IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge  del  27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632,
riguardante  la  riorganizzazione  dei centri territoriali permanenti
per l'educazione degli adulti e dei corsi serali;
  Visto  il  decreto  legislativo  del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
  Visto  il  decreto  legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8,
comma 1,   «Definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed  i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
  Visto  l'art. 13 della legge del 2 aprile 2007, n. 40, «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
recante  misure  urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della  concorrenza,  lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita
di nuove imprese»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 giugno
1998,  n.  233,  «Regolamento  recante  norme  per il dimensionamento
ottimale  delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici  funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro della
pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  del
31 luglio  2007,  concernente  «Scuola dell'infanzia e primo ciclo di
istruzione - Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale»;
  Visto  l'accordo  sancito  dalla  Conferenza  unificata del 2 marzo
2000,    relativo   alla   riorganizzazione   ed   al   potenziamento
dell'educazione degli adulti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999,
n.  275,  «Regolamento  recante  norme  in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del
28 ottobre 2004, contenente i principi generali per la certificazione
finale  ed  intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ed i
contenuti  del  decreto  ministeriale  del  3 dicembre 2004, n. 86, e
dell'ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 87;
  Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del
27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre  2006,  relativa  a competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  riorganizzazione  dei Centri
territoriali  permanenti  per  l'educazione  degli adulti e dei corsi
serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali
in  materia,  allo  scopo  di  far conseguire piu' elevati livelli di
istruzione  alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare
riferimento  alla  conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli
obiettivi fissati dall'Unione europea;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  comparto  scuola  piu'
rappresentative a livello nazionale;
  Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 18 ottobre 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Con il presente decreto sono definiti i criteri generali per il
conferimento  dell'autonomia  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  n. 275/1999 ai «Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti»,   di   seguito   denominati   «Centri»,   nel  quadro  della
riorganizzazione,  con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri
territoriali  permanenti  per  l'educazione  degli adulti e dei corsi
serali,  funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 632.
  2. La riorganizzazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto della
competenza  esclusiva  delle  regioni  e  delle  province autonome di
Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa.