IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra Wang Fang, nata a Hunan
(Cina)   il  23  novembre  1974,  cittadina  cinese,  ha  chiesto  il
riconoscimento  del  diploma  di  parrucchiera  conseguito  presso il
Dipartimento per il lavoro e le assicurazioni sociali della provincia
dello Hunanil giorno 27 maggio 2001, al fine dell'esercizio in Italia
della  attivita' di acconciatrice cosi' come disciplinata dalla legge
23 dicembre 1970, n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115, e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita o,
alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per
la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i
suoi  contenuti formativi, riconducibili ai titoli di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del citato d.lgs. n. 319/1994, e cioe' ai titoli
«specificatamente  orientati  all'esercizio  di  una  professione», e
pertanto idonei all'esercizio delle attivita' di acconciatrice, senza
alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:

  1.  Alla  sig.ra  Wang  Fang,  nata  il 23 novembre 1974, cittadina
cinese  e'  riconosciuto il certificato di abilitazione professionale
di  cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia
dell'attivita'  di  acconciatrice  ai  sensi  della legge 25 dicembre
1970,  n.  1142,  e non si ritiene necessario applicare alcuna misura
compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di
studio prodotto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2007
                                       Il direttore generale: Bianchi