IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, in cui si
dispone,  all'art.  9,  comma 1,  che  le  concessioni  alle  imprese
distributrici  di  energia  elettrica  prevedono misure di incremento
dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali  di  energia  secondo
obiettivi   quantitativi   determinati   con   decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000, n. 164, in cui si
prevede,   all'art.   16,  comma 4,  che  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro   dell'ambiente,   sentita  la  Conferenza  unificata,  sono
individuati   gli   obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001  recanti  rispettivamente,  in  attuazione  delle  sopra  citate
normative  primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento  dell'efficienza  energetica  negli  usi finali ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e
«Individuazione  degli  obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti rinnovabili di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio
2004   che,  in  revisione  dei  predetti  decreti  interministeriali
24 aprile  2001,  recano  rispettivamente «nuova individuazione degli
obiettivi  quantitativi  per  l'incremento dell'efficienza energetica
negli   usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  del  decreto
legislativo   16 marzo   1999,   n.  79»  (nel  seguito:  il  decreto
ministeriale  20 luglio  2004  «elettrico»),  e «nuova individuazione
degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio energetico e
sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di cui all'art. 16, comma 4, del
decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n. 164» (nel seguito: decreto
ministeriale 20 luglio 2004 «gas»);
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   11 novembre   2004,   n.   200/04   recante  adeguamento  della
deliberazione  18 settembre  2003, n. 103/03, al disposto dei decreti
ministeriali  20 luglio  2004  e  della legge 23 agosto 2004, n. 239:
linee  guida  per  la  preparazione,  esecuzione  e  valutazione  dei
progetti  di  cui  all'art.  5,  comma 1,  dei  decreti  ministeriali
20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per
il rilascio dei titoli di efficienza energetica;
  Visti  i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  in attuazione dell'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti
ministeriali  20 luglio  2004  sull'attivita' eseguita e sui progetti
che  sono  realizzati  nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio
2004;
  Vista  la  direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi
finali  dell'energia  e  i  servizi  energetici e recante abrogazione
della  direttiva  93/76/CEE  del  Consiglio, la quale prevede che gli
Stati  membri  adottino  e mirino a conseguire un obiettivo nazionale
indicativo  globale  di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono
anno  di  applicazione  della  stessa direttiva da conseguire tramite
servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007,  n.  13,  con la quale e' stata
conferita  delega  al  Governo  per  il  recepimento  della  suddetta
direttiva 2006/32/CE;
  Visto  il  piano  nazionale d'azione sull'efficienza energetica del
1° agosto   2007,   adottato   ai   sensi  della  medesima  direttiva
2006/32/CE;
  Visti   i  commenti  pervenuti  dagli  operatori  a  seguito  della
consultazione  avviata  dal  Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare in
merito  alle  principali linee di intervento del presente decreto, da
cui  si  evidenzia  la  necessita'  generale di definire un quadro di
maggiori certezze per la realizzazione degli investimenti;
  Visto  l'art.  3,  comma 3,  di  entrambi  i  decreti  ministeriali
20 luglio  2004  il  quale prevede che con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio sono determinati gli obiettivi nazionali
per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009;
  Ritenuto di dover procedere, nel quadro di una incisiva politica di
aumento  dell'efficienza  energetica,  a quanti-ficare tali obiettivi
per  il  triennio 2010-2012 tenendo conto del target di riduzione dei
consumi  energetici  fissato  dal piano d'azione al 2016, che risulta
pari a 10,86 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;
  Ritenuto  inoltre  di  dover  ridefinire, alla luce dell'eccesso di
offerta  di titoli di efficienza energetica registratasi sul mercato,
gli obiettivi per gli anni 2008 e 2009;
  Considerato che, nella definizione dei suddetti obiettivi, si debba
tener conto della strategia complessiva di promozione dell'efficienza
energetica  avviata  a  livello  nazionale,  considerando, dunque, il
potenziale  aggiuntivo  offerto  dalle  misure  di  promozione  della
cogenerazione  ad  alto  rendimento  definite nell'ambito del decreto
legislativo   8 febbraio   2007,  n.  20,  nonche'  dalle  misure  di
detrazione  fiscale, introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296
a sostegno di interventi di riqualificazione energetica degli edifici
e  all'installazione  di  motori  elettrici  ed  inverter  ad elevata
efficienza;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  di  entrambi  i  decreti  ministeriali
20 luglio  2004, il quale prevede che siano soggetti agli obblighi di
cui  agli  stessi  decreti  i distributori che forniscono non meno di
100.000  clienti  finali  alla  data  del  31 dicembre 2001 e che con
successivo  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa   con   la   Conferenza  unificata,  da  emanarsi  entro  il
31 dicembre  2005,  sono  definite  le  modalita' di applicazione dei
suddetti  decreti ai distributori che forniscono un numero di clienti
finali  inferiore  a  100.000 alla data del 31 dicembre 2001, tenendo
conto  dell'ambito  territoriale  nel  quale  operano  le  imprese di
distribuzione con meno di 100.000 clienti finali;
  Ritenuto  opportuno  dare attuazione a tale disposizione prevedendo
che gli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi'
come  modificati  dal  presente decreto, siano estesi ai distributori
alla  cui  rete  di distribuzione siano allacciati non meno di 50.000
utenti finali, definendo inoltre alcune modifiche nei criteri e nelle
modalita' di definizione e di adempimento dei suddetti obblighi, alla
luce  delle sopravvenute disposizioni in tema di liberalizzazione dei
mercati dell'energia;
  Considerato   che,   anche   in   seguito   a   quanto   comunicato
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, non si e' potuto
dare  attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, di entrambi
i  decreti  ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevedeva che entro
il  31 gennaio  di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas rendesse noto il rapporto tra il valore
dei titoli complessivamente emessi, espresso in milioni di tonnellate
equivalenti  di  petrolio,  e  il  valore  dell'obbligo  in capo alle
imprese di distribuzione;
  Ritenuto  dunque  di  dover  procedere alla correzione dei medesimi
articoli al  fine  di  rendere  attivo il meccanismo da essi previsto
ridefinendo le modalita' di adempimento dell'obbligo e di definizione
delle eventuali sanzioni;
  Considerato  che  i  risultati  del primo periodo di attuazione del
meccanismo  di  incentivazione,  hanno  evidenziato alcune criticita'
nelle  modalita'  di  definizione del prezzo dei titoli di efficienza
energetica e una non omogenea distribuzione nelle quantita' di titoli
attestanti  risparmi  nei  settori  del  gas  naturale e dell'energia
elettrica;
  Ritenuto  pertanto  di dover individuare ulteriori meccanismi volti
ad equilibrare il rapporto fra domanda e offerta di titoli al fine di
porre  rimedio  ad  eccessivi  deprezzamenti degli stessi, nonche' di
fornire  ulteriori  strumenti  per  la  tutela degli investimenti nel
settore dei servizi energetici;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 dicembre 2006 avente per oggetto
«approvazione  del  programma  di  misure  ed  interventi  su  utenze
energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale
20 luglio  2004  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio» (nel
seguito decreto ministeriale 22 dicembre 2006);
  Considerato  che  le  regioni e province autonome hanno evidenziato
talune  criticita'  nel  meccanismo  attuativo  previsto dal suddetto
decreto  sia nelle modalita' di trasferimento delle risorse sia nelle
definizioni  ivi  contenute ai fini dell'espletamento delle procedure
ad evidenza pubblica;
  Ritenuto pertanto di dover provvedere, su proposta della Conferenza
unificata,  a  taluni  correttivi  al  suddetto  decreto ministeriale
22 dicembre  2006,  al  fine  di  rendere  possibile l'attuazione del
programma di diagnosi energetici ivi previste;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, nella riunione del 20 dicembre
2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti obbligati
  1.  Per  ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli
obblighi  di  cui  al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»
cosi'  come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla
data   del  31 dicembre  di  due  anni  antecedenti  a  ciascun  anno
d'obbligo,  abbiano  connessi alla propria rete di distribuzione piu'
di 50.000 clienti finali.
  2.  Per  ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli
obblighi  di  cui  al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» cosi'
come  aggiornato  dal presente decreto, i distributori che, alla data
del  31 dicembre  di  due  anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo,
abbiano  connessi  alla  propria rete di distribuzione piu' di 50.000
clienti finali.
  3.  Gli  obblighi  di cui ai commi 1 e 2, costituiscono onere reale
sulle  reti  di  distribuzione  e si trasmettono in modo automatico a
tutti  i  soggetti  che  subentrano  in ogni forma nella attivita' di
distribuzione  dei  quantitativi  di energia elettrica o gas naturale
gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui ai medesimi commi 1
e 2.
  4.  Nei  casi  di  subentro  cui  al  comma 3, gli obblighi vengono
trasmessi  proporzionalmente  ai  quantitativi di energia elettrica o
gas  naturale distribuiti che sono trasferiti ai soggetti subentranti
e  rimangono  fermi indipendentemente dal numero di utenti allacciati
risultanti a seguito del subentro.
  5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le
modalita'  di  applicazione  dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
cosi'  come aggiornati dal presente decreto, ai distributori alla cui
rete  di  distribuzione  sono  connessi  un  numero di clienti finali
inferiore a 50.000.
  6.  A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'art. 4, comma 1,
di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.