IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista   la   legge   29 dicembre   1993,   n.  580  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito  dall'art.  17  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, il
quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da  parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le  modalita'  di  cui  al  comma 4  stesso art. 17, ivi compresi gli
importi  minimi  che  comunque  non possono essere inferiori a quelli
dovuti  in  base  alla  normativa  vigente alla data di entrata della
citata  legge  23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonche' gli
importi  dei  diritti  dovuti  in misura fissa. Con lo stesso decreto
sono  altresi'  determinati  gli importi del diritto applicabili alle
unita' locali;
  Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge  29 dicembre  1993,  n.  580 come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  comma 4  lettera c) dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993,  n.  580  come  sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488  il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario  delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali  fissi  per  le  imprese  iscritte  o  annotate nella sezione
speciale  del  Registro  delle  imprese  e  mediante  applicazione di
diritti  commisurati  al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
concernente  l'attuazione  della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio  permanente  della  professione  di avvocato in uno Stato
membro  diverso  da  quello  in  cui  e' stata acquisita la qualifica
professionale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, in materia di
istituzione del Registro delle imprese;
  Visto  l'art.  44,  comma 2,  della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
cosi'  come  modificato  dall'art.  12  del decreto legge 30 dicembre
2005,  n.  273  e dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre
2006,  n. 300 il quale stabilisce che le disposizioni contenute nella
lettera d)  del  comma 4  dell'art.  18 della citata legge n. 580 del
1993  e  successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007;
  Visto   l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme
in materia di Registro delle imprese;
  Tenuto  conto  della situazione economica generale e della politica
adottata dal Governo, diretta al contenimento della spesa pubblica;
    Considerato   che   anche  il  sistema  camerale  e'  chiamato  a
partecipare  alla  realizzazione  del  programma  del Governo per una
riduzione degli oneri a carico delle imprese;
  Sentite,  ai  sensi  dell'art.  18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580,   l'Unione   italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  e  le  organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio  da  ogni  impresa  iscritta o annotata nel Registro di cui
all'art.  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2007,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.