IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                          E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Visto  l'art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297;
  Visti gli articoli 8, comma 3 e 17, comma 3 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
  Visto   l'accordo  dell'11 luglio  2002  in  Conferenza  unificata,
concernente  «Linee  Guida  per  rendere  operativo in tempi brevi il
sistema informativo lavoro (SIL)»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442  recante  norme  per  la  semplificazione del procedimento per il
collocamento  ordinario dei lavoratori e segnatamente gli articoli 4,
comma 1 e art. 5, comma 1;
  Acquisito il parere dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato  art.  1-bis  del decreto
legislativo  21 aprile  2000,  n. 181, occorre definire il modello di
comunicazione,   il   formato   di  trasmissione  ed  il  sistema  di
classificazione      dei      dati     contenuti     nella     scheda
anagrafico-professionale  dei lavoratori, al fine di rendere omogenea
la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL);
  Tenuto   conto   di   quanto  previsto  dall'art.  52  del  decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  concernente il repertorio
delle professioni;
  D'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  istituita  ai  sensi del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  raggiunta  in  data
30 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai sensi del presente decreto si intendono per:
    a) «servizi  competenti», i centri per l'impiego, di cui all'art.
4  del  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469, o gli altri
organismi  individuati con propri provvedimenti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano;
    b) «elenco  anagrafico», l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
    c) «scheda  professionale»,  il  documento  di  cui  all'art.  5,
comma 1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442;
    d) «scheda  anagrafico-professionale»,  il  documento standard di
rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell'elenco
anagrafico e nella scheda professionale;
    e) «modello  di  comunicazione», il modello informativo comune ed
unitario  secondo  il  quale  i  dati  relativi  a ciascun lavoratore
vengono registrati nella scheda anagrafico-professionale;
    f) «formato di trasmissione», le caratteristiche tecniche con cui
i  dati,  registrati  secondo  il  modello  di comunicazione, vengono
scambiati tra i «servizi competenti»;
    g) «sistema   di   classificazione»,   l'insieme   dei  dizionari
terminologici  con  cui sono codificati i dati contenuti nella scheda
anagrafico-professionale.