IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocita'; Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi; Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari; Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita'; Decreta: Art. 1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocita» ovvero «rilevamento elettronico della velocita», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocita» ovvero «rilevamento velocita». 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.