Con  provvedimento  del 29 novembre 2006 (1) la Banca d'Italia ha
emanato disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia
di  trattamento  del contante volte a recepire le indicazioni fornite
dalla  Banca Centrale Europea in materia di ricircolo delle banconote
il  16 dicembre  2004  («Ricircolo delle banconote in euro: quadro di
riferimento  per  l'identificazione  dei  falsi  e  la  selezione dei
biglietti  non  piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e
di tutte le categorie professionali che operano con il contante»).
    Oggetto  di  tali  disposizioni e' l'attivita' di trattamento del
contante  sia  da  parte  degli intermediari (banche e Poste Italiane
s.p.a.),  sia  da  parte delle societa' di servizi (societa' che, per
conto di un intermediario, effettuano le operazioni di autenticazione
e  di  selezione  delle  banconote). L'osservanza delle disposizioni,
oltre  a incentivare l'utilizzo da parte del pubblico degli sportelli
bancari  automatici,  consente  agli  intermediari  di  minimizzare i
rischi legali e di reputazione connessi all'eventuale erogazione alla
clientela  di  banconote  false  o  di  qualita' tale da non renderle
idonee alla circolazione.
    Con  le  presenti  disposizioni  di  vigilanza - emanate ai sensi
dell'art.  53,  comma 1, lettera d), del testo unico bancario e della
delibera attuativa del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 2 agosto 1996 - si individuano le cautele organizzative
e  i  controlli  sull'adeguatezza  del  servizio  a cui le banche che
esternalizzano,  in  tutto  o  in parte, il trattamento del contante,
devono attenersi.
    In particolare, le banche devono porre specifica attenzione nella
valutazione   delle   capacita'   professionali   e  dell'adeguatezza
organizzativa  del  soggetto  esterno  incaricato del trattamento del
contante,  accertando  che  il  medesimo  rispetti le disposizioni in
materia  di  autenticazione  e selezione buono/logoro delle banconote
contenute  nel  citato  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del 29
novembre  2006,  avuto  riguardo,  in  particolare,  all'utilizzo  di
apparecchiature  conformi  alle  previsioni dell'art. 3, comma 1, del
provvedimento stesso.
    La  banca  committente  formalizza  il  rapporto  con il soggetto
incaricato attraverso un contratto concluso in forma scritta che, nel
fissare  adeguati  standard qualitativi del servizio, deve prevedere,
tra l'altro:
      l'obbligo   di   attenersi  alle  disposizioni  riguardanti  la
specifica materia, con particolare riguardo all'utilizzo esclusivo di
apparecchiature conformi alla disciplina richiamata in premessa;
        la  possibilita'  per  le banche di verificare la performance
del  servizio  reso  e  di richiedere eventuali misure correttive. Il
contratto deve stabilire che, laddove emergano elementi di criticita'
in  ordine  all'output  di  selezione,  sia possibile l'accesso della
banca  anche  congiuntamente  a  esperti della Banca d'Italia per una
piu' compiuta valutazione delle apparecchiature utilizzate;
        il  diritto  per  la  banca di recedere, senza penalita', nel
caso   in  cui  la  controparte  violi  reiteratamente  gli  obblighi
contrattuali.
    Le  suddette  disposizioni  si  applicano  anche a Poste italiane
S.p.a.,  relativamente  all'attivita'  di  Bancoposta,  in  forza del
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, come
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 novembre
2002, n. 298.
    Le  presenti  disposizioni entrano in vigore il giorno successivo
alla  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.  Gli  intermediari  adottano  le  opportune  iniziative per
adeguare  alla prima occasione utile i contratti di esternalizzazione
del  trattamento  del  contante  gia'  in  essere  a  tale  data alle
disposizioni  contenute  nel  presente provvedimento e, in ogni caso,
entro il 31 dicembre 2010.
      Roma, 4 maggio 2007
                                               Il Governatore: Draghi

      (1)  Cfr.  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 286
del  9 dicembre  2006. L'art. 5, secondo capoverso, del provvedimento
del  29 novembre  2006 e' stato modificato con provvedimento del sig.
Governatore  del 5 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  41  del  19 febbraio 2007) per prorogare, dal 31 dicembre 2007 al
31 dicembre   2010,   il   termine   del   periodo   transitorio  per
l'adeguamento da parte degli intermediari e delle societa' di servizi
delle  procedure e delle attrezzature alle disposizioni contenute nel
suddetto provvedimento del 29 novembre 2006.