissibilita' del costo netto della telefonia pubblica.
  87.  La  delibera  n.  290/01/CONS  stabilisce  i  criteri  per  la
distribuzione  e  la  pianificazione  sul  territorio nazionale delle
postazioni  telefoniche  pubbliche.  Telecom  Italia ha presentato il
costo  netto  della  telefonia  pubblica in relazione alle postazioni
telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di
distribuzione  territoriale stabiliti dall'Autorita' anche attraverso
la delibera n. 16/04/CIR.
  88. Nell'esercizio di verifica del costo netto, Europe Economics ha
apportato  una  serie  di  rettifiche  di  carattere metodologico sia
riferite alle procedure di calcolo.
  89.    Ribadendo    quanto    gia'    evidenziato   sugli   aspetti
metodologico-contabili,  l'Autorita'  ritiene  opportuno sottoporre a
consultazione  pubblica  sia  la quantificazione effettuata da Europe
Economics  per  la  telefonia pubblica con i cambiamenti metodologici
(pari  a  11,7  milioni  di  euro) sia quella effettuata escludendo i
cambiamenti metodologici, quantificata nella misura di 9,2 milioni di
euro.
(9.4) La valutazione dei vantaggi di mercato.
  90.  L'Autorita'  riconosce  che  la  stima dei vantaggi di mercato
derivanti   dalla   fornitura   del   servizio   universale   risulta
particolarmente  complessa,  in  quanto  non  esistono metodologie di
calcolo  univoche,  in  ambito  internazionale, per tale valutazione.
D'altra  parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo
netto  tenga  conto  dei  vantaggi  di  mercato derivanti al soggetto
fornitore  del  servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune
tipologie  di  vantaggi  di cui il soggetto revisore deve tener conto
nell'ambito  della  verifica.  Le valutazioni dei vantaggi di mercato
effettuate  da  Europe  Economics sono in linea con la prassi seguita
per tali stime da altre Autorita' di settore e societa' di consulenza
di  rilevanza  internazionale  e confermano le metodologie di calcolo
utilizzate  per  il costo netto 2002 e dalle societa' Analysys e NERA
rispettivamente per il costo netto 2001 e 2000.
                                                            Tabella 7
                 VALUTAZIONE DEI BENEFICI INDIRETTI
                   PER GLI ANNI 2000, 2001 E 2002
                                                       (Euro/milioni)

               ---->  Vedere tabella a pag. 52   <----

  L'Autorita'   pertanto   ritiene,   sulla   base  delle  risultanze
dell'attivita'  di  verifica  che  i  vantaggi  di mercato stimati da
Europe   Economics  siano  giustificati  e  pertanto  ammissibili  al
meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro.
(10) Finanziamento del servizio universale.
  91.  Considerate  le valutazioni espresse nella precedente sezione,
l'onere  complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio
universale ed agli elementi di costo, di cui all'art. 4 dell'allegato
11  del Codice, risulta pari, nell'ipotesi di ammettere i cambiamenti
metodologici  a  Euro 10.712.341  mentre, nell'ipotesi di escludere i
cambiamenti  metodologici,  lo stesso risulta pari a Euro 41.039.340.
Tali  valori,  riassunti nella tabella 9, comprendono, in entrambe le
ipotesi   proposte   in   consultazione   pubblica,  il  costo  netto
ammissibile  al  meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi
di  mercato  derivanti  a Telecom Italia quale soggetto fornitore del
servizio  universale e gli oneri (Euro 164.000 IVA compresa) relativi
al  controllo  effettuato  sul  calcolo  del  costo  netto  da  parte
dell'organismo   indipendente   dotato   di   specifiche  competenze,
incaricato dall'Autorita'.
  Il  dettaglio  delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di
mercato  giustificati  ai  fini  del  meccanismo  di  ripartizione e'
sintetizzato in tabella 9.
                                                            Tabella 9
                          ONERE COMPLESSIVO
               DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2003
                                                       (Euro/milioni)

               ---->  Vedere tabella a pag. 53   <----

  92.  Con  l'avvio  del procedimento relativo all'applicabilita' del
meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio
universale  dell'anno  2003,  l'Autorita'  ha provveduto a richiedere
agli operatori i dati e le informazioni indicate nell'allegato 11 del
Codice  al  fine  di  determinare  le quote di contribuzione al fondo
sulla base delle modalita' di calcolo.
  93.  L'Autorita' ha pertanto determinato le seguenti percentuali di
contribuzione come indicato nella seguente tabella 10:
                                                           Tabella 10
                       QUOTE DI CONTRIBUZIONE

               ---->  Vedere tabella a pag. 53   <----

  B. Quesiti relativi alla sezione (9).
B.1. Quesiti relativi alla sezione (9.2).
B.1.1.  Quale delle proposte dell'Autorita' si ritiene condivisibile,
e   per   quali   motivazioni,  per  l'ammissione  al  meccanismo  di
ripartizione  del  costo  netto  della  telefonia  vocale  (aree  non
remunerative  SL  e  armadio),  ovvero  con  e senza i cambiamenti di
natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo
del  costo  netto  per  l'anno  2001)  riferiti  al  valore  netto di
sostituzione,  alle  minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli
ammortamenti   nonche'   alla   vita   utile  dei  cespiti  derivanti
dall'attivita'  di  verifica del calcolo del costo netto? ^ B.1.2. Si
ritiene  giustificata  la  proposta  dell'Autorita'  di  ammettere al
meccanismo  di  ripartizione il costo netto delle categorie agevolate
di   clienti   nella   misura   presentata   da  Europe  Economics  e
dall'Autorita'?
B.2. Quesito relativo alla sezione (9.3).
B.2.1.  Quale delle proposte dell'Autorita' si ritiene condivisibile,
e   per   quali   motivazioni,  per  l'ammissione  al  meccanismo  di
ripartizione  del  costo  netto della telefonia pubblica ovvero con e
senza  i  cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto
di  sostituzione,  alle  minusvalenze  e  al metodo di valorizzazione
degli ammortamenti e derivanti dall'attivita' di verifica del calcolo
del costo netto?
B.3. Quesito relativo alla sezione (9.4).
B.3.1.   Si  ritiene  condivisibile  la  proposta  dell'Autorita'  di
ammettere  al  meccanismo di ripartizione i vantaggi di mercato nella
misura presentata da Europe Economics.
C. Quesito relativo alla sezione (10).
C.1.  Quale  delle proposte dell'Autorita', di cui alla tabella 9, si
ritiene  condivisibile,  e  per quali motivazioni, per l'adozione del
meccanismo  di  ripartizione  del  costo netto 2003 in relazione alle
voci di costo e di ricavo previste dall'allegato 11 al Codice?
B) Le osservazioni degli operatori sui quesiti da B.1 a C.1.
  94.  Telecom  Italia  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di
ammettere al meccanismo di ripartizione del costo netto 2003 il costo
netto  delle  aree  non  remunerative ma ritiene necessario escludere
l'applicazione  dei  cambiamenti  metodologici citati nel testo della
consultazione  che  introdurrebbero  un  elemento  di  discontinuita'
metodologica  e  di  incoerenza  a  livello regolatorio rispetto alle
decisioni  susseguitesi  in  materia  di  SU  dal  1998 ad oggi e, in
particolare,  rispetto  alle decisioni sul costo netto 2001 (delibera
n. 14/02/CIR) e 2002 (delibera n. 16/04/CIR). Secondo Telecom Italia,
posto  che  le modifiche metodologiche dovrebbero essere di esclusiva
pertinenza  dell'Autorita'  e non proposte dal Revisore, le modifiche
avanzate  sulla  definizione  del bacino di aree non remunerative, se
accettate,  condurrebbero  a  una  situazione  di  incoerenza  tra le
metodologie  di  costo  impiegate  a  suo  tempo  per  pervenire alla
definizione  delle  aree  non remunerative e quelle utilizzate adesso
per calcolare il costo netto effettivo per l'anno 2003 in riferimento
a tali medesime aree. Cio' comporta quindi una incoerenza regolatoria
suscettibile di censura sul piano amministrativo.
  95.  In  tutti  gli  altri  contributi  si afferma la necessita' di
recepire  al  piu'  presto  le  modifiche  metodologiche proposte dal
Revisore.   Non  risulta,  infatti,  accettabile  per  gli  operatori
alternativi  di  telefonia fissa e per la maggioranza degli operatori
di  telefonia  mobile, rendere tali modifiche applicabili solamente a
partire dal procedimento relativo all'anno 2004.
  In particolare, un operatore di telefonia mobile (Vodafone Omnitel)
ritiene  che  il  calcolo della quota di deprezzamento effettuato dal
revisore  sia  in  linea con i principi normativi per il recupero dei
costi,  conforme  con  la  pratica  regolatoria  e  coerente  con  la
Raccomandazione  della  Commissione  europea  e  con  la  delibera n.
399/02/CONS  relativa all'applicazione dei costi correnti per la rete
di trasporto.
  Lo   stesso   operatore  ritiene  corretto  includere  nel  calcolo
dell'esercizio  corrente le sole minusvalenze sostenute coerentemente
con un principio di efficienza. E' corretto non includere nel calcolo
le  perdite da radiazione degli anni precedenti. L'operatore ritiene,
inoltre,  condivisibile l'approccio del Revisore con riferimento alla
determinazione  della quota di investimento su cui calcolare il costo
del  capitale.  Il  rapporto  tra  Net  Book Value e Gross Book Value
(NBV/GBV),  infatti,  in luogo dell'assunzione arbitraria adottata da
Telecom   Italia  di  una  vita  utile  residua  del  50%  come  gia'
considerato  per  il  procedimento  1999, 2000, 2001 e 2002, assicura
oggettivita'   e   accuratezza   all'analisi.   L'operatore  concorda
sull'eliminazione  dal  calcolo del costo netto dei costi relativi ai
cespiti completamente ammortizzati, sia con riferimento alle quote di
ammortamento,  sia alle voci del capitale impiegato. Conseguentemente
e coerentemente con la disciplina di bilancio e le prescrizioni della
delibera  n.  399/02/CONS,  ritiene  non  accettabile la proposta del
Revisore  di  allungamento  della vita utile delle varie categorie di
cespiti.
  96.  Gli  operatori  alternativi  di telefonia fissa concordano sul
recepimento di tutte le modifiche metodologiche avanzate dal revisore
nel  provvedimento  finale,  ma  le  considerano  non tanto modifiche
quanto  correzioni  di  errori  metodologici fino ad oggi realizzati,
nonche'  affinamenti  concernenti  le  piu'  appropriate  tecniche di
calcolo utilizzabili.
  97.  In  merito  alle categorie agevolate di clienti, gli operatori
intervenuti   nella   consultazione   concordano  con  l'orientamento
dell'Autorita'  di ammetterle al meccanismo di ripartizione del costo
netto.  Come  unica  eccezione,  Telecom  Italia  segnala  il proprio
dissenso  sulla  riduzione dei ricavi mancati effettuata dal Revisore
in  base all'effetto dell'elasticita' ai consumi telefonici legato al
maggior  reddito  disponibile  per  i  clienti  agevolati  in seguito
all'ottenimento  dell'agevolazione.  Telecom Italia ritiene, infatti,
irrealistico  che  chi rientra nelle categorie agevolate trasformi in
maggiori  consumi telefonici il risparmio conseguito con la riduzione
del canone di abbonamento.
  98.  In  merito  all'ammissione  al  meccanismo di ripartizione del
costo netto della telefonia pubblica ovvero con e senza i cambiamenti
di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle
minusvalenze   e  al  metodo  di  valorizzazione  degli  ammortamenti
derivanti  dall'attivita'  di  verifica  del costo netto, l'operatore
Telecom  Italia  condivide l'orientamento dell'Autorita' di ammettere
al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica
escludendo quei cambiamenti di natura metodologica citati nel quesito
che  avrebbero  introdotto  elementi  di  discontinuita' e incoerenza
rispetto  alle  decisioni susseguitesi in materia di SU fino ad oggi,
in particolare, rispetto a quelle relative all'anno 2001 (delibera n.
14/02/CIR) e all'anno 2002 (delibera n. 16/04/CIR).
  99.   Gli   operatori   di   telefonia   mobile,  intervenuti  alla
consultazione,  concordano  con  i correttivi apportati dal Revisore,
sebbene  un  operatore evidenzia di non condividere esclusivamente la
modifica relativa al calcolo della vita utile dei cespiti.
  Telecom  Italia  ritiene  che  il  calcolo  dei  benefici indiretti
realizzato  dal  Revisore,  con  particolare  riferimento  alla  voce
«fedelta'   del   marchio»,   determina   un   ammontare  complessivo
eccessivamente  elevato.  Telecom  Italia  afferma  che  il beneficio
suddetto  e'  prossimo allo zero e comunque decrescente nel tempo per
effetto  della  maggiore concorrenza presente nel mercato della fonia
vocale  e  del  crescente  grado  di conoscenza da parte degli utenti
della presenza di operatori alternativi.
  A  fronte  della  quantificazione  dei  vantaggi  di mercato per la
fedelta'   al  marchio  effettuata  dal  Revisore  che  contempla  un
ammontare  pari  a  15,4 milioni di euro (l'ammontare complessivo dei
vantaggi  di  mercato  e', secondo le stime del Revisore, pari a 20,2
milioni  di euro) Telecom Italia chiede che tali benefici siano posti
pari a 10,2 milioni di euro (la proposta presentata da Telecom Italia
prevede che il totale dei vantaggi di mercato sia pari a 12,3 milioni
di euro in totale).
  100.  Gli  operatori di telefonia mobile ritengono condivisibile la
proposta  dell'Autorita'  di  ammettere il meccanismo di ripartizione
del costo netto relativo ai vantaggi di mercato.
  Un  operatore evidenzia l'opportunita' di esaminare attentamente il
tema   della   valutazione  della  fedelta'  al  marchio  quale  voce
preponderante  tra  quelle relative ai benefici indiretti, cosi' come
viene fatto dal regolatore inglese.
  Per  quanto  riguarda la quantificazione dei benefici indiretti, un
operatore  mobile (Wind) ha approfondito la necessita' di considerare
l'importanza del beneficio indiretto relativo al riconoscimento della
denominazione  commerciale  che  deriva a Telecom Italia dal fatto di
essere  il  fornitore del SU, tale beneficio risulta correlato ma non
identico  a  quello  inerente  alla fedelta' del marchio. Tale ultimo
beneficio, infatti, secondo quanto evidenziato dal suddetto operatore
risulta  essere,  anche  secondo quando affermato nell'allegato 11 al
Codice,  distinto  dal  beneficio  relativo  al  riconoscimento della
denominazione  commerciale.  La  quantificazione  di  tali  benefici,
peraltro,  a  parere  dell'operatore in questione, risulterebbe molto
piu' elevata rispetto a quella realizzata dal Revisore.
  101.  Un  operatore mobile (Vodafone Omnitel), con riferimento alla
valutazione   dei  benefici  indiretti,  ritiene  necessario  che  la
tematica  venga affrontata in maniera organica e in via definitiva al
fine di ridurre il margine di arbitrarieta' nelle metodologie usate e
nei  risultati  ottenuti.  Si  ritiene  necessario che sia svolta una
specifica   analisi  sul  tema  suddetto  al  fine  di  definire  una
metodologia  chiara  e  condivisa  applicabile  gia'  a  partire  dal
procedimento relativo all'anno 2004.
  102.  Per quanto concerne il finanziamento del servizio universale,
gli  operatori  hanno  generalmente richiesto una modifica del valore
complessivo  del  costo  netto  sulla  base  delle  osservazioni  che
ciascuno  di essi ha esposto nel proprio contributo. Hanno, peraltro,
affermato  la  necessita'  di  recepire  e  applicare  i  cambiamenti
metodologici proposti da Europe Economics.
C) Le conclusioni dell'autorita'.
  103.  L'esercizio  di  verifica  del costo netto da parte di Europe
Economics prevede il controllo del calcolo dei costi netti presentati
da  Telecom  Italia  per i servizi inclusi nel contenuto del servizio
universale,  tra  cui  il servizio di telefonia vocale nelle aree non
remunerative,  l'applicazione  di  condizioni  economiche agevolate a
particolari categorie di clienti e il servizio di telefonia pubblica.
  104.  I  risultati della verifica del calcolo del costo netto 2003,
prodotte prodotti da Europe Economics, hanno mostrato un ammontare di
costo netto complessivo, tenuto conto dei vantaggi di mercato, pari a
10.712.341   euro.   La   verifica  del  costo  netto  ha  comportato
aggiustamenti  sia  di  natura  tecnica, derivanti da inefficienze di
Telecom  Italia,  sia  di  natura metodologica, tra cui per esempio i
metodi  di  ammortamento  e di calcolo del capitale impiegato. Europe
Economics ha, inoltre, indicato, nella propria relazione, l'ammontare
di  costo  netto,  tenuto conto dei vantaggi di mercato, escludendo i
cambiamenti  metodologici,  ma  lasciando  invariate le rettifiche di
natura  tecnica.  Il  costo netto cosi' calcolato e' risultato pari a
41.039.340 euro.
  105. Come gia' valutato nelle delibere n. 16/04/CIR e n. 22/06/CIR,
l'applicazione  dei  cambiamenti  metodologici  apportati  da  Europe
Economics  comporta la modifica del bacino di aree potenzialmente non
remunerative  identificato  dalla  delibera n. 14/02/CIR, nell'ambito
della verifica del costo netto per l'esercizio 2001.
  106.  Le  osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione
pubblica   non  hanno  apportato  contributi  innovativi  in  termini
giuridici   ed   economici   rispetto   alle  valutazioni  effettuate
dall'Autorita'  in  merito  al  problema  della stabilizzazione della
metodologia  di  calcolo  del costo netto. L'Autorita', infatti, gia'
con  la  delibera  n. 16/04/CIR aveva valutato e considerato corretti
dal punto di vista economico gli aggiustamenti metodologici apportati
da  Europe  Economics. L'Autorita', tuttavia, aveva rilevato che tali
aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non
remunerative  contravvenendo  cosi' a quanto stabilito dalla delibera
n. 14/02/CIR.
  107. Le rettifiche apportate da Europe Economics, gia' nel 2002, al
valore  netto  di  sostituzione,  alle  minusvalenze  e  al metodo di
valorizzazione   degli  ammortamenti  rappresentano  un  elemento  di
discontinuita' metodologica rispetto alla metodologia adottata per il
calcolo  del  costo  netto degli anni 1998-2001. L'applicazione della
nuova  metodologia  di  calcolo,  introdotta  da Europe Economics, ha
cosi'  comportato  un impatto significativo nella modifica del bacino
di aree potenzialmente non remunerative.
  108.  L'Autorita',  infatti,  con  la  delibera  n. 14/02/CIR aveva
provveduto ad identificare geograficamente e a definire numericamente
le   aree   potenzialmente  non  remunerative.  Sulla  base  di  tale
provvedimento  Telecom  Italia  era  obbligata  a  ricercare  le aree
effettivamente  non  profittevoli solo all'interno del bacino di aree
potenzialmente  non remunerative, fissando un periodo non inferiore a
ventiquattro   mesi   nell'ambito   del  quale  tale  metodologia  di
identificazione  sarebbe dovuta rimanere congelata. Il bacino di aree
non  remunerative  e'  definito in una fase precedente il calcolo del
costo  netto e si basa sull'analisi di dati geo-referenziati relativi
al    reddito    medio   della   popolazione   residente   nell'area,
all'altitudine,  alla  numerosita'  della popolazione residente, alla
presenza  di  clientela  affari.  Tale  fase prescinde dall'uso delle
diverse  metodologie  contabili  per  il  calcolo  dei costi relativi
all'offerta  del  servizio di telefonia vocale nell'ambito delle aree
servite  dalle  centrali  SL.  L'analisi  dei  dati  geo-referenziati
permette   di   stabilire  a  priori  la  remunerativita'  potenziale
dell'area nel lungo periodo e quindi consente di stabilire se Telecom
Italia  avrebbe deciso sulla base di una libera politica aziendale di
servire o meno una determinata area.
  109.  Gli  aggiustamenti  apportati  da  Europe  Economics  oltre a
comportare  modifiche  metodologiche  del  calcolo  del  costo netto,
implicano   la   modifica  del  numero  di  aree  potenzialmente  non
remunerative  all'interno  delle  quali  Telecom  Italia  e' tenuta a
valutare la profittabilita' a o meno del servizio di telefonia vocale
offerto  in  regime  di  servizio  universale.  In  ragione  di  tale
modifica,  l'Autorita', pur ritenendo necessario procedere, a partire
dal  2004,  ad una revisione dei criteri d'identificazione del bacino
di  aree potenzialmente non remunerative nonche' di calcolo del costo
netto,  non  reputa  tuttavia sussistere i presupposti per modificare
l'orientamento  relativo  ai cambiamenti della metodologia di calcolo
per  il  costo  netto  2003, considerato che eventuali modifiche alla
metodologia   possono   avere  impatto  sul  bacino  delle  aree  non
remunerative  che,  come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva
rimanere «congelato» per almeno ventiquattro mesi.
  110.  E' pertanto evidente che, in considerazione degli effetti sul
calcolo  del costo netto e sul finanziamento del servizio universale,
i cambiamenti metodologici devono essere applicati successivamente al
periodo  di  ventiquattro  mesi indicato dalla delibera n. 14/02/CIR.
Tali  cambiamenti,  peraltro, devono essere soggetti a un processo di
consultazione  pubblica  precedente all'implementazione, cosa infatti
avvenuta con la delibera n. 22/06/CIR.
  111.  Infatti, l'Autorita' ha ritenuto con la delibera n. 22/06/CIR
di  separare  le risultanze del controllo del calcolo del costo netto
2003   dalle   questioni   metodologiche,   applicabili   a   partire
dall'esercizio  2004 e per una durata complessiva non inferiore a tre
esercizi contabili.
  112.  L'Autorita'  ha,  dunque,  valutato  le  rettifiche di natura
tecnica apportate da Europe Economics al calcolo del costo netto 2003
presentato  da  Telecom  Italia.  Non sono state rilevate nell'ambito
della  consultazione  pubblica  osservazioni degli operatori, tali da
giustificare  rettifiche di natura tecnica al calcolo del costo netto
2003.
  113. L'Autorita' ritiene, pertanto, che le risultanze del controllo
del   costo   netto,   senza   i   cambiamenti   metodologici,  siano
economicamente giustificate e pienamente conformi al quadro normativo
di  riferimento.  In  particolare, sono stati ritenuti ammissibili al
meccanismo  di  finanziamento,  anche sulla base delle considerazioni
gia'  espresse nell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR, i seguenti
importi e voci di costo netto:
    costo  netto delle aree SL e armadio nella misura di 44,4 milioni
di euro;
    costo  netto delle categorie agevolate di clienti nella misura di
7,5 milioni di euro;
    costo  netto della telefonia pubblica nella misura di 9,2 milioni
di euro.
  114. Per quanto concerne i vantaggi di mercato, Europe Economics ha
stimato i benefici indiretti nella misura di 20,2 milioni di euro. In
particolare, Europe Economics ha ritenuto che, in merito alle voci di
vantaggi  di  mercato  previsti  dall'allegato  11 al Codice, solo la
fedelta'  al  marchio  e  le  occasioni  di  contatto derivanti dalla
telefonia  pubblica  e  dalla  fatturazione commerciale presentassero
benefici  finanziariamente  misurabili.  Per tali voci di vantaggi di
mercato, Europe Economics ha quindi stimato i seguenti importi:
    fedelta' al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro;
    valore  pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate
ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro;
    valore   pubblicitario  derivante  dagli  apparati  di  telefonia
pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro.
  115. Con   particolare  riferimento  ai  vantaggi  derivanti  dalla
fedelta'  al  marchio,  un operatore, nell'ambito della consultazione
pubblica,  ha  osservato  che  la valutazione dei vantaggi di mercato
dovrebbe essere affrontata in maniera organica e in via definitiva al
fine di ridurre il margine di arbitrarieta' nelle metodologie usate e
nei risultati ottenuti.
  116.  Un altro operatore ha segnalato la necessita' di approfondire
i  vantaggi di mercato ed in particolare i benefici della fedelta' al
marchio in ragione di una possibile sottostima di tali vantaggi.
  117.  In  merito a tali questioni, l'Autorita' ritiene che una piu'
compiuta  valutazione  di tale questione volta, tra l'altro, a meglio
precisare  gli effetti sui ricavi mancati derivanti dal comportamento
di  quei clienti «fedeli» che lascerebbero Telecom Italia qualora non
fosse  fornitore  del  servizio  universale,  possa  essere  trattata
nell'ambito   della   revisione  della  metodologia  complessiva  del
servizio  universale, da applicarsi a partire dall'esercizio 2004. La
determinazione  delle  voci  di  ricavi  e dell'importo allocabile ai
vantaggi   di   mercato  da  fedelta'  al  marchio  richiede  infatti
un'attenta   e   complessa   attivita',  suscettibile  di  comportare
variazioni  alla  metodologia  sino  ad  ora  utilizzata e che potra'
pertanto essere ricondotta nell'ambito della predetta revisione.
  118.  L'Autorita'  ritiene  quindi che i seguenti importi e voci di
vantaggi di mercato, proposti da Europe Economics, siano giustificati
ai fini dell'applicazione del meccanismo di ripartizione:
    fedelta' al marchio nella misura di 15,3 milioni di euro;
    valore  pubblicitario derivante dalle fatture commerciali inviate
ai clienti non remunerativi, nella misura di 1,7 milioni di euro;
    valore   pubblicitario  derivante  dagli  apparati  di  telefonia
pubblica, nella misura di 3,1 milioni di euro.
  119.  L'Autorita'  ritiene altresi' che l'ammontare complessivo dei
vantaggi di mercato, pari a 20,2 milioni di euro, valutati sulla base
dell'art.  6,  comma 2, lettera b), dell'allegato 11 al Codice, debba
essere  detratto  dal  costo  netto  complessivo dato dalla somma dei
costi  netti  degli  obblighi  di  servizio universale previsti dagli
articoli 54, 55, 56, 57, e 59, comma 2.
  120.  L'Autorita'  ritiene pertanto giustificata l'applicazione del
meccanismo  di  ripartizione,  utilizzando il fondo per finanziamento
del  servizio universale, per un ammontare complessivo di costo netto
pari  a  euro  41.039.340, tenuto conto dei vantaggi di mercato e del
costo della verifica svolta da Europe Economics.
  121. Cosi' come affermato nella delibera n. 16/04/CIR e nell'ambito
della  consultazione pubblica relativa alla quantificazione del costo
del  servizio  universale sostenuto da Telecom Italia nel 2003 di cui
alla  delibera  n.  22/06/CIR,  l'Autorita',  pur  considerando che i
cambiamenti   metodologici   proposti  da  Europe  Economics  possano
apportare miglioramenti nelle tecniche di calcolo del costo netto del
servizio  universale,  ritiene  necessario  valutare  tali  modifiche
all'interno di un processo di revisione metodologica.
  122. L'Autorita' ritiene quindi che per ragioni di continuita' e di
coerenza  nelle metodologie di calcolo del costo netto, gli eventuali
cambiamenti    metodologici    saranno    implementati    a   partire
dall'esercizio 2004. L'Autorita' pertanto ribadisce che le risultanze
della  consultazione  pubblica, indetta con la delibera n. 22/06/CIR,
concernenti   in  particolare  la  revisione  della  metodologia  del
servizio universale, saranno oggetto di un separato provvedimento.
  Udita  la  relazione  del  Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai
sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
           Applicabilita' e giustificazione del meccanismo
       di ripartizione del costo netto del servizio universale
  1.  Il  meccanismo  di  ripartizione  del  costo netto del servizio
universale per l'anno 2003 e' applicabile.
  2.  Il  costo  netto derivante dagli obblighi previsti dall'art. 54
del  Codice  per  la  fornitura  del  servizio di accesso agli utenti
finali  da  una postazione fissa (aree SL e armadio non remunerative)
per   l'anno   2003   e'  giustificato  ai  fini  del  meccanismo  di
ripartizione nella misura di 44,4 milioni di euro.
  3.  Il  costo netto derivante dagli obblighi di cui all'art. 56 del
Codice per la fornitura del servizio di telefoni pubblici a pagamento
per   l'anno   2003   e'  giustificato  ai  fini  del  meccanismo  di
ripartizione nella misura di 9,2 milioni di euro.
  4.  Il  costo  netto  2003  derivante dagli obblighi previsti dagli
articoli 57  e  59  comma 2  del  Codice  per  la fornitura di misure
speciali  destinate  agli  utenti  disabili,  nonche'  per  garantire
l'accessibilita' delle tariffe e' giustificato ai fini del meccanismo
di ripartizione nella misura di 7,5 milioni di euro.
  5.  I vantaggi di mercato per l'anno 2003 sono giustificati ai fini
del meccanismo di ripartizione nella misura di 20,2 milioni di euro e
detratti  dal  costo netto complessivo degli obblighi derivanti dagli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2 del Codice.
  6.  Ai fini del finanziamento degli obblighi di servizio universale
per   l'anno   2003,   il   costo   netto   complessivo   di  cui  ai
commi precedenti,  tenuto  conto  dei  vantaggi di mercato, e' pari a
40,9  milioni di euro, cui e' aggiunto il costo della verifica pari a
0,16  milioni di euro, per un totale complessivo pari a 41 milioni di
euro.