IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, recante:
«Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed, in particolare, gli articoli 186,
225 e 227 del medesimo;
  Visto  l'art.  186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005
che  prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  viene
stabilita  la  misura  dei  diritti  di segreteria e delle tariffe da
corrispondere  rispettivamente  per  la  richiesta  e per i lavori di
copiatura,   di   riproduzione   e   di   estrazione   della  diversa
documentazione brevettuale;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n.  296 e, in particolare, il
comma 851  dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze   sono  istituiti  i  diritti  sui  brevetti  per  invenzione
industriale  e  per  i  modelli di utilita' e sulla registrazione dei
disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi di impresa;
  Ritenuto  necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti
per  invenzione  industriale  e  sulla  registrazione  di  disegni  e
modelli,  in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di
tempo a cui si riferiscono;
  Ritenuto,  inoltre,  necessario  fissare l'ammontare dei diritti di
mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per
il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di
scadenza originario;
  Ritenuto,  poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti
per  la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi
di impresa;
  Ritenuto,  altresi',  necessario stabilire la misura dei diritti di
segreteria  e  delle  tariffe da corrispondere rispettivamente per la
richiesta  e  per  i  lavori  di  copiatura,  di  riproduzione  e  di
estrazione della diversa documentazione brevettuale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Ammontare dei diritti
  I  diritti  sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli
di  utilita'  e  sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i
diritti  di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa sono
dovuti  nella  misura  indicata nella tabella A) allegata al presente
decreto.
  I   diritti   di   segreteria   e   le   tariffe  da  corrispondere
rispettivamente  per  la  richiesta  e  per i lavori di copiatura, di
riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale
sono  dovuti  nella  misura  indicata  nella  tabella  B) allegata al
presente decreto.