IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  1,  comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che,  nell'ambito  del processo di armonizzazione al regime generale,
prevede   l'abrogazione,   con   decorrenza   dal   1° gennaio  2005,
dell'allegato  B  al  regio  decreto  8 gennaio  1931,  n.  148, e la
conseguente  applicazione,  per  i  lavoratori  addetti  ai  pubblici
servizi  di  trasporto  rientranti  nell'ambito  di  applicazione del
citato  regio  decreto,  dei  trattamenti  economici previdenziali di
malattia  secondo  le  norme,  le modalita' e i limiti previsti per i
lavoratori   del  settore  industria,  con  eventuale  erogazione  di
trattamenti   aggiuntivi  secondo  la  contrattazione  collettiva  di
categoria;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n.  47,  il  quale,
all'art.  23,  autorizza,  al  fine  di  assicurare  il  rinnovo  del
contratto  collettivo  relativo  al  settore  del  trasporto pubblico
locale,  la  spesa  di  euro  337.500.000  per  l'anno 2004 e di euro
214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;
  Visto  il  decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art.
1,  comma 2,  autorizza,  al  fine di assicurare il rinnovo del primo
biennio  del  contratto  collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto  pubblico  locale,  la spesa di 260 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2005;
  Visto  l'art.  1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate
dagli  importi  di  cui al predetto dell'art. 23 del decreto-legge n.
355  del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16
del  2005,  sono  destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli
oneri  derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  il  secondo  periodo dell'art. 1, del citato comma 273 della
legge n. 266 del 2005, il quale dispone che, con decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, da emanarsi entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della predetta legge, sono
quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le
modalita' di riparto delle somme;
  Tenuto  conto  degli  accordi  sindacali  nazionali stipulati dalle
associazioni  datoriali  e dalle organizzazioni sindacali con i quali
sono  stati  definiti  i  trattamenti  di  malattia da riconoscere al
personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con i quali
sono  stati  istituiti  il  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale ed il Ministero dei trasporti;
  Considerata  l'urgenza  di provvedere al trasferimento alle aziende
di trasporto pubblico locale delle risorse finanziarie destinate alla
copertura   dei   maggiori   costi   derivanti   dai  predetti  oneri
contrattuali;
  Ritenuto  che,  per  procedere al riparto delle somme eventualmente
residuate  occorre disporre degli elementi indispensabili concernenti
le   Aziende   interessate   attraverso   l'acquisizione   di  schede
predisposte a tale scopo;
  Visto  il  comunicato  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre
2006, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende
del  trasporto  pubblico locale, necessari per la quantificazione dei
maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art.
1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;
  Rilevato  che,  dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie
entro   i   termini   stabiliti  dal  predetto  comunicato  e'  stato
quantificato un onere pari ad euro 58.669.505,97;
  Vista  la nota prot. n. 38199 R.U. del 20 aprile 2007, con la quale
il  Ministero dei trasporti ha comunicato che l'ammontare delle somme
residue  derivanti  dall'applicazione dei richiamati decreti-legge n.
355 del 2003 e n. 16 del 2005 consentono di coprire il predetto onere
nell'intera misura sopra determinata;
  Preso atto della nota n. 0075904 del 6 giugno 2006, con la quale il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, all'uopo interpellato, ha
espresso  l'avviso  che  tra  le  aziende beneficiarie del contributo
previsto  dalla  normativa  di  cui trattasi non vadano ricomprese le
aziende  di competenza delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
  Tenuto  conto  che  nella regione Sardegna operano nel comparto del
trasporto  pubblico  locale  le  Gestioni  governative delle ferrovie
della  Sardegna  e  delle  Ferrovie  Meridionali  Sarde cui spetta il
contributo  in questione in quanto aziende sovvenzionate direttamente
dallo Stato;
  Considerato,  pertanto,  che il maggior onere per le aziende di cui
trattasi come sopra individuate, derivante dall'attuazione del citato
art.  1, comma 148, della legge n. 311 del 2004, in base agli accordi
nazionali    stipulati   dalle   associazioni   datoriali   e   dalle
organizzazioni  sindacali  di categoria, ammonta, per l'anno 2005, ad
euro 58.669.505,97;
  Considerato altresi' che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme
residue  come sopra indicate sono sufficienti a coprire interamente i
maggiori oneri sostenuti dalle aziende;
  Ritenuto   di   dover   stabilire  le  modalita'  e  i  criteri  di
ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle
aziende di trasporto pubblico aventi titolo;
  Ravvisata l'opportunita' di adottare un processo erogativo idoneo a
semplificare  il  rimborso  delle  somme  anticipate dalle aziende di
trasporto   per  le  indennita'  di  malattia  in  argomento,  previa
individuazione  di  un  organo competente strutturalmente organizzato
per assolvere a tale complessa incombenza;
  Considerata  l'opportunita'  di affidare la regolazione finanziaria
della  predetta  indennita'  all'Istituto  nazionale della previdenza
sociale  (INPS),  attraverso  un'evidenza contabile nell'ambito della
Gestione  degli  interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero
dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa;
  Ritenuto  di  autorizzare l'INPS al versamento delle somme residue,
in  considerazione della qualita' di ente erogatore delle provvidenze
di malattia per le categorie interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   somme,   come   quantificate  nelle  premesse,  residuate
dall'attuazione   del   decreto-legge   24 dicembre   2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e
dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  21 febbraio 2005, n. 16,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 22 aprile 2005, n. 58,
finalizzate  a  coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore
del   trasporto   pubblico   locale  in  applicazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  ai  bienni  2002-2003  e
2004-2005  sono  utilizzate,  ai  sensi dell'art. 1, comma 273, della
legge  23 dicembre  2005, n. 266, secondo i criteri e le modalita' di
cui al presente decreto.