IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  18 gennaio  2005,  n.  59  recante
«Attuazione   integrale   della   direttiva  96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e in particolare
l'art.  4,  comma  1  che  prevede  l'emanazione  di  linee guida per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili,  nonche'  che  l'autorizzazione integrata ambientale sia
rilasciata,  tra  l'altro,  nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione  integrata  secondo  le  disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre
2002)  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del decreto legislativo n.
372/1999;
  Acquisiti  gli  elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto,  predisposti  dalla  commissione  istituita  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 302
del  27 dicembre  2002)  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2 del decreto
legislativo n. 372/1999;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Emanazione  delle  linee  guida  per  l'individuazione delle migliori
                        tecniche disponibili
  1. Ai   sensi   dell'art.  4,  comma  1  e  2  decreto  legislativo
18 febbraio  2005,  n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri
specifici  per  l'individuazione  e  l'utilizzazione  delle  migliori
tecniche  disponibili,  per  gli impianti esistenti che esercitano le
attivita'  rientranti  nelle  categorie  descritte  ai seguenti punti
dell'allegato I del medesimo decreto:
    3.3.  impianti  per  la  fabbricazione  del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno;
    3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
desiinati  alla  produzione  di  fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
    3.5.  impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura.   in   particolare   tegole,  mattoni,  mattoni  refrattari,
piastrelle,  gres,  porcellane,  con  una  capacita' di produzione di
oltre  75  tonnellate  al  giorno  e/o  con  una  capacita'  di forno
superiore  a  4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a
300 kg/m3.
  Tali  linee  guida, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riportate in allegato.
  2. Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio,  relativamente  alle  categorie  di attivita' citate al
comma 1,  le  linee  guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi  di  monitoraggio  gia'  emanate  per le attivita' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato  I  del  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 372 con
decreto  del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.