IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  142  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
  Visto  l'art.  3,  comma l,  lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale   per   il   rilevamento   della   velocita'  devono  essere
preventivamente  segnalate  e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli  o  di  dispositivi  di segnalazione luminosi, conformemente
alle  norme  stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada,  le  cui  modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
  Visti  gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  che  disciplinano  rispettivamente  i segnali verticali e i
segnali luminosi;
  Visti  gli  articoli 77,  78,  79,  80,  81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano   la   segnaletica   verticale  e  i  segnali  luminosi
particolari;
  Considerato  che  l'art.  3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale,  e  quindi  le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi  di  rilevamento  mobili  destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  postazioni  di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
    a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
    b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
    c) con   dispositivi   di  segnalazione  luminosi  installati  su
veicoli.
  2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono  essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e  colore  di  fondo  propri  del  tipo  di  strada sul quale saranno
installati.   Sul   pannello   deve   essere  riportata  l'iscrizione
«controllo    elettronico   della   velocita»   ovvero   «rilevamento
elettronico della velocita», eventualmente integrata con il simbolo o
la  denominazione  dell'organo  di  polizia  stradale  che  attua  il
controllo.
  3.  I  segnali  stradali  luminosi  a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che  consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
  4.  I  dispositivi  di  segnalazione  luminosi  di  cui al comma 1,
lettera c),  sono  installati  a  bordo  di veicoli in dotazione agli
organi  di  polizia  stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi  luminosi,  anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui  al  comma 2.  Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere  contenute  su una sola riga nella forma sintetica: «controllo
velocita» ovvero «rilevamento velocita».
  5.  Si  applicano  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  degli
articoli 77,  78,  79,  80,  81,  82,  124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.