IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
IL   MINISTRO   PER  LE  RIFORME  E  LE  INNOVAZIONI  NELLA  PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE
                                  e
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626  e in
particolare   l'articolo 70,   comma 9,   e  l'articolo 17,  comma 1,
lettera d),  che  prevedono  rispettivamente  la  determinazione  dei
modelli  e  delle  modalita'  di  tenuta  del registro delle cartelle
sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e
l'istituzione da parte del medico competente della cartella sanitaria
e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  recante  il  Codice  in materia di protezione dei dati
personali, ed in particolare l'articolo 20;
  Sentita  la  Commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli  infortuni  e  l'igiene  del lavoro di cui all'articolo 393 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel
testo    sostituito    dall'articolo 26   del   decreto   legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Sentito  il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso
dalla  sezione  consultiva  per gli atti normativi nella adunanza del
4 maggio 2000 e il parere del 16 aprile 2007;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  n.  100.1/1667-G/1956,  dell'11 maggio 2007, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
              Ambito, finalita' e campo di applicazione

  1. Il  regolamento  si  applica  ai settori di attivita' pubblici o
privati  rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
  2. I  dati  relativi  agli  accertamenti  sanitari e la conseguente
registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di
cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per
le finalita' di igiene e sicurezza del lavoro.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del Testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - Il  testo  dell'art.  70, e dell'art. 17, del decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626 (Attuazione delle
          direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
          90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
          95/63/CE,    97/42/CE,    98/24/CE,   99/38/CE,   99/92/CE,
          2001/45/CE,   2003/10/CE   e   2003/18/CE   riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante  il  lavoro),  pubblicato  nelle Gazzette Ufficiali
          12 novembre 1994, n. 265, S.O., e' il seguente:
              «Art.    70 (Registro   di   esposizione   e   cartelle
          sanitarie). - 1. I  lavoratori  di  cui  all'art.  69  sono
          iscritti  in  un  registro  nel  quale  e'  riportata,  per
          ciascuno  di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno
          o    mutageno   utilizzato   e,   ove   noto,   il   valore
          dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito
          ed  aggiornato  dal  datore di lavoro che ne cura la tenuta
          per  il  tramite del medico competente. Il responsabile del
          servizio   di   prevenzione  ed  i  rappresentanti  per  la
          sicurezza hanno accesso a detto registro.
              2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
          cui  all'art.  69,  provvede  ad istituire e aggiornare una
          cartelle sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda
          o  l'unita'  produttiva sotto la responsabilita' del datore
          di lavoro.
              3. Il   datore   di   lavoro   comunica  ai  lavoratori
          interessati,   su   richiesta,   le   relative  annotazioni
          individuali  contenute  nel  registro  di cui al comma 1 e,
          tramite   il  medico  competente,  i  dati  della  cartella
          sanitaria e di rischio.
              4. In  caso  di  cessazione  del rapporto di lavoro, il
          datore  di  lavoro  invia  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione  e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
          sanitaria   e   di   rischio   del  lavoratore  interessato
          unitamente   alle  annotazioni  individuali  contenute  nel
          registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
              5. In  caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il
          datore  di  lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e
          le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
              6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di
          cui  al  comma 1  e le cartelle sanitarie e di rischio sono
          conservate  dal  datore di lavoro almeno fino a risoluzione
          del  rapporto  di  lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
          dalla  cessazione  di  ogni  attivita' che espone ad agenti
          cancerogeni o mutageni.
              7. I    registri   di   esposizione,   le   annotazioni
          individuali  e  le  cartelle  sanitarie  e  di rischio sono
          custoditi   e   trasmessi   con  salvaguardia  del  segreto
          professionale e del trattamento dei dati personali.
              8. Il  datore  di  lavoro,  in  caso di esposizione del
          lavoratore  ad  agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto
          ai commi da 1 a 7:
                a) consegna  copia  del  registro  di  cui al comma 1
          all'ISPESL   ed  all'organo  di  vigilanza  competente  per
          territorio,  e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni
          qualvolta  i  medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
          intervenute;
                b) consegna,  a  richiesta, all'Istituto superiore di
          sanita' copia del registro di cui al comma 1;
                c) in  caso  di cessazione di attivita' dell'azienda,
          consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
          vigilanza competente per territorio;
                d) in  caso  di assunzione di lavoratori che hanno in
          precedenza  esercitato  attivita' con esposizione ad agenti
          cancerogeni,  il  datore  di lavoro chiede all'ISPESL copia
          delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
          al  comma 1,  nonche'  copia  della cartella sanitaria e di
          rischio,  qualora  il  lavoratore non ne sia in possesso ai
          sensi del comma 4.
              9. I  modelli  e  le modalita' di tenuta del registro e
          delle  cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
          decreto  del  Ministro  delle  sanita',  di  concerto con i
          Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del lavoro e della
          previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva
          permanente.
              10. L'ISPESL  trasmette  annualmente al Ministero della
          sanita'  dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
          di  cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
          regioni.».
              «Art.   17 (Il   medico   competente). - 1. Il   medico
          competente:
                a) collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il
          servizio  di  prevenzione  e  protezione di cui all'art. 8,
          sulla  base  della specifica conoscenza dell'organizzazione
          dell'azienda   ovvero   dell'unita'   produttiva   e  delle
          situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
          delle  misure  per la tutela della salute e dell'integrita'
          psico-fisica dei lavoratori;
                b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
          16;
                c) esprime  i  giudizi  di  idoneita'  alla  mansione
          specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
                d) istituisce   ed   aggiorna,   sotto   la   propria
          responsabilita',   per   ogni   lavoratore   sottoposto   a
          sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
          da  custodire  presso  il datore di lavoro con salvaguardia
          del segreto professionale;
                e) fornisce    informazioni    ai    lavoratori   sul
          significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
          e,  nel  caso  di esposizione ad agenti con effetti a lungo
          termine,  sulla  necessita'  di  sottoporsi ad accertamenti
          sanitari   anche  dopo  la  cessazione  dell'attivita'  che
          comporta  l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza;
                f) informa  ogni lavoratore interessato dei risultati
          degli  accertamenti  sanitari  di  cui alla lettera b) e, a
          richiesta   dello   stesso,   gli   rilascia   copia  della
          documentazione sanitaria;
                g) comunica,  in  occasione  delle  riunioni  di  cui
          all'art.   11,   ai  rappresentanti  per  la  sicurezza,  i
          risultati  anonimi  collettivi degli accertamenti clinici e
          strumentali   effettuati   e   fornisce   indicazioni   sul
          significato di detti risultati;
                h) congiuntamente  al  responsabile  del  servizio di
          prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
          lavoro   almeno   due   volte  all'anno  e  partecipa  alla
          programmazione    del    controllo   dell'esposizione   dei
          lavoratori   i   cui   risultati   gli   sono  forniti  con
          tempestivita'  ai  fini  delle  valutazioni e dei pareri di
          competenza;
                i) fatti  salvi  i  controlli  sanitari  di  cui alla
          lettera b),   effettua  le  visite  mediche  richieste  dal
          lavoratore  qualora  tale  richiesta sia correlata a rischi
          professionali;
                l) collabora   con   il   datore   di   lavoro   alla
          predisposizione  del  servizio  di  pronto  soccorso di cui
          all'art. 15;
                m) collabora    all'attivita'    di    formazione   e
          informazione di cui al capo VI.
              2. Il  medico  competente  puo' avvalersi, per motivate
          ragioni,  della collaborazione di medici specialisti scelti
          dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
              3. Qualora   il  medico  competente,  a  seguito  degli
          accertamenti   di  cui  all'art.  16,  comma 2  esprima  un
          giudizio  sull'inidoneita'  parziale  o temporanea o totale
          del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro
          e il lavoratore.
              4. Avverso  il  giudizio  di  cui al comma 3 e' ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni dalla data di comunicazione
          del    giudizio    medesimo,    all'organo   di   vigilanza
          territorialmente  competente  che  dispone,  dopo eventuali
          ulteriori  accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o la
          revoca del giudizio stesso.
              5. Il  medico  competente  svolge  la  propria opera in
          qualita' di:
                a) dipendente  da  una  struttura  esterna pubblica o
          privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
          dei compiti di cui al presente capo;
                b) libero professionista;
                c) dipendente del datore di lavoro.
              6. Qualora  il  medico  competente  sia  dipendente del
          datore  di  lavoro,  questi  gli  fornisce  i  mezzi  e gli
          assicura  le  condizioni  necessarie per lo svolgimento dei
          suoi compiti.
              7. Il  dipendente  di  una  struttura pubblica non puo'
          svolgere l'attivita' di medico competente, qualora esplichi
          attivita' di vigilanza.».
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e  4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) reca:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Il   testo   dell'art.  20  del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali), e' il seguente:
              «Art.  20 (Principi applicabili al trattamento dei dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2. Nei  casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3. Se  il  trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2 il trattamento dei dati sensibili. Il
          trattamento  e'  consentito  solo  se  il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4. L'identificazione  dei  tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              - Il  testo  dell'art.  393  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547  (Norme per la
          prevenzione degli infortuni sul lavoro), reca:
              «Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
          e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale
          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
                a) cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
          del  lavoro,  laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
          chirurgia e uno in chimica o fisica;
                b) il   direttore   e  tre  funzionari  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
                c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
                d) il  direttore  generale  competente  del Ministero
          della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
          Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;
          difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
          ambiente  e  della Presidenza del Consiglio dei Ministri --
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari
          regionali;
                e) sei   rappresentanti   delle  regioni  e  province
          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
                f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
          ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
          Istituto italiano di medicina sociale;
                g) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
                h) otto  esperti  nominati  dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche
          dell'artigianato   e   della   piccola   e  media  impresa,
          maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                i) un  esperto  nominato  dal  Ministro  del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni    sindacali    dei    dirigenti   d'azienda
          maggiormente   rappresentative   a  livello  nazionale.  Ai
          predetti  componenti, per le riunioni o giornate di lavoro,
          non  spetta  il  gettone  di presenza di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 gennaio  1956,  n.  5,  e
          successive modificazioni.
              2. Per  ogni  rappresentante  effettivo e' designato un
          membro supplente.
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione  puo'
          istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina
          la composizione e la funzione.
              4. La   commissione  puo'  chiamare  a  far  parte  dei
          comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
          anche  su  designazione  delle  associazioni professionali,
          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
          materie trattate.
              5. Le   funzioni   inerenti   alla   segreteria   della
          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              6. I componenti della commissione consultiva permanente
          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
          organismi competenti e durano in carica tre anni.».
              - Il   testo  dell'art.  26  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:
              «Art.  26 (Commissione  consultiva  permanente  per  la
          prevenzione     degli     infortuni    e    l'igiene    del
          lavoro). - 1. Sostituisce    l'art.    393,   decreto   del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
              2. Sostituisce l'art. 394, decreto del Presidente della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
              3. L'art.   395   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' soppresso.».
          Nota all'art. 1:
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.