IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la legge 9 gennaio 2006, n. 13, recante «Disposizioni per la
sicurezza  della  navigazione,  per  favorire  l'uso di navi a doppio
scafo  e  per  l'ammodernamento  della flotta», di seguito denominata
«legge»;
  Visto  l'art.  3, comma 11, della legge che prevede l'emanazione di
disposizioni  attuative,  in particolare per determinare i criteri di
attribuzione  dei  benefici  di  cui  all'art. 3, comma 3, sulla base
della  data  di  inizio  dei  lavori di demolizione, nei limiti della
disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa;
  Vista  la  legge  7 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la
prevenzione  dell'inquinamento  derivante  dal trasporto marittimo di
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»;
  Visto  l'art. 3, comma 5, della legge che prevede la corresponsione
del  contributo  in  conformita'  alla  decisione  della  Commissione
europea   n.   2002/868/CE  del  17 luglio  2002,  con  la  quale  la
Commissione ha formulato le proprie osservazioni ed ha autorizzato il
regime  di  aiuti disposto dalla legge n. 51/2001 subordinatamente al
rispetto delle condizioni espressamente indicate negli articoli 2 e 3
della decisione medesima;
  Visto  il  «Comunicato  relativo  alla  legge  7 marzo 2001, n. 51,
recante  disposizioni  per la prevenzione dell'inquinamento derivante
dal  trasporto marittimo di idrocarburi per il controllo del traffico
marittimo»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 2002;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'art. 12;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999,  recante  modalita' d'applicazione dell'art. 93 del Trattato CE
ed in particolare l'art. 3;
  Considerato che, con nota prot. Div. 7/2005 del 30 dicembre 2005, i
benefici di cui all'art. 3 della legge, in quanto comportano elementi
di   aiuto  a  favore  delle  imprese,  sono  stati  notificati  alla
Commissione europea ai sensi del predetto regolamento;
  Vista  la  decisione  C(2007)  307  def. del 7 febbraio 2007 con la
quale  la  Commissione  europea  ha  considerato  compatibile  con il
mercato comune il regime di aiuti di cui all'art. 3 della legge n. 13
del 2006;
  Considerata  la necessita' di provvedere all'applicazione dell'art.
3  della  legge,  nel  rispetto  delle  disposizioni dell'ordinamento
comunitario e della predetta decisione;
  Considerato  che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla
legge  risultano  insufficienti  a coprire le richieste di contributo
alla demolizione di cui si prevede la presentazione;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno e necessario stabilire i criteri di
attribuzione  dei  benefici,  al  fine  di  assicurare  una  corretta
applicazione della legge, con l'osservanza dei principi di efficacia,
economicita' e speditezza dell'azione amministrativa;
  Considerato  che  l'art.  3,  comma 11,  della legge stabilisce che
l'attribuzione  dei  benefici  di cui al medesimo art. 3 debba essere
basata  sulla  data  di  inizio  dei  lavori  di  demolizione  e che,
pertanto,  siffatto  disposto debba utilmente applicarsi, nel caso di
specie,  come  criterio  di  base  per  le  iniziative di demolizione
avviate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto
e  per  le quali a tale data risulti disponibile il quadro di insieme
delle varie iniziative;
  Considerata  l'opportunita'  di indicare, in via sussidiaria, quali
successivi   criteri   di  attribuzione,  la  data  di  presentazione
dell'istanza  volta  ad  ottenere  il  contributo e, in subordine, la
vetusta' del naviglio da demolire;
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per la concessione del contributo in via provvisoria, le imprese
interessate  presentano,  a  pena  di inammissibilita' del beneficio,
apposita  istanza  al  Ministero  dei  trasporti, entro il termine di
quindici  giorni  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto,
indicando tutti gli elementi di individuazione della nave. In caso di
iniziative  di  demolizione  avviate  successivamente  alla  data  di
pubblicazione  del presente decreto, il termine decorre dalla data di
inizio  dei  lavori  di demolizione. Non sono prese in considerazione
istanze  presentate  in  data anteriore a quella di pubblicazione del
presente decreto.
  2.  Per  ottenere  la  liquidazione  definitiva  del contributo, le
imprese interessate presentano, a pena di decadenza, al Ministero dei
trasporti  apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla
data  di ultimazione dei lavori di demolizione. L'istanza deve essere
corredata dal certificato della locale autorita' marittima nazionale,
se  la  demolizione  e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o
consolare,  negli  altri  casi,  attestante  la  data  di inizio e di
ultimazione  dei  lavori.  Tale  periodo  si  computa  dalla  data di
pubblicazione  del  presente  decreto,  nel  caso  di  iniziative  di
demolizione ultimate anteriormente a tale data.
  3.  Le ulteriori indicazioni sulla modalita' di presentazione delle
istanze sono rese pubbliche in via amministrativa.