LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 29 marzo 2007:
  Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3 recante le
«Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;
  Visto  l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
attribuisce  a  questa  Conferenza la facolta' di sancire accordi tra
Governo,  regioni e province autonome, in attuazione del principio di
leale   collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Vista   la  legge  17  agosto  2005  n.  174,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   acconciatore»,  che  demanda  alle  regioni  la
disciplina  della  citata attivita' professionale, la definizione dei
contenuti    tecnico-culturali    del    programmi    dei   corsi   e
l'organizzazione  degli  esami tecnico-pratici, previa determinazione
di criteri generali in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Vista  la  legge-quadro  in  materia di formazione professionale 21
dicembre 1978 n. 845;
  Viste  le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289
recanti  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno
2001   e  per  l'anno  2003,  di  istituzione  dello  0,30  ai  Fondi
interprofessionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
  Vista  la  Decisione  n.  2241/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del 15 dicembre 2004 relativa al «Quadro comunitario unico
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)»;
  Visto  il  decreto  legge  31  gennaio  2007,  n. 7 recante «Misure
urgenti   per   la   tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della
concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di
nuove imprese» ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  10  ottobre 2005 che ha
recepito  il  libretto  formativo del cittadino, previsto dall'art. 2
del  decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in
sede di Conferenza unificata in data 14 luglio 2005;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto  l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni il 18 febbraio
2000  per  la  costituzione  del  sistema nazionale di certificazione
delle competenze professionali;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale  n.  174  del  2001  sul  sistema  della certificazione delle
competenze nella formazione professionale;
  Visto   il   documento   «Standard   nazionali   di   competenze  e
certificazione.  Architettura  di sistema e ruolo istituzionale delle
Regioni»,   il   documento   «Standard   nazionali  di  competenze  e
certificazione.  Architettura  di sistema e ruolo istituzionale delle
Regioni» proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni
e  Province  Autonome  il 2 agosto 2002, e ripreso per una piu' ampia
revisione   e   condivisione   in   sede  tecnica  con  ANCI,  UPI  e
Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003;
  Visto  l'Accordo  in  Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni e
province    autonome   del   9   febbraio   2006   sull'Apprendistato
professionalizzante;
  Visto  il  documento  «Criteri  per  la  descrizione degli standard
professionali»  del 23 maggio 2006 a cura del Progetto interregionale
«Descrizione    e    certificazione   per   competenze   e   famiglie
professionali»;
  Visto il documento della Commissione europea (SEC (2005) 957 dell'8
luglio   2005)   «Verso   un  quadro  europeo  delle  qualifiche  per
l'apprendimento permanente (EQF)»;
  Vista  la  Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio   relativa  all'istituzione  di  un  Quadro  europeo  delle
qualifiche  per  l'apprendimento  permanente  (EQF),  adottato  dalla
Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479);
  Vista  la  nota  del  16  febbraio 2007, con la quale la Conferenza
delle  regioni  e delle province autonome ha trasmesso, unitamente ad
un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di
professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto;
  Vista  la  nota,  del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello
sviluppo  economico  ha  proposto alcune modifiche ed integrazioni al
testo dell'accordo;
  Considerato  che tali modificazioni sono state condivise, nel corso
dell'incontro  tecnico  del  14  marzo  2007,  dai rappresentanti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni;
  Vista  la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel
testo  riformulato  a  seguito di quanto concordato in sede tecnica e
diramato con nota del 15 marzo 2007;
  Acquisito,  nel  corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e
dei Presidenti delle regioni e province autonome;
                          Sancisce accordo:
tra  il  Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano
nei tennini di seguito riportati.
                              Premessa
  L'ambito  della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione
alla  professione  e  delle  modalita' di esercizio delle professioni
regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel piu' ampio contesto
del   ruolo   delle   regioni  e  province  autonome  in  materia  di
professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al
sistema  di  istruzione  e  formazione  e  lavoro,  nel  quadro delle
competenze   istituzionali   disegnate   dal  nuovo  Titolo  V  della
Costituzione.
  L'evoluzione  della  materia  delle  professioni regolamentate deve
considerare:
    il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro
per  la  definizione  di  una  architettura  nazionale  condivisa dai
sistemi  regionali,  pur  nel rispetto delle diverse competenze e dei
ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti;
    i   risultati   tecnico-metodologici  ottenuti  delle  regioni  e
province  autonome nell'ambito del Progetto interregionale competenze
e   che   hanno   gia'  guidato  i  lavori  in  materia  di  standard
professionali e formativi.
  Il  percorso avviato dalle regioni e province autonome, all'interno
del  Progetto  interregionale competenze e sintetizzato nel documento
tecnico  approvato  in  Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005),
prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale
per  l'integrazione  degli ambiti di Istruzione, formazione e lavoro,
nel  rispetto  del  ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette
materie delle regioni e del1e province autonome.
  In  tale  prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro
nazionale  di  standard  professionali, centrato sulla definizione di
figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di
istruzione  e  formazione  declinano  profili  e  percorsi formativi,
rispondenti alle esigenze del territorio.
  Il  presente  Accordo  e'  formalizzato  nel  rispetto del corretto
esercizio della competenza concorrente tra Stato e regioni nel quadro
della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello
standard   professionale  minimo  della  figura  dell'acconciatore  a
livello nazionale.
  L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce
il  punto  di  partenza  indispensabile  a  guidare  le  attivita' da
realizzare  nell'ambito  del  sistema  di  istruzione  - formazione -
lavoro,  come  risposta  ai  fabbisogni  territoriali  per il settore
produttivo dell'acconciatura.
                             Considerato
  L'importanza  di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico
«Sistema  nazionale degli standard», al fine di creare utili sinergie
e di valorizzare quanto gia' prodotto ed acquisito in materia;
  L'esigenza  di  definire  lo  standard  professionale per la figura
dell'acconciatore,  omogeneo  sul  territorio nazionale e riferimento
condiviso tra regioni e province autonome;
  L'esigenza   di   assicurare   il  riconoscimento  e  la  mobilita'
professionale  della  figura  dell'acconciatore abilitato sull'intero
territorio  nazionale, nonche' nel territorio dell'unione europea, in
conformita'  ai  diritti  di  stabilimento  e  libera prestazione dei
servizi professionali;
  La  garanzia  che  nell'esame di abilitazione professionale vengano
verificate,  secondo  standard  professionali  condivisi  su tutto il
territorio   nazionale,   le   competenze   richieste   dal  contesto
produttivo;
  La   rilevanza   dello   standard  professionale  ai  fini  di  una
programmazione  dell'offerta  formativa rispondente alle esigenze del
mercato del lavoro;
  La   necessita'   dello   standard   professionale  ai  fini  della
programmazione  di  percorsi  formativi  coerenti  con  le  normative
vigenti   nei   rispettivi  sistemi  di  formazione  professionale  e
finalizzati   al   conseguimento  della  qualifica  professionale  di
«Acconciatore»;
                               Art. 1.
                             Definizione
  L'acconciatore  e'  la  figura  professionale  che,  in possesso di
un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle regioni e
province  autonome,  esegue  i  trattamenti  ed  i servizi di propria
competenza.