IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di «Conversione
in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210,  recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»;
  Visto  l'art.  86,  comma 10,  del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla «Attuazione
delle  deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
  Visto  l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo
10 settembre  2003,  n.  276,  con il quale vengono definiti gli enti
bilaterali  come  «organismi  costituiti  a  iniziativa di una o piu'
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
mercato  del  lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva»;
  Visto   il  decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163  ed  in
particolare  l'art.  38  del  citato  decreto secondo il quale «resta
fermo,  per  l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione
di  regolarita'  contributiva  di  cui  all'art. 2, del decreto-legge
25 settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n.  266  e  di  cui  all'art.  3,  comma 8,  del  decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che  prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione
delle  modalita'  di rilascio e dei contenuti analitici del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC);
  Viste  la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare
INAIL  n.  38  del  25 luglio  2005 e le direttive del Comitato della
bilateralita'  del  1° marzo  2005,  17 marzo  2005,  30 marzo 2005 e
14 ottobre 2005;
  Considerata  l'esigenza  di  una disciplina uniforme in ordine alle
modalita'  di  rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico
di  Regolarita'  Contributiva  (DURC),  sia  per  la  concessione  di
agevolazione  «normative  e  contributive»,  sia  per  gli appalti di
lavori  servizi  e  forniture  pubbliche  che  per  i  lavori privati
dell'edilizia,  nonche'  per  la  fruizione di benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria;
  Sentiti   gli   Istituti   previdenziali   e   le   parti   sociali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  negli
incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Soggetti obbligati

  1.  Il  possesso  del  Documento  Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC)  e'  richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione
sociale previsti dall'ordinamento nonche' ai fini della fruizione dei
benefici  e  sovvenzioni  previsti  dalla  disciplina comunitaria. Ai
sensi  della vigente normativa il DURC e' inoltre richiesto ai datori
di  lavoro  ed  ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di
appalto  di  opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.