IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in cui si dispone, all'art. 9, comma 1, che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in cui si prevede, all'art. 16, comma 4, che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (nel seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (nel seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239: linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica; Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; Vista la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, la quale prevede che gli Stati membri adottino e mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono anno di applicazione della stessa direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, con la quale e' stata conferita delega al Governo per il recepimento della suddetta direttiva 2006/32/CE; Visto il piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica del 1° agosto 2007, adottato ai sensi della medesima direttiva 2006/32/CE; Visti i commenti pervenuti dagli operatori a seguito della consultazione avviata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle principali linee di intervento del presente decreto, da cui si evidenzia la necessita' generale di definire un quadro di maggiori certezze per la realizzazione degli investimenti; Visto l'art. 3, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 il quale prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009; Ritenuto di dover procedere, nel quadro di una incisiva politica di aumento dell'efficienza energetica, a quanti-ficare tali obiettivi per il triennio 2010-2012 tenendo conto del target di riduzione dei consumi energetici fissato dal piano d'azione al 2016, che risulta pari a 10,86 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio; Ritenuto inoltre di dover ridefinire, alla luce dell'eccesso di offerta di titoli di efficienza energetica registratasi sul mercato, gli obiettivi per gli anni 2008 e 2009; Considerato che, nella definizione dei suddetti obiettivi, si debba tener conto della strategia complessiva di promozione dell'efficienza energetica avviata a livello nazionale, considerando, dunque, il potenziale aggiuntivo offerto dalle misure di promozione della cogenerazione ad alto rendimento definite nell'ambito del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonche' dalle misure di detrazione fiscale, introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 a sostegno di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e all'installazione di motori elettrici ed inverter ad elevata efficienza; Visto l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevede che siano soggetti agli obblighi di cui agli stessi decreti i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 e che con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalita' di applicazione dei suddetti decreti ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001, tenendo conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali; Ritenuto opportuno dare attuazione a tale disposizione prevedendo che gli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come modificati dal presente decreto, siano estesi ai distributori alla cui rete di distribuzione siano allacciati non meno di 50.000 utenti finali, definendo inoltre alcune modifiche nei criteri e nelle modalita' di definizione e di adempimento dei suddetti obblighi, alla luce delle sopravvenute disposizioni in tema di liberalizzazione dei mercati dell'energia; Considerato che, anche in seguito a quanto comunicato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, non si e' potuto dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevedeva che entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rendesse noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, e il valore dell'obbligo in capo alle imprese di distribuzione; Ritenuto dunque di dover procedere alla correzione dei medesimi articoli al fine di rendere attivo il meccanismo da essi previsto ridefinendo le modalita' di adempimento dell'obbligo e di definizione delle eventuali sanzioni; Considerato che i risultati del primo periodo di attuazione del meccanismo di incentivazione, hanno evidenziato alcune criticita' nelle modalita' di definizione del prezzo dei titoli di efficienza energetica e una non omogenea distribuzione nelle quantita' di titoli attestanti risparmi nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica; Ritenuto pertanto di dover individuare ulteriori meccanismi volti ad equilibrare il rapporto fra domanda e offerta di titoli al fine di porre rimedio ad eccessivi deprezzamenti degli stessi, nonche' di fornire ulteriori strumenti per la tutela degli investimenti nel settore dei servizi energetici; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 avente per oggetto «approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (nel seguito decreto ministeriale 22 dicembre 2006); Considerato che le regioni e province autonome hanno evidenziato talune criticita' nel meccanismo attuativo previsto dal suddetto decreto sia nelle modalita' di trasferimento delle risorse sia nelle definizioni ivi contenute ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica; Ritenuto pertanto di dover provvedere, su proposta della Conferenza unificata, a taluni correttivi al suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2006, al fine di rendere possibile l'attuazione del programma di diagnosi energetici ivi previste; Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 dicembre 2007; Decreta: Art. 1. Soggetti obbligati 1. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» cosi' come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali. 2. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» cosi' come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui ai medesimi commi 1 e 2. 4. Nei casi di subentro cui al comma 3, gli obblighi vengono trasmessi proporzionalmente ai quantitativi di energia elettrica o gas naturale distribuiti che sono trasferiti ai soggetti subentranti e rimangono fermi indipendentemente dal numero di utenti allacciati risultanti a seguito del subentro. 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalita' di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come aggiornati dal presente decreto, ai distributori alla cui rete di distribuzione sono connessi un numero di clienti finali inferiore a 50.000. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.