IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Vista  la  direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti i
prodotti da costruzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  87  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n. 74 del 29 marzo 2007, recante prestazioni di
resistenza  al  fuoco  delle  costruzioni nelle attivita' soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del  7 maggio  1998,  recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del  7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16 febbraio  1982,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98
del  9 aprile  1982,  concernente  la  determinazione delle attivita'
soggette alle visite di prevenzione incendi;
  Acquisito  il  parere del Comitato centrale tecnico scientifico per
la  prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
  Rilevata  la  necessita'  di  emanare  direttive  per  l'attuazione
dell'approccio  ingegneristico  alla sicurezza antincendio al fine di
disciplinare  ed  uniformare  le  modalita'  di  impiego del processo
prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  decreto  definisce  gli  aspetti  procedurali e i
criteri  da  adottare per valutare il livello di rischio e progettare
le  conseguenti  misure  compensative,  utilizzando, in alternativa a
quanto  previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
l'approccio  ingegneristico  alla  sicurezza  antincendio, al fine di
soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.