IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto  legislativo  n.  164/00)  ed  in  particolare l'art. 18, che
stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
  Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero,  in  caso  di  crisi  del  mercato
dell'energia  o  di gravi rischi per la sicurezza della collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Considerato  che,  in  base alla attuale situazione del sistema del
gas caratterizzato da un aumento dei consumi ed un contemporaneo calo
della  produzione  nazionale,  a  cui non ha fatto seguito un aumento
della  capacita'  di approvvigionamento dall'estero, tramite gasdotti
esteri  di  importazione  e  terminali  di  rigassificazione  di GNL,
potrebbero  verificarsi  nuove  situazioni  di  emergenza  in caso di
situazioni climatiche particolarmente rigide;
  Considerato  che  le  condizioni  critiche di esercizio del sistema
nazionale  del  gas  naturale che vengano a determinarsi a seguito di
eventi  estranei  alla  normale gestione, quali condizioni climatiche
avverse  o  avarie  in importanti componenti, impongono l'adozione di
decisioni  rapide,  finalizzate  al  mantenimento del sistema nel suo
regolare   equilibrio   di   funzionamento,  e  predefinite  per  una
tempestiva  attivazione in caso di necessita', ad evitare che ritardi
attuativi   conducano   l'esercizio   del   sistema  su  un  percorso
irreversibile;
  Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi periodo dell'anno,
situazioni  critiche  di  esercizio  del  sistema  nazionale  del gas
determinino  un  deficit  globale  di  sistema  tra  disponibilita' e
fabbisogno  di  gas  naturale  che  non possa essere colmato mediante
l'incremento degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di
gas,  sono  risolutivi  gli  interventi,  nell'interesse  di  tutti i
soggetti  coinvolti  nel sistema del gas, finalizzati a consentire la
continuita'   di  esercizio  del  sistema,  da  attuare  mediante  il
contenimento  dei  consumi  fino a concorrenza del deficit risultante
privo di copertura;
  Considerato che la continuita' di funzionamento del sistema del gas
costituisce  un vantaggio per tutti i clienti finali, da cui consegue
l'opportunita'  di  coinvolgere  detti  clienti nella fornitura di un
contributo  al contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella
misura  in  cui  possono  contribuire  al  contenimento effettivo dei
consumi  di  gas,  secondo  esigenza,  e  con  modalita' misurabili e
gestibili a livello giornaliero;
  Considerata  l'opportunita'  di  introdurre  una metodologia per il
contenimento  dei  consumi  di  gas in caso di condizioni critiche di
esercizio,  che consenta di raccogliere contributi dai clienti finali
sopra   indicati   e   che  risulti  compatibile  con  le  rispettive
possibilita' di intervento, da attuare mediante:
    corrispettivi  a carico di tutti i clienti finali destinati ad un
fondo per il contenimento dei consumi; ed,
    una  procedura  che preveda, in caso di applicazione di procedure
di  emergenza,  l'obbligo  del  contenimento dei consumi a carico dei
clienti  industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto e
caratterizzati  da  rilevazione  (o  registrazione)  giornaliera  dei
prelievi;
  Considerata l'opportunita' di prevedere corrispettivi differenziati
commisurati con la disponibilita' di intervento, nonche' incentivi da
riconoscere a consuntivo per promuovere la partecipazione effettiva e
penali da applicare in esito di eventuali mancati adempimenti;
  Considerato   il  parere  favorevole  sulle  misure  contenute  nel
presente  decreto  espresso  dal  Comitato  tecnico  di  emergenza  e
monitoraggio  del  sistema  del gas (di seguito: il Comitato), di cui
all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26
settembre 2001, nella riunione del 12 luglio 2007;
  Considerato   il   parere  espresso  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica  ed  il  gas (di seguito: l'Autorita) in merito al presente
decreto;
  Ritenuto  di  condividere  le  osservazioni  dell'Autorita',  senza
tuttavia  introdurre l'esplicita possibilita' per i clienti finali di
indicare  periodi  determinati  per  l'offerta  di  contenimento  dei
consumi,  in  quanto  gia'  perseguibile mediante l'adesione in forma
associata  secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma 7,
mantenendo altresi', al fine di evitare comportamenti opportunistici,
la  previsione,  in caso di ricorso alla seconda linea di intervento,
di  una richiesta pro quota di contenimento a tutti indistintamente i
clienti obbligati, lasciando comunque la facolta' ai clienti di prima
linea  di  contenere i propri consumi anche oltre i quantitativi loro
richiesti o dagli stessi precisati;
  Ritenuto  necessario  ed urgente emanare disposizioni per garantire
la  tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei
consumi  per  ristabilire  il  necessario equilibrio tra fabbisogno e
disponibilita'  del  sistema  nazionale  del  gas  in  caso dovessero
presentarsi condizioni critiche di esercizio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

      Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

  1.   Ciascun  cliente  finale  utilizzatore  di  gas  naturale  per
qualsivoglia  uso  ha  l'obbligo  di  contribuire al contenimento dei
consumi  di  gas  per  far fronte ad una disponibilita' di immissione
insufficiente a soddisfare il fabbisogno della globalita' dei clienti
finali  in condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del
gas.
  2.  A  seconda della classe di appartenenza del cliente finale come
precisata  all'art. 2, il contributo e' a solo titolo oneroso oppure,
in  caso  di  applicazione  di  procedure  di emergenza approvate con
decreto  del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28,
comma  2, del decreto legislativo n. 164/00, anche a titolo effettivo
mediante   il   contenimento   dei  propri  consumi.  La  durata  del
contenimento a titolo effettivo dei consumi di gas e' in funzione del
tipo  di  emergenza  e puo' essere di una o piu' settimane, anche non
consecutive,   nel   caso   di  emergenza  climatica,  e  di  periodi
continuativi piu' estesi nel caso di emergenza da altre origini.
  3.  Nei  casi  in  cui  e'  previsto  anche  il contributo a titolo
effettivo  di  cui al comma 2, si applicano premi a consuntivo per la
remunerazione   dei   comportamenti   ottemperanti   all'obbligo   di
contenimento dei consumi e penali in esito di eventuali inadempienze.