IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1  della legge del 17 luglio 2006, n.
233,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri;
  Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
che  all'art.  1, comma 863, nell'incrementare la dotazione del Fondo
per  le  aree  sottoutilizzate di un importo pari a 64.379 milioni di
euro  per  il  periodo  2007-2013, prevede che non meno del 30% delle
suddette  risorse  sia destinato al finanziamento di infrastrutture e
servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali;
  Considerato  che  il  comma 864  del  citato  art.  1  della  legge
finanziaria   2007  ribadisce  che  il  Quadro  strategico  nazionale
costituisce  la  sede  della  programmazione  unitaria  delle risorse
aggiuntive,  nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita'
individuate,  il  quadro  di  riferimento  della programmazione delle
risorse  ordinarie  in  conto  capitale,  fatte  salve  le competenze
regionali in materia;
  Considerato   che  il  predetto  comma 864  istituisce,  presso  il
Ministero dello sviluppo economico, con il ricorso alle risorse umane
strumentali  e  finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per lo
Stato,  una  Cabina  di  regia  per  gli interventi nel settore delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  composta dai rappresentanti delle
regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti;
  Considerato  che  la  predetta  Cabina  di  regia  dovra' garantire
l'unitarieta'   dell'impianto  programmatico  del  Quadro  strategico
nazionale  e favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative
risorse  finanziarie,  tenuto  anche  conto  delle  risorse ordinarie
disponibili per la copertura degli interventi;
  Visto   il  Quadro  strategico  nazionale,  di  seguito  denominato
semplicemente  QSN,  approvato  dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica in data 22 dicembre 2006;
  Considerato  inoltre  che  il suddetto QSN prevede cinque Programmi
operativi nazionali, tra cui il Programma operativo nazionale «reti e
mobilita»   a   titolarita'   di   un'Amministrazione  centrale,  che
rappresenta quindi l'Autorita' di gestione del programma;
  Tenuto  conto  che  per  i  Programmi  operativi nazionali, secondo
quanto   disciplinato   nel   QSN  al  capitolo  VI.2.4,  si  prevede
l'istituzione  di  un Comitato di indirizzo e di attuazione (CIA) che
affianca l'attivita' dell'Autorita' di gestione;
  Considerato che il piano finanziario del QSN destina alla priorita'
6 «Reti e collegamenti per la mobilita» un ingente volume di risorse,
riconducibili  all'intera  politica  regionale  unitaria (nazionale e
comunitaria);
  Considerato  che  lo  stesso  QSN,  nell'ambito  di tale priorita',
richiama  il rispetto della destinazione di almeno il 30% della spesa
ordinaria  al  Mezzogiorno  e  rileva  la  necessita' che la politica
regionale    unitaria   poggi   su   una   pianificazione   nazionale
strategico-operativa,  concertata  tra  Stato centrale e regioni, che
stabilisca  in  modo condiviso e trasparente le priorita' e definisca
tempi realistici per la progettazione e l'attuazione;
  Rilevata   pertanto   la   valenza  strategica  della  cooperazione
interistituzionale  tra  Stato  e  regioni per assicurare le predette
condizioni  e  per  garantire  un effettivo coordinamento dei diversi
segmenti  e  strumenti  delle  politiche  in atto nonche' dei diversi
attori coinvolti;
  Ritenuto di procedere all'istituzione della Cabina di regia per gli
interventi nel settore delle infrastrutture, anche immateriali, e dei
trasporti  ai  sensi  del  citato  comma 864,  secondo  i  criteri di
composizione  previsti  dalla  disposizione  stessa  ed assicurando i
necessari  supporti  tecnici  ed organizzativi per l'espletamento dei
compiti attribuiti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                           Cabina di regia

  1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, la Cabina di
regia  per  gli  interventi  nel  settore delle infrastrutture, anche
immateriali,   e  dei  servizi  di  trasporto,  di  cui  all'art.  1,
comma 864, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. La Cabina di regia costituisce, per il suddetto settore, la sede
di  confronto tra lo Stato e le regioni del Mezzogiorno per garantire
l'unitarieta'   dell'impianto  programmatico  del  Quadro  strategico
nazionale,  assicurando  in tale prospettiva il coordinamento fra gli
strumenti  di  programmazione  e attuazione delle politiche ordinarie
nazionali  e  regionali e quelli delle politiche promosse nell'ambito
della  programmazione  regionale unitaria della politica di coesione,
nonche'  l'ottimale  e  coordinato  utilizzo  delle  relative risorse
finanziarie.
  3.  Per  la  realizzazione  dell'obiettivo  di  cui al com-ma 2, la
Cabina   di   regia  assicura  il  raccordo  politico,  strategico  e
funzionale,   sulla   base   degli  indirizzi  fissati  nei  suddetti
programmi,   per   facilitare   un'efficace   integrazione   fra  gli
investimenti  promossi,  promuoverne l'accelerazione e garantirne una
piu'  stretta  correlazione con le istanze e le dinamiche di sviluppo
dei sistemi produttivi del Mezzogiorno.