IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; Visti gli articoli 8, comma 3 e 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l'accordo dell'11 luglio 2002 in Conferenza unificata, concernente «Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori e segnatamente gli articoli 4, comma 1 e art. 5, comma 1; Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007; Considerato che, ai sensi del citato art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, occorre definire il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori, al fine di rendere omogenea la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL); Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il repertorio delle professioni; D'intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) «servizi competenti», i centri per l'impiego, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, o gli altri organismi individuati con propri provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; b) «elenco anagrafico», l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; c) «scheda professionale», il documento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; d) «scheda anagrafico-professionale», il documento standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco anagrafico e nella scheda professionale; e) «modello di comunicazione», il modello informativo comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico-professionale; f) «formato di trasmissione», le caratteristiche tecniche con cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, vengono scambiati tra i «servizi competenti»; g) «sistema di classificazione», l'insieme dei dizionari terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale.