IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  18 gennaio  2005,  n.  59, recante
"Attuazione   integrale   della   direttiva  96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare
l'art.  4,  comma  1  che  prevede  l'emanazione  di  linee guida per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili,  nonchÕ  che  l'autorizzazione  integrata ambientale sia
rilasciata,  tra  l'altro,  nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione  integrata  secondo  le  disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e  della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre
2002)  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del decreto legislativo n.
372/1999;
  Acquisiti  gli  elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto,  predisposti  dalla  commissione  istituita  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  302  del  27 dicembre  2002)  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 372/1999;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Emanazione  delle  linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
                 delle migliori tecniche disponibili

  Ai   sensi  dell'art.  4,  commi 1  e  2  del  decreto  legislativo
18 febbraio  2005,  n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri
specifici  per  l'individuazione  e  l'utilizzazione  delle  migliori
tecniche  disponibili,  per  gli impianti esistenti che esercitano le
attivitA'  rientranti  nelle  categorie  descritte  ai seguenti punti
dell'allegato I del medesimo decreto:
    5.1.  Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di  rifiuti
pericolosi,  della  lista  di  cui  all'art.  1,  paragrafo 4,  della
direttiva  91/689/CEE  quali  definiti  negli  allegati  II  A e II B
(operazioni  R  1,  R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e
nella   direttiva  75/439/CEE  del  Consiglio,  del  16 giugno  1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitA' di oltre 10
tonnellate al giorno;
    5.2.  Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella   direttiva   89/369/CEE  del  Consiglio,  dell'8 giugno  1989,
concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento atmosferico provocato
dai  nuovi  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti urbani, e nella
direttiva  89/429/CEE  del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la  riduzione  dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di  incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitA' superiore a 3
tonnellate all'ora;
    5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti  nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacitA' superiore a 50 tonnellate al giorno.
  Tali  linee  guida, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riportate in allegato.
  Per  criteri  di  tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio  relativamente  alle  categorie  di  attivitA' citate al
comma  1,  le  linee guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi  di  monitoraggio  giA'  emanate  per le attivitA' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato  I  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
decreto  del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.