(parte 1)

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          Comma 313:
              - Si   trascrive   il   testo   vigente   dell'art.  3,
          comma 15-bis,  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410, recante «Disposizioni urgenti in materia di
          privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
          pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di investimento
          immobiliare.»:
              «Art.  3  (Modalita' per la cessione degli immobili). -
          (Omissis).
              15-bis.  Per  la  valorizzazione  di  cui  al comma 15,
          l'Agenzia  del  demanio  puo' individuare, d'intesa con gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili  pubblici  per  i quali e' attivato un processo di
          valorizzazione  unico,  in  coerenza  con  gli indirizzi di
          sviluppo  territoriale,  che  possa costituire, nell'ambito
          del  contesto  economico e sociale di riferimento, elemento
          di  stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi    facenti   capo   ai   programmi   unitari   di
          valorizzazione  dei  beni  demaniali per la promozione e lo
          sviluppo  dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere sul
          capitolo  relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
          demanio   per   l'acquisto   dei   beni  immobili,  per  la
          manutenzione,  la  ristrutturazione,  il  risanamento  e la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili   confiscati  alla  criminalita'  organizzata.  E'
          elemento  prioritario  di  individuazione, nell' ambito dei
          predetti    programmi    unitari,   la   suscettivita'   di
          valorizzazione   dei   beni   immobili   pubblici  mediante
          concessione  d'uso  o  locazione,  nonche' l'allocazione di
          funzioni   di   interesse   sociale,  culturale,  sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di  solidarieta'  e  per  il  sostegno alle politiche per i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'.
              (Omissis).».
          Comma 314:
              - Il  testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
          28  agosto  1997,  n. 281, e' riportato nella nota al comma
          300 del presente articolo.
              - Il  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 reca:
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
          Comma 316:
              - Si   riporta   il   testo  degli  articoli  da  14  a
          14-quinquies  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, recante
          «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso ai documenti amministrativi», relativi
          alla conferenza di servizi:
              «Art.  14.  (Conferenza  di  servizi). - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere   ,   in   sede   di  presentazione  del  progetto
          definitivo, i necessari atti di consenso.
              3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
              «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
          01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 4.      Decorsi     inutilmente     tali     termini,
          l'amministrazione   procedente   provvede   ai   sensi  dei
          commi 6-bis e 9 del presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli  artt.  16,  comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto    il    termine   di   cui   al   comma 3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              (Omissis).
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
          Stato-regioni»,  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali; c)  alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferen  za  Stato-regioni  o  della Conferenza unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni: a)  alla  Conferenza  Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza  di  progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
          servizi    finalizzata    all'approvazione   del   progetto
          definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le
          procedure  di  cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge
          11  febbraio  1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,
          senza  diritto  di  voto, anche i soggetti aggiudicatari di
          concessione  individuati  all'esito  della procedura di cui
          all'art.  37-quater  della legge n. 109 del 1994, ovvero le
          societa'  di  progetto  di  cui all'art. 37-quinquies della
          medesima legge.».
              - Per  il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si
          veda la nota del comma 314 del presente articolo.
          Comma 317:
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 34 del testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          recante,  «Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali»:
              «Art.   34   (Accordi   di  programma).  -  1.  Per  la
          definizione  e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa  realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
              2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
              3.   Per   verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della regione o il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
              4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime del
          presidente  della  regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del Presidente
          della  regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.  81  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
              5.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
              6.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
          pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
              7.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
              8.  Allorche' l'intervento o il programma di intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione   dell'accordo  di  programma  epromossa  dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.».
          Comma 318:
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 5,
          della  legge  1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni
          in materia di infrastrutture e trasporti»:
              «Art.   27  (Programmi  di  riabilitazione  urbana).  -
          (Omissis).
              5.   Il  concorso  dei  proprietari  rappresentanti  la
          maggioranza  assoluta  del  valore  degli  immobili in base
          all'imponibile  catastale,  ricompresi nel piano attuativo,
          e'  sufficiente  a  costituire  il  consorzio ai fini della
          presentazione  al  comune  delle  proposte di realizzazione
          dell'intervento  e  del  relativo  schema  di  convenzione.
          Successivamente   il  sindaco,  assegnando  un  termine  di
          novanta  giorni,  diffida  i  proprietari  che  non abbiano
          aderito   alla  formazione  del  consorzio  ad  attuare  le
          indicazioni  del predetto piano attuativo sottoscrivendo la
          convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
          assegnato,  il  consorzio  consegue la piena disponibilita'
          degli  immobili  ed e' abilitato a promuovere l'avvio della
          procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
          costruzioni  dei  proprietari  non  aderenti.  L'indennita'
          espropriativa,  posta  a  carico  del  consorzio, in deroga
          all'art.  5-bis  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.  359,  deve  corris  pondere  al  valore venale dei beni
          espropriati   diminuito   degli   oneri  di  urbanizzazione
          stabiliti   in   convenzione.   L'indennita'   puo'  essere
          corrisposta  anche  mediante  permute  di  altre proprieta'
          immobiliari site nel comune.».
          Comma 320:
              - Si  trascrive il testo dell'art. 27 del decreto-legge
          30  settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento  dei  conti pubblici», come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   27   (Verifica   dell'interesse  culturale  del
          patrimonio immobiliare pubblico). - 1 - 12. (Abrogati).
              13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
          previste  dai  commi 15  e 17 dell'art. 3 del decreto legge
          25 settembre  2001,  n.  351, convertito con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
          3  al  5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          si  applicano  anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
          del  comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
          della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448. All'art. 44 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          sono soppressi i commi 1-bis e 3.
              13-bis.  Il  Ministero  della  difesa,  con  decreti da
          adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni
          immobili   in  uso  all'amministrazione  della  difesa  non
          piuutili  ai  fini  istituzionali da consegnare all'Agenzia
          del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione
          e  valorizzazione  ai sensi delle norme vigenti in materia.
          Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
          si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
          effetti  di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
          cui   al   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267.
          Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
          il  riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
          del  maggior  valore degli immobili determinato per effetto
          delle valorizzazioni assentite.
              13-ter.  In  sede  di prima applicazione dei commi 13 e
          13-bis,   con   decreti  adottati  ai  sensi  del  medesimo
          comma 13-bis  sono  individuati: a)  entro  il  28 febbraio
          2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000
          milioni  di  euro,  da  consegnare  all'Agenzia del demanio
          entro  il  30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
          immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
          euro,  da  consegnare  all'Agenzia  del demanio entro il 31
          dicembre  2007.  Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della
          difesa,  sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma
          di    razionalizzazione,    accorpamento,    riduzione    e
          ammodernamento  del  patrimonio infrastrutturale in uso, in
          coerenza  con  il processo di pianificazione territoriale e
          urbanistica   previsto   dalla   legislazione  nazionale  e
          regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree
          maggiormente  funzionali  per  migliorare  l'efficienza dei
          servizi  assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con
          le  stesse  modalita'  indicate nel primo periodo, immobili
          non   piu'   utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  da
          consegnare  all'Agenzia  del  demanio  entro il 31 dicembre
          2008,  nonche¨  altre  strutture, per un valore complessivo
          pari almeno a 2.000 milioni di euro.
              13-ter. 1. Il programma di cui al comma 13-ter:
                a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
          anche  quelli  parzialmente  utilizzati  e  quelli  in  uso
          all'Amministrazione  della  difesa  nei  quali sono tuttora
          presenti funzioni altrove ricollocabili;
                b)  definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
          individuando le opere da realizzare;
                c)  quantifica  il  costo della costruzione ex novo e
          dell'ammodernamento   delle  infrastrutture  individuate  e
          quello   del   trasferimento  delle  funzioni  nelle  nuove
          localizzazioni;
                d)  stabilisce le modalita' temporali delle procedure
          di    razionalizzazione,    accorpamento,    riduzione    e
          ammodernamento  e del successivo rilascio dei beni immobili
          non piu' in uso.
              13-ter.  2.  Le infrastrutture militari, gli immobili e
          le  porzioni  di  piu'  ampi  compendi  ancora  in  uso  al
          Ministero   della   difesa,   individuati  nell'ambito  del
          programma   di  cui  ai  commi 13-ter  e  13-ter.  1,  sono
          consegnati    all'Agenzia    del    demanio   ad   avvenuta
          riallocazione  delle  funzioni  presso  idonee e funzionali
          strutture  sostitutive.  La riallocazione puo' avvenire sia
          tramite  la  trasformazione  e  riqualificazione  di  altri
          immobili   militari,   sia  con  costruzioni  ex  novo,  da
          realizzarsi  in conformita' con gli strumenti urbanistici e
          salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio ambientale
          anche  attraverso  il  ricorso  ad  accordi  o  a procedure
          negoziate  con  enti  territoriali  promosse  dal Ministero
          della  difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  ovvero in attuazione delle disposizioni di
          cui   all'art.   3,   comma   15-bis,   del   decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410. Per consentire la
          riallocazione  delle predette funzioni e` ist ituito, nello
          stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in
          conto  capitale la cui dotazione e' determinata dalla legge
          finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del
          programma  di  cui al comma 13-ter. 1 e al quale concorrono
          anche  proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione
          e  di  dismissione  effettuate dall'Agenzia del demanio con
          riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
          porzioni  di  piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
          della difesa, oggetto del presente comma.
              13-quater.  Gli  immobili  individuati  e consegnati ai
          sensi  del  comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
          disponibile   dello  Stato  per  essere  assoggettati  alle
          procedure  di  valorizzazione  e  di  dismissione di cui al
          decreto-legge  25  settembre  2001, n. 351, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
          cui  ai  commi da  6  a  8 nonche' alle procedure di cui ai
          commi 436,  437  e  438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  alle  altre  procedure  di  dismissioni
          previste   dalle   norme  vigenti  ovvero  alla  vendita  a
          trattativa   privata   anche   in   blocco.   Gli  immobili
          individuati  sono  stimati  a cura dell'Agenzia del demanio
          nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in cui si trovano.
          L'elenco  degli  immobili individuati e consegnati ai sensi
          del  comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali,  il  quale,  nel  termine  di novanta
          giorni   dalla   data   di  pubblicazione  del  decreto  di
          individuazione,    provvede,   attraverso   le   competenti
          soprintendenze,  a  verificare  quali  tra detti beni siano
          soggetti  a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
          del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio
          2004,    n.   42,   dandone   comunicazione   al   Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze.  L'Agenzia  del  demanio
          apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
              13-quinquies. (Comma abrogato).
              13-sexies. (Comma abrogato)».
          Comma 323:
              - Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          veda la nota del comma 314 del presente articolo.
          Comma 325:
              - Per  il  testo  dell'art.  73  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          veda la nota al precedente comma 83 del presente articolo.
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2549 del
          codice civile:
              «Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto.».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della
          disciplina  in  materia  di  attivita' cinematografiche», a
          norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
              «Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
          1.   Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dal
          presente   decreto,  le  imprese  nazionali  di  produzione
          presentano  all'autorita' amministrativa competente istanza
          di  riconoscimento  della  nazionalita'  italiana  del film
          prodotto,  corredata  della  ricevuta  del  versamento  del
          contributo  per  spese  istruttorie,  secondo  le modalita'
          indicate  con  il  decreto  di  cui  all'art.  8,  comma 4.
          Nell'istanza,   il   legale   rappresentante   dell'impresa
          produttrice  attesta  la  presenza  dei  requisiti  per  il
          riconoscimento  provvisorio  della  nazionalita' italiana e
          dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro  di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
          dell'art.  46  del  decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445.
              2.  Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
          e  tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
          seguenti:
                a) regista italiano;
                b) autore   del   soggetto   italiano   o  autori  in
          maggioranza italiani;
                c) sceneggiatore    italiano   o   sceneggiatori   in
          maggioranza italiani;
                d) interpreti principali in maggioranza italiani;
                e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
                f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
                g) autore della fotografia cinematografica italiano;
                h) montatore italiano;
                i) autore della musica italiano;
                l) scenografo italiano;
                m) costumista italiano;
                n) troupe italiana;
                o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
                p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
                q) effettuazione  in  Italia  di almeno il trenta per
          cento  della  spesa  complessiva  del film, con riferimento
          alle  componenti  tecniche  di cui alle lettere n), o), p),
          nonche' agli oneri sociali.
              3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
          i  cittadini  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea sono
          equiparati ai cittadini italiani.
              4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
          presentano    le    componenti   di   cui   al   comma   2,
          lettere a), b), c), f), n)    e q),    almeno   tre   delle
          componenti   di  cui  al  comma 2,  lettere d), e), g), h),
          almeno   due   delle   componenti   di   cui   al  comma 2,
          lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al
          comma 2, lettere o) e p).
              5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
          possono  essere  concesse deroghe, per ragioni artistiche o
          culturali,  previo parere della Commissione di cui all'art.
          8, con provvedimento del Direttore generale competente.
              6.  Le  imprese produttrici sono tenute a presentare al
          direttore  generale  competente, entro il termine di trenta
          giorni  dalla  data  di presentazione della copia campione,
          apposite   istanze   di   riconoscimento  definitivo  della
          nazionalita'  italiana del film e di ammissione ai benefici
          di  legge,  corredate dei documenti necessari. Il Direttore
          generale  provvede  su  tali  istanze  entro  i  successivi
          novanta  giorni.  I  film che abbiano i requisiti di cui al
          presente  art. vengono iscritti, all'atto del provvedimento
          di   riconoscimento   definitivo,   in   appositi   elenchi
          informatici   istituiti   presso   la   Direzione  generale
          competente.
              7.  Agli  effetti  dell'assolvimento  degli obblighi di
          programmazione  o  del  conseguimento  di benefici da parte
          degli  esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
          nazionali  i  film  che  hanno  ottenuto  il riconoscimento
          provvisorio  di  nazionalita'  italiana di cui al comma 1 e
          sono  considerati  film  di  paesi appartenenti alla Unione
          europea  i  film  anche  coprodotti  dai suddetti paesi. In
          alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
          la  nazionalita'  indicata nel nulla osta di programmazione
          al pubblico.».
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2554  del codice
          civile:
              «Art.  2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
          -  Le  disposizioni  degli  artt.  2551 e 2552 si applicano
          anche  al  contratto  di  cointeressenza  agli utili di una
          impresa  senza  partecipazione alle perdite, e al contratto
          con  il  quale  un contraente attribuisce la partecipazione
          agli  utili  e  alle  perdite  della  sua impresa, senza il
          corrispettivo di un determinato apporto.
              Per   le   partecipazioni   agli  utili  attribuite  ai
          prestatori  di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
          2102.».
          Comma 327:
              - Il  testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
          22 gennaio   2004,  n.  28,  e'  riportato  nella  nota  al
          comma 325 al presente articolo.
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 7 del citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
              «Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
          Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
          presente   decreto,  le  imprese  nazionali  di  produzione
          possono  chiedere  anche  il  riconoscimento dell'interesse
          culturale.
              2.  Per  il  riconoscimento dell'interesse culturale, i
          film  devono  presentare  le  componenti di cui all'art. 5,
          comma 2,  lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p)  e q);
          ed  almeno  quattro  delle  componenti  di  cui all'art. 5,
          comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
              3.  Per  ragioni  artistiche  o culturali, il Direttore
          generale   competente   puo'   concedere   deroghe  per  le
          componenti  di  cui  all'art.  5,  comma 2,  lettere f), n)
          ed o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
              4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
          di         cui         all'art.         5,         comma 2,
          lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i),  fatta  salva la
          possibilita'   di   deroghe,   per   ragioni  artistiche  o
          culturali,  previo parere della Commissione di cui all'art.
          8».
              - I testi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
          sono   riportati  nella  nota  al  comma 325  del  presente
          articolo.
          Comma 328:
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati.».

                                  Comma 331:

              - La  legge  21 aprile  1962, n. 161, contiene norme di
          «Revisione dei film e dei lavori teatrali».
              - Per  il  testo  dell'art.  96  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          veda la nota al comma 36 del presente articolo.
              - Per  il  testo  dell'art.  109 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          veda la nota al comma 33 del presente articolo.
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  si  veda la nota al comma 74 del
          presente articolo.

                                  Comma 332:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
              «Art.  13 (Disposizioni per le attivita' di produzione)
          -  1.  A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono
          concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
              2.   Per  i  lungometraggi  riconosciuti  di  interesse
          culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
          cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per
          cento  del costo del film, per un costo industriale massimo
          definito  con  il  decreto ministeriale di cui all'art. 12,
          comma 5.  Per le opere prime e seconde, la misura di cui al
          periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
              3.   Per  i  cortometraggi  riconosciuti  di  interesse
          culturale, e' concesso un contributo, a valere sul Fondo di
          cui  all'art.  12, comma 1, fino al 100 per cento del costo
          del  film, per un costo industriale massimo definito con il
          decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.
              4.   Nel  decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  12,
          comma 5,  sono stabilite le modalita' con le quali, decorsi
          cinque  anni  dall'erogazione del contributo, e nel caso in
          cui  quest'ultimo  non sia stato interamente restituito, e'
          attribuita   al   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  per  conto  dello  Stato,  o,  in  alternativa,
          all'impresa di produzione interessata, la piena titolarita'
          dei  diritti  di  sfruttamento e di utilizzazione economica
          dell'opera.
              5.  Variazioni  sostanziali  nel trattamento e nel cast
          tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
          valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1,
          lettera a),  idonee  a  fare venire meno i requisiti per la
          concessione  dei  benefici  di legge, e che non siano state
          comunicate  ed  approvate  dalla predetta sottocommissione,
          comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
          restituzione,  nonche'  la  cancellazione  per  cinque anni
          dagli  elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di
          tempo,  non  possono  essere  iscritte  ai medesimi elenchi
          imprese  di produzione che comprendono soci, amministratori
          e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
              6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese
          di  produzione,  iscritte  negli elenchi di cui all'art. 3,
          per  lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
          rilievo  culturale  o sociale. Il contributo e' revocato in
          caso  di  mancata presentazione del corrispondente progetto
          filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene
          restituito  in  caso di concessione dei contributi previsti
          ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
          con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, e'
          destinata all'autore della sceneggiatura.
              7.  Un'apposita  giuria,  composta  da  cinque eminenti
          personalita'   della   cultura,   designate  dal  Ministro,
          provvede  all'attribuzione  dei  premi  di  qualita' di cui
          all'art. 17.».

                                  Comma 334:

              - Per  il  testo  dell'art.  88 del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  si veda la nota al comma 57 del
          presente articolo.

                                  Comma 337:

              - Per  il  testo  dell'art.  96  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          veda la nota al comma 36 del presente articolo.
              - Per  il  testo  dell'art.  109 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          veda la nota al comma 33 del presente articolo.
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  si  veda la nota al comma 74 del
          presente articolo.

                                  Comma 338:

              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2 del citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto,  per  film  si intende lo spettacolo realizzato su
          supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
          narrativo  o  documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
          ai  sensi  della disciplina del diritto d'autore, destinato
          al  pubblico,  prioritariamente nella sala cinematografica,
          dal titolare dei diritti di utilizzazione.
              2.  Per  lungometraggio  si  intende  il film di durata
          superiore a 75 minuti.
              3.  Per  cortometraggio  si  intende  il film di durata
          inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita'
          esclusivamente pubblicitarie.
              4.  Per film di animazione si intende il lungometraggio
          o  cortometraggio  con  immagini realizzate graficamente ed
          animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
              5.  Per  film di interesse culturale si intende il film
          che  corrisponde  ad  un  interesse  culturale nazionale in
          quanto,  oltre  ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica,
          presenta  significative  qualita'  culturali o artistiche o
          eccezionali  qualita'  spettacolari, nonche' i requisiti di
          cui all'art. 7, comma 2.
              6.  Per  film  d'essai  si intende il film, individuato
          dalla  Commissione  di cui all'art. 8, espressione anche di
          cinematografie  nazionali meno conosciute, che contribuisca
          alla  diffusione  della  cultura  cinematografica  ed  alla
          conoscenza   di   correnti   e   tecniche   di  espressione
          sperimentali.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  del
          presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
                a) i  film  riconosciuti di interesse culturale dalla
          Commissione di cui all'art. 8;
                b) i  film  d'archivio,  distribuiti  dalla  Cineteca
          nazionale  e  dalle  altre  cineteche  pubbliche  o private
          finanziate  dallo  Stato,  ed  i  film  prodotti dal Centro
          sperimentale di cinematografia;
                c) i  film  ai quali sia stato rilasciato l'attestato
          di qualita' ai sensi dell'art. 17, comma 2;
                d) i  film  inseriti  nelle  selezioni  ufficiali  di
          festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e
          internazionale.
              7.   Per  film  per  ragazzi  si  intende  il  film  di
          lungometraggio   o  di  cortometraggio,  il  cui  contenuto
          contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei
          minori.
              8.   Per  sala  cinematografica  si  intende  qualunque
          spazio,   al   chiuso  o  all'aperto,  adibito  a  pubblico
          spettacolo cinematografico.
              9.  Per sala d'essai si intende la sala cinematografica
          il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per
          un  periodo  non  inferiore  a  due anni, a proiettare film
          d'essai  ed  equiparati  per  almeno  il  70% dei giorni di
          effettiva  programmazione cinematografica annuale. La quota
          di  programmazione  e'  ridotta  al  50%  per  le sale e le
          multisale  con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
          popolazione  inferiore a quarantamila abitanti. All'interno
          della  suddetta  quota,  almeno  la  meta'  dei  giorni  di
          programmazione  deve  essere  riservata  alla proiezione di
          film   di  produzione  italiana  o  dei  paesi  dell'Unione
          europea.
              10.  Per sala della Comunita' ecclesiale o religiosa si
          intende  la  sala cinematografica di cui sia proprietario o
          titolare  di un diritto reale di godimento sull'immobile il
          legale  rappresentante  di  istituzioni o enti ecclesiali o
          religiosi  dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa
          competente  in  campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
          La  relativa  programmazione cinematografica e multimediale
          svolta  deve  rispondere a finalita' precipue di formazione
          sociale,  culturale  e  religiosa,  secondo  le indicazioni
          dell'autorita'  ecclesiale  o religiosa competente in campo
          nazionale.».
              - Il  testo  vigente  dell'art.  5,  del citato decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
          al comma 325 del presente articolo.
              - Si   trascrive   il  testo  vigente  dell'art.  13  e
          dell'art.  18,  comma 6,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi»:
              «Art.  13  (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture
          contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili, secondo le disposizioni di
          questo titolo:
                a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche;
                b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          nonche'   i  trust,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciali;
                c) le  societa'  in  nome  collettivo, le societa' in
          accomandita  semplice  e  le societa' ad esse equiparate ai
          sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                d) le   persone   fisiche   che   esercitano  imprese
          commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
          lettera precedente.
              Sono   inoltre   obbligate  alla  tenuta  di  scritture
          contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
                e) le   persone   fisiche   che   esercitano  arti  e
          professioni,  ai  sensi  dell'art. 9, commi primo e secondo
          del decreto indicato al primo comma, lettera c);
                f) le   societa'   o   associazioni   fra  artisti  e
          professionisti  di  cui all'art. 5, lettera c), del decreto
          indicato alla precedente lettera;
                g) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  nonche'  i  trust,  che  non hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali.
              I  soggetti  obbligati ad operare ritenute alla fonte a
          titolo  di  acconto  sui  compensi  corrisposti,  di cui al
          successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate
          ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
              I  soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
          28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre   1973,   n.   597,   svolgono   attivita'  di
          allevamento   di   animali,   devono  tenere  le  scritture
          contabili indicate nell'art. 18-bis».
              «Art.  18  (Disposizione  regolamentare  concernente la
          contabilita'   semplificata   per  le  imprese  minori).  -
          (Omissis).
              6.  Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
          ordinario.  L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
          imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
          e'  revocata  e  in ogni caso per il periodo stesso e per i
          due successivi.
              (Omissis).».

                                  Comma 339:

              - Il  testo  vigente  dell'art.  2,  del citato decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
          al comma 338 del presente articolo.
              - Il  testo  vigente  dell'art.  5,  del citato decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e' riportato nella nota
          al comma 325 del presente articolo.
              - Il  testo  dell'art.  13 e dell'art. 18, comma 6, del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e'  riportato  nella nota al comma 338 del
          presente articolo.

                              Note al comma 342:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del citato
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
              «Art.  12  (Fondo  per  la produzione, la distribuzione
          l'esercizio  e  le  industrie  tecniche). - 1. E' istituito
          presso   il  Ministero  il  Fondo  per  la  produzione,  la
          distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
              2.  Al  Fondo  di cui al comma 1 affluiscono le risorse
          finanziarie  disponibili  ed esistenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto:
                a) sul  fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
          4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                b) sul  fondo  particolare  di  cui all'art. 28 della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                c) sul  fondo  di  intervento di cui all'art. 2 della
          legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
                d) sul  fondo  di  sostegno  di  cui all'art. 1 della
          legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
                e) sul  fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 16 del
          decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
              I  fondi  di  cui  alla  citata legge n. 1213 del 1965,
          legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
          del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
                a) al  sostegno  degli  investimenti  promossi  dalle
          imprese   cinematografiche   per  la  produzione  di  opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne   sonore,   e  per  lo  sviluppo  di  sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale;
                b) alla  corresponsione  di  contributi  a  favore di
          imprese  di  distribuzione  ed  esportazione,  anche per la
          realizzazione   di   versioni   dei  film  riconosciuti  di
          interesse  culturale  in  lingua  diversa  da  quella della
          ripresa sonora diretta;
                c) alla  corresponsione di contributi sugli interessi
          dei  mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in conto
          capitale   a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e  dei
          proprietari  di sale cinematografiche, per la realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature,  con particolare riguardo all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
                d) alla   concessione  di  mutui  decennali  a  tasso
          agevolato  o  contributi  sugli  interessi  a  favore delle
          industrie  tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale   e   tecnologico   di   teatri   di  posa,  di
          stabilimenti  di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
          post-produzione;
                e) alla  corresponsione  di  contributi  destinati ad
          ulteriori    esigenze    del    settore   delle   attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
              3-bis.  Alle  risorse  finanziarie  del Fondo di cui al
          comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
          stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
          al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
              5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
          tecniche  di  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1 e di
          erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
          monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
              6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
          data  di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
          presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
          del  fondo  di  cui  alla  legge  30 aprile  1985,  n. 163,
          destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
          misura  residuata  all'esito delle domande valutate secondo
          il  regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
          Fondo  di  cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
          altresi',  le  eventuali  risorse  relative  a  rientri  di
          finanziamenti  erogati  sui fondi di cui al comma 2, previo
          versamento   dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
              7.  Il  Ministero  gestisce  il Fondo di cui al comma 1
          avvalendosi  di appositi organismi e mediante la stipula di
          convenzioni   con   uno   o   piu'   istituti  di  credito,
          selezionati,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, in base
          ai  criteri  delle  piu' vantaggiose condizioni di gestione
          offerte     e    della    adeguatezza    delle    strutture
          tecnico-organizzative   ai   fini   della  prestazione  del
          servizio.  Le  risorse  del  medesimo Fondo sono versate su
          apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
          affidatario  del servizio, per il funzionamento della quale
          si   applicano  le  modalita'  previste  dall'art.  10  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
              8.  La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
          resta  affidata,  fino  al  31 dicembre  2006,  alla  Banca
          nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
          teatrale S.p.a.».

                                  Comma 343:

              - Per  il  testo  dell'art.  88 del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  si veda la nota al comma 57 del
          presente articolo.

                                  Comma 344:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di
          criteri unificati di valutazione della situazione economica
          dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»,
          a  norma  dell'art.  59,  comma 51, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Prestazioni  sociali  agevolate). - 1. Fermo
          restando  il  diritto  ad usufruire delle prestazioni e dei
          servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
          disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
          sperimentale,   criteri   unificati  di  valutazione  della
          situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
          servizi   sociali   o   assistenziali  non  destinati  alla
          generalita'  dei soggetti o comunque collegati nella misura
          o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
          tale  sperimentazione  le disposizioni del presente decreto
          si   applicano   alle   prestazioni  o  servizi  sociali  e
          assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
          della  maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
          della   pensione   sociale  e  di  ogni  altra  prestazione
          previdenziale,   nonche'   della   pensione  e  assegno  di
          invalidita'  civile e delle indennita' di accompagnamento e
          assimilate.   In  ogni  caso,  ciascun  ente  erogatore  di
          prestazioni  sociali  agevolate  utilizza  le  modalita' di
          raccolta delle inf ormazioni di cui al successivo art. 4.
              2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del presente decreto, individuano,
          secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti, le
          condizioni   economiche   richieste   per   l'accesso  alle
          prestazioni   agevolate,   con  possibilita'  di  prevedere
          criteri  differenziati in base alle condizioni economiche e
          alla  composizione  della famiglia, secondo le modalita' di
          cui   all'art.  3.  Gli  enti  erogatori  possono  altresi'
          differire   l'attuazione   della   disciplina   non   oltre
          centottanta    giorni    dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni  del decreto di cui all'art. 2, comma 3. Entro
          la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il
          sistema informativo di cui all'art. 4-bis.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro per la solidarieta' sociale, il
          Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
          e  della  previdenza sociale, sono individuate le modalita'
          attuative,   anche   con   riferimento   agli   ambiti   di
          applicazione,  del  presente decreto. E' fatto salvo quanto
          previsto  dall'art.  59,  comma 50, della legge 27 dicembre
          1997, n. 449.
              3-bis.  Nell'ambito  della normativa vigente in materia
          di   regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  le
          autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
          utilizzare    l'indicatore   della   situazione   economica
          equivalente     risultante     al    Sistema    informativo
          dell'indicatore   della  situazione  economica  equivalente
          gestito  dall'I.N.P.S  ai sensi del presente decreto per la
          eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai
          servizi di rispettiva competenza.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4-bis  del  citato
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
          dal presente comma:
              «Art.  4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
          situazione  economica  equivalente).  -  1. L'Agenzia delle
          entrate  trasmette  le  necessarie  informazioni al Sistema
          informativo   dell'indicatore  della  situazione  economica
          equivalente,   gestito   ai  sensi  del  presente  articolo
          dall'Istituto  nazionale  della previdenza sociale che, per
          l'alimentazione   del   Sistema,  puo'  stipulare  apposite
          convezioni  con  i  soggetti  di  cui  all'art. 3, comma 3,
          lettera   d),   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
              2.   L'ente   erogatore,   qualora  il  richiedente  la
          prestazione  sociale  agevolata  o  altro componente il suo
          nucleo  familiare  abbia  gia'  presentato la dichiarazione
          sostitutiva  unica,  richiede  all'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale l'indicatore della situazione economica
          equivalente.   L'ente   erogatore   richiede   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale anche le informazioni
          analitiche  contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
          quando  procede  alle integrazioni e alle variazioni di cui
          all'art.  3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
          comma 8,  o  quando  costituisce  e  gestisce, nel rispetto
          delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
          una  banca  dati  relativa agli utenti delle prestazioni da
          esso erogate.
              3.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
          disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
          situazione   economica   equivalente   relativi  al  nucleo
          familiare,   agli  enti  utilizzatori  della  dichiarazione
          sostitutiva   unica   presso  i  quali  il  richiedente  ha
          presentato specifica domanda.».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 6, del citato
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei
          dati  di  cui  al  presente  decreto e' svolto nel rispetto
          delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
          e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni,  nonche' del
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le
          disposizioni  sulle  misure minime di sicurezza, emanate ai
          sensi dell'art. 15 della citata legge n. 675 del 1996.
              2.  I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui
          e'  effettuato  il  trattamento da parte di soggetti di cui
          all'art.  4, comma 2, del presente decreto sono specificati
          dal  decreto  di cui al medesimo art. 4, comma 12. Gli enti
          erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni
          di   cui   al   comma 1,  ulteriori  tipi  di  dati  quando
          stabiliscono   i   criteri   ulteriori   di  selezione  dei
          beneficiari di cui all'art. 3, comma 1.
              3.  Ai  fini  dei  controlli formali di cui all'art. 4,
          commi 8  e  9,  del  presente  decreto, gli enti erogatori,
          l'Agenzia   delle  entrate  e  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale possono effettuare l'interconnessione e
          il  collegamento  con  gli  archivi  delle  amministrazioni
          collegate,  nel rispetto della disciplina di cui al comma 1
          del presente articolo.
              4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
          dell'art.  4,  ricevono  la dichiarazione sostitutiva unica
          possono  effettuare  il  trattamento dei dati, ai sensi del
          comma 1  del  presente  articolo,  al  fine di assistere il
          dichiarante  nella  compilazione della dichiarazione unica,
          di  effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
          nonche'  di  comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I
          dati   acquisiti   dalle   dichiarazioni  sostitutive  sono
          conservati,  in  formato cartaceo o elettronico, dai centri
          medesimi  al  fine  di  consentire le verifiche del caso da
          parte  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale e
          degli  enti  erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non
          e'  consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni
          che  non  siano  strettamente  pertinenti  con  le suddette
          finalita'.  Dopo  due  anni  dalla  trasmissione  dei  dati
          all'Agenzia  delle  entrate, i centri di assistenza fiscale
          procedono   alla   distruzione   dei   dati   medesimi.  Le
          disposizioni  del presente comma si applicano, altresi', ai
          comuni   che   r   icevono  dichiarazioni  sostitutive  per
          prestazioni da essi non erogate.
              5.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli
          enti  erogatori  effettuano elaborazioni a fini statistici,
          di  ricerca  e  di  studio  in  forma  anonima;  l'Istituto
          nazionale    della   previdenza   sociale   provvede   alle
          elaborazioni  secondo le indicazioni degli organismi di cui
          all'art.  5.  Ai fini dello svolgimento di controlli di cui
          all'art.  4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale,  dall'Agenzia  delle  entrate e
          dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.».

                                  Comma 345:

              - Si  trascrive  il  testo  vigente dei commi 526 e 536
          dell'art.  1,  della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          (finanziaria 2007):
              «526.  Le  amministrazioni  di cui al comma 523 possono
          altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
          un    contingente    di    personale    non    dirigenziale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
          personale,  in  possesso dei requisiti di cui al comma 519.
          Nel  limite del predetto contingente, per avviare anche per
          il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
          in   rapporti   a   tempo   indeterminato  delle  forme  di
          organizzazione  precaria  del  lavoro,  e'  autorizzata una
          stabilizzazione  del  personale  volontario,  di  cui  agli
          articoli 6,  8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139,  che,  alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
          negli  appositi  elenchi  di  cui  al  predetto  art. 6 del
          decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n. 139, da almeno tre
          anni  ed  abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
          servizio.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, fermo
          restando  il  possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
          alla  qualifica  di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
          disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema di
          selezione,  nonche'  modalita'  abbreviate  per il corso di
          formazione.
              (Omissis).
              536.  Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
          sono  autorizzate  secondo  le  modalitadi cui all'art. 35,
          comma 4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive    modificazioni,    previa    richiesta   delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione    delle    cessazioni   avvenute   nell'anno
          precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
          cui all'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' prorogato al 31 dicembre 2008».

                                  Comma 346:

              - La  legge  24 marzo  2001, n. 89 reca: «Previsione di
          equa   riparazione   in  caso  di  violazione  del  termine
          ragionevole  del  processo  e  modifica  dell'art.  375 del
          codice di procedura civile.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 519 e
          526  della  citata  legge  27 dicembre 2006, n. 296, (legge
          finanziaria 2007):
              «516.   Per  l'anno  2007,  al  fine  di  garantire  il
          consolidamento   dell'azione   di   contrasto  all'economia
          sommersa,  nonche'  la  piena efficacia degli interventi in
          materia  di polizia economica e finanziaria, il Corpo della
          guardia  di  finanza  e' autorizzato, in deroga all'art. 1,
          comma 95,   della   legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ad
          effettuare  reclutamenti  straordinari,  entro un limite di
          spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni
          di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008.  Con  decreto  del
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  adottato  di
          concerto  con  il  Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica  amministrazione,  si  provvede,  entro  il
          predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi
          dei relativi reclutamenti.
              Contiene norme riguardanti assunzione e stabilizzazione
          di personale.
              (Omissis).
              526.  Le  amministrazioni  di  cui al comma 523 possono
          altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di
          un    contingente    di    personale    non    dirigenziale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
          personale,  in  possesso dei requisiti di cui al comma 519.
          Nel  limite del predetto contingente, per avviare anche per
          il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione
          in   rapporti   a   tempo   indeterminato  delle  forme  di
          organizzazione  precaria  del  lavoro,  e'  autorizzata una
          stabilizzazione  del  personale  volontario,  di  cui  agli
          articoli 6,  8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139,  che,  alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
          negli  appositi  elenchi  di  cui  al  predetto  art. 6 del
          decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n. 139, da almeno tre
          anni  ed  abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
          servizio.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, fermo
          restando  il p ossesso dei requisiti ordinari per l'accesso
          alla  qualifica  di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
          disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema di
          selezione,  nonche'  modalita'  abbreviate  per il corso di
          formazione.».
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 5, comma 5,
          della   legge   6 febbraio  2004,  n.  36,  recante  «Nuovo
          ordinamento del Corpo forestale dello Stato»:
              «Art. 5 (Disposizioni finali). - (Omissis).
              5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del
          ruolo  dei  dirigenti  del  Corpo  forestale dello Stato le
          dotazioni   organiche  sono  modificate,  a  decorrere  dal
          1° gennaio  2003,  per  esigenze  funzionali  connesse alla
          organizzazione  degli uffici periferici del Corpo forestale
          dello  Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
          dirigenza  a  livello provinciale connessa alla funzione di
          comandante  di  ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi
          per  il  bilancio  dello Stato e nei limiti della dotazione
          complessiva  dei  due  ruoli,  con regolamento del Ministro
          delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
          L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale
          deve  essere  compensato con una corrispondente diminuzione
          del  numero  dei posti nel ruolo direttivo dei funzi onari,
          con  riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in
          servizio,  equivalente  sul  piano  finanziario  al fine di
          assicurare  l'invarianza  di  spesa  a  carico del bilancio
          dello Stato.
              (Omissis)».
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 536, della citata
          legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  (finanziaria 2007), e'
          riportato nella nota al comma 345 del presente articolo.

                                  Comma 348:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
          16 gennaio  2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
          in materia di pubblica amministrazione»:
              «Art.  1  (Alto  Commissario  per  la  prevenzione e il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno   della  pubblica  amministrazione).  -  1.  E'
          istituito  l'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno  della  pubblica  amministrazione,  di  seguito
          denominato  «Alto  Commissario»,  alla  diretta  dipendenza
          funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa  annua  massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
          2002.
              3.  Il  Governo adotta, su proposta del Ministro per la
          funzione  pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   volto  a  determinare  la
          composizione  e  le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
          di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
              4.  L'Alto  Commissario,  che  si  avvale  di  un  vice
          Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
          ministri,  su  sua  proposta,  tra  gli  appartenenti  alle
          categorie  di personale, nell'ambito delle quali escelto il
          Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei
          seguenti principi fondamentali:
                a) principio  di  trasparenza  e  libero accesso alla
          documentazione  amministrativa,  salvo  i casi di legittima
          opposizione del segreto;
                b) libero  accesso  alle  banche dati delle pubbliche
          amministrazioni;
                c) facolta'   di   esercitare   le  proprie  funzioni
          d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
                d) obbligo  di relazione semestrale al Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  che  riferisce periodicamente ai
          Presidenti delle Camere;
                e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
          dal  Presidente  del Consiglio dei ministri su proposta del
          Commissario,   e   cinque   esperti,  tutti  scelti  tra  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli
          avvocati  dello  Stato,  collocati  obbligatoriamente fuori
          ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dalle  rispettive
          amministrazioni  di appartenenza anche in deroga alle norme
          ed  ai  criteri  che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
          ivi  inclusi  quelli  del  personale  di  cui  all'art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se
          appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali, che
          abbiano  prestato  non  meno  di  cinque  anni  di servizio
          effettivo  nell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          altri  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale
          destinato   all'ufficio  del  Commissario  il  servizio  e'
          equiparato  ad  ogni  effetto  a  quello prestato presso le
          amministrazioni di appartenenza;
                f) obbligo  di  rapporto  all'autorita' giudiziaria e
          alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
                g) rispetto   delle   competenze  regionali  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».

                                  Comma 349:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 151,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)»:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale  per  il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis).
              151.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  eistituito  un  fondo  da  ripartire  per  le
          esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
          dell'Amministrazione,   con   una  dotazione,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  di  100  milioni di euro. Con decreti del
          Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite   l'Ufficio   centrale   del  bilancio,  nonchealle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra le unita'
          previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
          previsione.
              (Omissis)».

                                  Comma 351:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 8 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
          recante   «Revisione   della   disciplina  del  contenzioso
          tributario»:
              «Art.   8   (Commissione  tributaria  centrale).  -  La
          Commissione  centrale  ha  sede  in Roma ed e' composta dal
          presidente,  dai  presidenti di sezione e da sei membri per
          ogni sezione.
              Il  numero  delle  sezioni  e'  fissato  e  puo' essere
          variato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Ministro  per  le finanze di concerto con il
          Ministro di Grazia e Giustizia.
              All'inizio  di  ogni  anno  il  presidente determina la
          composizione delle sezioni.
              Ciascuna   sezione   giudica   con   l'intervento   del
          presidente  e  di  quattro  membri. In caso di assenza o di
          impedimento  del  presidente  di  sezione,  il  collegio e'
          presieduto dal membro piu' anziano.
              Le  Sezioni  Unite sono presiedute dal presidente della
          Commissione  centrale  e sono composte dai presidenti delle
          sezioni.  Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
          almeno due terzi dei membri.
              In  caso  di  assenza  o  di impedimento del presidente
          della  Commissione,  le  sezioni  unite sono presiedute dal
          presidente di sezione piu' anziano. In caso di assenza o di
          impedimento  di  un  presidente  di sezione, cosi' come nel
          caso che il presidente di sezione sostituisca il presidente
          della  Commissione,  subentra  il membro piu' anziano della
          rispettiva sezione.
              Agli  effetti  delle disposizioni dei precedenti commi,
          l'anzianita'  e'  determinata dalla nomina e, in subordine,
          dall'eta'.».

                                  Comma 353:

              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 1, comma 4,
          del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
          «Ordinamento   degli   organi   speciali  di  giurisdizione
          tributaria    ed    organizzazione    degli    uffici    di
          collaborazione»  in  attuazione  della  delega  al  Governo
          contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
          413:
              «Art. 1 (Le commissioni tributarie). - (Omissis).
              4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo'
          essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi,
          con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con il
          Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
              (Omissis)».
              - Si riporta il testo vigente delle tabelle E ed F, del
          citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

                                                           «Tabella E

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI
                    DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
                        a) Titoli di servizio

=====================================================================
                      |                      | Punteggio per anno o
                      |                      |   frazione di anno
                      |                      | superiore a sei mesi
=====================================================================
Magistrato ordinario o|                      |
equiparato ....       |di tribunale....      |0,50
---------------------------------------------------------------------
                      |d'appello....         |1
---------------------------------------------------------------------
                      |di cassazione....     |1,50
---------------------------------------------------------------------
                      |di cassazione idoneo  |
                      |alle funzioni         |
                      |direttive superiori   |2
---------------------------------------------------------------------
                      |uditore               |
                      |giudiziario....       |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita'             |ragioniere e perito   |
professionali....     |commerciale ....      |0,25
---------------------------------------------------------------------
notaio, avvocato,     |                      |
procuratore, dottore  |                      |
commercialista e      |                      |
revisore contabile....|0,50                  |
---------------------------------------------------------------------
Docenze....           |ricercatore....       |0,50
---------------------------------------------------------------------
                      |professore            |
                      |associato....         |1
---------------------------------------------------------------------
                      |professore ordinario o|
                      |straordinario....     |1,50
---------------------------------------------------------------------
                      |insegnante in istituti|
                      |di istruzione         |
                      |secondaria di secondo |
                      |grado....             |0,25
---------------------------------------------------------------------
                      |insegnante incaricato |
                      |o con contratto in    |
                      |universita'....       |0,50
---------------------------------------------------------------------
                      |borsista o assegnista |
                      |in universita'....    |0,25
---------------------------------------------------------------------
Dipendenti dello Stato|                      |
o di altre            |                      |
amministrazioni       |in qualifica inferiore|
pubbliche....         |a primo dirigente.... |0,25
---------------------------------------------------------------------
                      |in qualifiche di primo|
                      |dirigente e dirigente |
                      |superiore....         |1
---------------------------------------------------------------------
                      |in qualifica di       |
                      |dirigente generale....|1,50
---------------------------------------------------------------------
                      |con incarico di       |
                      |ispettore tributario  |
                      |centrale....          |1,50
---------------------------------------------------------------------
Attivita' alla        |                      |
dipendenza di         |                      |
terzi....             |                      |0,25
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di          |                      |
amministratore,       |                      |
sindaco, dirigente in |                      |
societa' di           |                      |
capitali....          |                      |0,50
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
B) Titoli accademici o|                      |
di studio             |                      |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Dottorato di ricerca o|                      |
libera docenza....    |                      |2
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione          |                      |
all'insegnamento negli|                      |
istituti secondari di |                      |
secondo grado {in     |                      |
materie giuridiche ed |                      |
economiche} ed in     |                      |
{ragioneria e         |                      |
tecnica}....          |                      |1,50
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione          |                      |
all'insegnamento negli|                      |
istituti secondari di |                      |
secondo grado....     |                      |1
---------------------------------------------------------------------
Abilitazione          |                      |
all'esercizio della   |                      |
professione di        |                      |
avvocato e procuratore|                      |
e di dottore          |                      |
commercialista....    |                      |2

                                                            Tabella F

CRITERI   DI  VALUTAZIONE  E  PUNTEGGI  DEI  SERVIZI  PRESTATI  NELLE
                       COMMISSIONI TRIBUTARIE

=====================================================================
                      |                      | Punteggio per anno o
                      |                      |   frazione di anno
                      |                      | superiore a sei mesi
=====================================================================
Servizio prestato     |                      |
nelle commissioni     |                      |
tributarie di 1°      |                      |
grado....             |componente....        |1
---------------------------------------------------------------------
                      |vice presidente....   |1,50
---------------------------------------------------------------------
                      |presidente di         |
                      |sezione....           |2
---------------------------------------------------------------------
                      |presidente di         |
                      |commissione....       |3
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato     |                      |
nelle commissioni     |                      |
tributarie di 2°      |                      |
grado....             |componente....        |1,25
---------------------------------------------------------------------
                      |vice presidente....   |2
---------------------------------------------------------------------
                      |presidente di         |
                      |sezione....           |2,50
---------------------------------------------------------------------
                      |presidente di         |
                      |commissione....       |3,50
---------------------------------------------------------------------
Servizio prestato     |                      |
nella commissione     |                      |
tributaria            |                      |
centrale....          |componente....        |3
---------------------------------------------------------------------
                      |presidente di         |
                      |sezione....           |4
---------------------------------------------------------------------
                      |presidente della      |
                      |commissione....       |5 }.

                                  Comma 354:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
                «Art.  13  (Trattamento  economico). - 1. Il Ministro
          delle  finanze  con  proprio  decreto  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro  determina  il compenso fisso mensile
          spettante ai componenti delle commissioni tributarie.
              2.  Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
          mensile  viene  determinato un compenso aggiuntivo per ogni
          ricorso  definito,  anche  se  riunito  ad  altri  ricorsi,
          secondo  criteri  uniformi,  che  debbono tener conto delle
          funzioni  e  dell'apporto  di  attivita'  di  ciascuno alla
          trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
          la  redazione  della  sentenza, nonche', per i residenti in
          comuni  diversi  della  stessa  regione da quello in cui ha
          sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
          alle  sedute  della  commissione. Il compenso eliquidato in
          relazione ad ogni provvedimento emesso.
              3.  La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta dalla
          direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
          ha  sede  la  commissione  tributaria  di appartenenza ed i
          pagamenti  relativi  sono  fatti dal dirigente responsabile
          della   segreteria  della  commissione,  quale  funzionario
          delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
              3-bis.  I  compensi  di  cui  ai  commi 1,  2  e 3 sono
          cumulabili  con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
          comunque denominati.».

                                  Comma 357:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 199,
          della  citata  legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria
          2007):
              «199.   L'Agenzia   del   territorio   salvaguarda   il
          contestuale  mantenimento degli attuali livelli di servizio
          all'utenza  in  tutte  le  fasi del processo, garantendo in
          ogni  caso su tutto il territorio nazionale la circolazione
          e   la  fruizione  dei  dati  catastali;  fornisce  inoltre
          assistenza   e   supporto  ai  comuni  nelle  attivita'  di
          specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione
          di personale puoavere luogo anche mediante distacco».
              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 30, comma 2,
          del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
          «Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
          mercato del lavoro,» di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30:
              «Art. 30 (Distacco). - (Omissis).
              2.  In  caso  di  distacco  il  datore di lavoro rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore.
              (Omissis)».

                                  Comma 358:

              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  59, del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,e successive
          modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo,»  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59:
              «Art.  59  (Rapporti  con  le agenzie fiscali). - 1. Il
          Ministro  delle  finanze  dopo  l'approvazione da parte del
          Parlamento      del     documento     di     programmazione
          economica-finanziaria  ed  in  coerenza con i vincoli e gli
          obiettivi    stabiliti   in   tale   documento,   determina
          annualmente,  e comunque entro il mese di settembre, con un
          proprio  atto di indirizzo per un periodo almeno triennale,
          gli  sviluppi  della  politica fiscale, le linee generali e
          gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le  grandezze
          finanziarie  e  le altre condizioni nelle quali si sviluppa
          l'attivita'   delle   agenzie   fiscali.  Il  documento  di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
              2.  Il  ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla base del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale,  con  adeguamento  annuale per ciascun esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati:
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
                b) le  direttive  generali sui criteri della gestione
          ed i vincoli da rispettare;
                c) le strategie per il miglioramento;
                d) le risorse disponibili;
                e) gli  indicatori  ed  i  parametri in base ai quali
          misurare l'andamento della gestione.
              3. La convenzione prevede, inoltre:
                a) le   modalita'   di   verifica  dei  risultati  di
          gestione;
                b) le   disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero  la  conoscenza  dei  fattori  gestionali interni
          all'agenzia,  quali  l'organizzazione,  i  processi e l'uso
          delle  risorse.  Le  informazioni  devono essere assunte in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una    appropriata    valutazione   dell'attivita'   svolta
          dall'agenzia;
                c) le    modalita'    di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia    sotto   il   profilo   della   trasparenza,
          dell'imparzialita'  e  della  correttezza nell'applicazione
          delle  norme,  con  particolare  riguardo ai rapporti con i
          contribuenti.
              4.  Nella  convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
          risorse  stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
          unita'  previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia, gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per:
                a) gli  oneri  di  gestione calcolati, per le diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione  aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
          esigenze di carattere generale;
                b) le spese di investimento necessarie per realizza e
          i miglioramenti programmati;
                c) la  quota  incentivante connessa al raggiungimento
          degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
          conto  del  miglioramento  dei  risultati complessivi e del
          recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
          conseguiti.
              5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la  costituzione  o  partecipare a societa' e consorzi che,
          secondo  le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle  funzioni  pubbliche  ad essi attribuite; a tal fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita   in   base   alle  disposizioni  dell'art.  10,
          comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
          che   il  ministero  e  le  agenzie  fiscali  detengono  la
          maggioranza   delle   azioni   ordinarie   della   predetta
          societa'.».

                                  Comma 359:

              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  19  del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  da ll'art. 24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione   universitari   a   e   postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (soppresso).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma 3,  al  comma 5-bis,  limitatamente  al personale non
          appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
          cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
          Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi 3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.».

                                  Comma 360:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 71 del citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              «Art.  71  (Personale).  - 1. Il rapporto di lavoro del
          personale  dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
          dalla  contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
          il  rapporto  di lavoro privata, in conformita' delle norme
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
          attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
          le   agenzie   fiscali;   ciascuna   agenzia  definisce  la
          contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
              2.  Al  fine  di  garantire  l'imparzialita'  e il buon
          andamento  nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
          alle  agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del   presente  decreto
          legislativo,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
          garantire   l'indipendenza   e   l'autonomia   tecnica  del
          personale.
              3.  Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
          proposta   del  direttore  dell'agenzia,  dal  comitato  di
          gestione  ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
          disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
          In   particolare   esso,  in  conformita'  con  i  principi
          contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni ed integrazioni:
                a) disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'agenzia;
                b) detta  le  norme  per  l'assunzione  del personale
          dell'agenzia,  per  l'aggiornamento  e  per  la  formazione
          professionale;
                c) fissa   le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale dipendente dall'agenzia;
                d) determina    le    regole   per   l'accesso   alla
          dirigenza.».

                                  Comma 362:

              - Il  testo  vigente  dell'art.  59  del citato decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300 e' riportato nella nota
          al comma 358 del presente articolo.

                                  Comma 363:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              «Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
          dell'operazione:
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma
          ambulante;
                2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante
          apparecchi di distribuzione automatica;
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
                4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti;
                5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazioni
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
                6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
              La   disposizione   del  comma precedente  puo'  essere
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino
          servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi.
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al  minuto  ai  quali econsentita l'emissione della fattura
          sono obbligati a richiederla.».

                                  Comma 364:

              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e  successive  modificazioni,  recante «Imposta sugli
          spettacoli»:
              «Art.  17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
          le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
          cui  ad  apposita  convenzione  da  approvarsi  con proprio
          decreto  di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
          la  riscossione  dell'imposta  e  dei tributi connessi alla
          Societa' Italiana degli Autori ed Editori.
              I  tributi  riscossi  dalla  Societa' sono versati alla
          Stato  al  netto  del  compenso ad essa riconosciuto con la
          convenzione di cui al primo comma.
              Annualmente  il  Ministero  delle finanze provvede alla
          relativa regolazione contabile.».

                                  Comma 367:

              - Si  trascrive  il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          «Misure  di  contrasto  all'evasione fiscale e disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della  riscossione).  - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
          e'  soppresso  il sistema di affidamento in concessione del
          servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
          alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia
          delle  entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
          al comma 2.
              2.  Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
          conseguimento  dell'obiettivo  di cui al comma 1 ed al fine
          di  un  sollecito  riordino della disciplina delle funzioni
          relative  alla  riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
          contenuti  al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (I.N.P.S.)
          procedono,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  alla  costituzione  della
          «Riscossione  S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di 150
          milioni   di   euro,   di  cui  il  51  per  cento  versato
          dall'Agenzia  delle  entrate  ed  il  49  per cento versato
          dall'INPS.
              (Omissis)».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002,   n.   115,  reca  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative   e   regolamentari  in  materia  di  spese  di
          giustizia».

                                  Comma 368:

              - Per   il   testo  dell'art.  52  del  citato  decreto
          legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, si veda la nota al
          comma 224 del presente articolo.
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 53 del citato
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
              «Art.   52   (Potesta'   regolamentare  generale  delle
          province  e  dei  comuni).  -  1.  Le  province ed i comuni
          possono  disciplinare  con  regolamento le proprie entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili,
          dei  sog-getti passivi e della aliquota massima dei singoli
          tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti.  Per  quanto  non
          regolamentato   si   applicano  le  disposizioni  di  legge
          vigenti.
              2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima  del  1° gennaio  dell'anno successivo. I regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni  devono  attenersi per la trasmissione, anche in via
          telematica,  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione, per
          estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale dei regolamenti sulle
          entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni altra deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi.
              3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
              4.   Il   Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti   sulle   entrate   tributarie   per   vizi  di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
                a) l'accertamento  dei tributi puo' essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                b) qualora  sia deliberato di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente,   la   liquidazione,  l'accertamento  e  la
          riscossione  dei  tributi  e  di tutte le altre entrate, le
          relative attivita' sono affidate:
                  1)  mediante  convenzione  alle aziende speciali di
          cui  all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
          1990,  n.  142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
          materia  di affidamento della gestione dei servizi pubblici
          locali,  alle  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
          limitata  a  prevalente  capitale  pubblico locale previste
          dall'art.  22,  comma 3,  lettera e), della citata legge n.
          142  del  1990,  i  cui  soci privati siano prescelti tra i
          soggetti  iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano
          gia'  costituite  prima della data di entrata in vigore del
          decreto,concernente  l'albo  dei soggetti privati abilitati
          ad  effettuare  attivita'  di  liquidazione, accertamento e
          riscossione  dei  tributi,  di  cui al comma 3 del medesimo
          art. 53;
                  2)  nel rispetto delle procedure vigenti in materia
          di  affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
          alle  societa'  miste, per la gestione presso altri comuni,
          ai  concessionari  di  cui  al decreto del Presidente della
          Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,  a prescindere dagli
          ambiti   territoriali  per  i  quali  sono  titolari  della
          concessione  del  servizio  nazionale  di  riscossione,  ai
          soggetti  iscritti  nell'albo  di  cui al predetto art. 53,
          fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
          revisione  del  sistema delle concessioni di cui al decreto
          legislativo  13 aprile  1999, n. 112, previa verifica della
          sussistenza   di  ragioni  di  convenienza  e  di  pubblico
          interesse;
                c) l'affidamento  di  cui  alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                d) il   visto   di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.
              6.  La  riscossione  coattiva dei tributi e delle altre
          entrate  di  spettanza  delle  province  e dei comuni viene
          effettuata   con   la  procedura  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata  ai  concessionari  del servizio di riscossione di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988,  n.  43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
          14 aprile  1910,  n.  639,  se  svolta in proprio dall'ente
          locale  o  affidata  agli  altri  soggetti  menzionati alla
          lettera b) del comma 4.
              7. (Soppresso)».

                                  Comma 372:

              - Gli  articoli 211,  212  e 213 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 115 del 2002, abrogati dal
          presente     comma,     riguardano    rispettivamente    la
          quantificazione  dell'importo dovuto, l'invito al pagamento
          e l'iscrizione a ruolo.

                                  Comma 374:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 119,
          della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 (legge finanziaria
          2007) come modificato dalla presente legge:
              «119.  A  partire  dal  periodo  d'imposta successivo a
          quello  in  corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
          per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
          Stato  svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
          immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
          in  mercati  regolamentati  degli  Stati membri dell'Unione
          europea  e  degli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio
          economico  europeo  che  sono inclusi nella lista di cui al
          comma 1 dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda
          direttamente  o  indirettamente  piu'  del 51 per cento dei
          diritti  di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
          cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
          35  per  cento  delle  azioni  sia detenuto da soci che non
          possiedano   al   momento   dell'opzione   direttamente   o
          indirettamente  piu'  del  2  per cento dei diritti di voto
          nell'assemblea  ordinaria  e  piu'  del  2 per cento dei di
          ritti  di  partecipazione agli utili, possono avvalersi del
          regime  speciale  opzionale  civile  e fiscale disciplinato
          dalle  disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a
          141  e  dalle  relative  nonne  di  attuazione  che saranno
          stabilite  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  emanare  ai  sensi  del  comma 141  entro  il
          30 aprile 2007».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 120,
          della   citata   legge  27 dicembre  2006,  n.  296  (legge
          finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
              «120.  L'opzione  per  il regime speciale e' esercitata
          entro  il  termine del periodo d'imposta anteriore a quello
          dal  quale  il  contribuente  intende  avvalersene,  con le
          modalita'  che  saranno  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia  delle  entrate.  Per  il  periodo
          d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data del
          30 giugno  2007,  in  fase di prima applicazione, l'opzione
          per  il  regime  speciale  e' esercitata entro il 30 aprile
          2008   e   ha  effetto  dall'inizio  del  medesimo  periodo
          d'imposta,  anche  nel  caso  in  cui i requisiti di cui al
          comma 119  siano  posseduti nel predetto termine. L'opzione
          e'  irrevocabile  e  comporta  per la societa' l'assunzione
          della  qualifica  di  «Societa' di investimento immobiliare
          quotata»    (SIIQ)   che   deve   essere   indicata   nella
          denominazione   sociale,   anche  nella  forma  abbreviata,
          nonche' in tutti i documenti della societa' stessa».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 134,
          della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, (finanziaria 2007)
          come modificato dalla presente legge:
              «134.  I  soggetti residenti presso i quali i titoli di
          partecipazione  detenuti  nelle SIIQ sono stati depositati,
          direttamente  o  indirettamente,  aderenti  al  sistema  di
          deposito  accentrato  e  gestito  dalla Monte Titoli Spa ai
          sensi  del  regolamento  CONSOB emanato in base all'art. 10
          della  legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non
          residenti  che  aderiscono  a  sistemi  esteri  di deposito
          accentrato  aderenti  al  sistema Monte Titoli operano, con
          obbligo  di  rivalsa,  una  ritenuta  del 20 per centosugli
          utili  in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
          altre   SIIQ,   derivanti   dall'attivita'   di   locazione
          immobiliare   nonche'  dal  possesso  delle  partecipazioni
          indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
          al  15  per  cento  in  relazione  alla parte dell'utile di
          esercizio  riferibile  a contratti di locazione di immobili
          ad  uso  abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3,
          della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431.  La  ritenuta e'
          applicata  a  titolo  d'acconto,  con  conseguente concorso
          dell'intero   importo   d   ei   dividendi  percepiti  alla
          formazione  del  reddito  imponibile,  nei confronti di: a)
          imprenditori   individuali,   se   le  partecipazioni  sono
          relative   all'impresa  commerciale; b)  societa'  in  nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
          ed   enti   indicati  nelle  lettere a)  e b)  del  comma 1
          dell'art.  73  del testo unico delle imposte sui redditi di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato  delle  societa'  e degli enti di cui alla lettera d)
          del  predetto  art. 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a
          titolo  d'imposta  in tutti gli altri casi. La ritenuta non
          e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza
          complementare  di  cui  al  decreto  legislativo 5 dicembre
          2005,  n.  252,  e agli organismi d'investimento collettivo
          del  risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
          maturato  delle gestioni individ uali di portafoglio di cui
          all'art.  7  del  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n.
          461.  Le  societache abbiano esercitato l'opzione congiunta
          per  il  regime  speciale  di  cui  al comma 125 operano la
          ritenuta  secondo le regole indicate nei precedenti periodi
          solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante
          e da altre SIIQ».

                                  Comma 375:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 della legge
          31 ottobre   1965,   n.   1261,   recante   «Determinazione
          dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento»:
              «Art.  1  (Indennita'  spettante  ai  parlamentari).  -
          L'indennita'  spettante  ai  membri  del Parlamento a norma
          dell'art.  69  della  Costituzione  per garantire il libero
          svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed
          e'  costituita  da  quote  mensili  comprensive  anche  del
          rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
              Gli  Uffici  di Presidenza delle due Camere determinano
          l'ammontare  di dette quote in misura tale che non superino
          il  dodicesimo  del  trattamento  complessivo massimo annuo
          lordo  dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
          della Corte di cassazione ed equiparate.».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 24, commi 1 e
          2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
              «Art.  24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere  dal  1° gennaio  1998 gli stipendi, l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente  della  Polizia  di  Stato  e gradi di qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli  e  generali  delle  Forze armate, del personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della   carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di  diritto
          annualmente  in  ragione  degli  incrementi medi, calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di   pubblici   dipendenti   contrattualizzati  sulle  voci
          retributive,    ivi   compresa   l'indennita'   integrativa
          speciale,    utilizzate    dal    medesimo   Istituto   per
          l'elaborazione     degli    indici    delle    retribuzioni
          contrattuali.
              2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma 1  e'  determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. A
          tal  fine,  entro  il  mese  di  marzo, l'ISTAT comunica la
          variazione  percentuale  di  cui al comma 1. Qualora i dati
          necessari  non  siano disponibili entro i termini previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
              (Omissis)».

                                  Comma 376:

              - Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 reca
          «Norme sulla riforma dell'organizzazione del Governo».

                                  Comma 377:

              Per  i  riferimenti  del decreto legislativo n. 300 del
          1999,   si  veda  nella  nota  al  comma 376  del  presente
          articolo.
              - Il  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2001, n. 317, e
          successive  modificazioni,  reca  «Modificazioni al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  nonche' alla legge
          23 agosto  1988,  n.  400, in materia di organizzazione del
          Governo.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 2,  2-bis, 2-ter e
          2-quater,  10-bis,  10-ter,  12,  13-bis,  19,  lettera a),
          19-bis,  19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n.  233  reca  «Disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e dei Ministeri»:
              «Art. 1. - (Omissis).
              2.   Al   Ministero   dello   sviluppo  economico  sono
          trasferite,    con   le   inerenti   risorse   finanziarie,
          strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
          comma 1,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 luglio
          1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
          sottoutilizzate,   fatta   eccezione  per  le  funzioni  di
          programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
          politiche  di  sviluppo  e  di coesione, fatto salvo quanto
          previsto  dal  comma 19-bis del presente articolo, e per le
          funzioni  della  segreteria  del Comitato interministeriale
          per   la  programmazione  economica  (CIPE),  la  quale  e'
          trasferita  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
          le   inerenti   risorse   finanziarie,   strumentali  e  di
          personale.   Sono  trasferiti  altresialla  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri,   con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS) e
          l'Unita'  tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di cui
          all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
              2-bis.  All'art.  23,  comma 2, del decreto legislativo
          30 luglio   1999,   n.   300,  sono  soppresse  le  parole:
          «programmazione,  coordinamento e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche di coesione».
              2-ter.   All'art.  27,  comma 2,  alinea,  del  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
          il  principio  di»  fino  a:  «politica  industriale»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
          favore  delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
          sussidiarieta'  e  di  leale  collaborazione  con  gli enti
          territoriali  interessati  e  in coerenza con gli obiettivi
          generali di politica industriale».
              2-quater.  All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
          48, il decimo comma esostituito dal seguente:
              «Partecipa  alle riunioni del Comitato, con funzioni di
          segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri».
              2-quinquies.  L'articolo  1 del decreto-legge 26 aprile
          2005,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
              (Omissis).
              10-bis.  In  sede  di  prima  applicazione del presente
          decreto  e  al  fine  di  assicurare il funzionamento delle
          strutture  trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
          nell'ambito   delle   predette   strutture   ai  sensi  dei
          commi 5-bis  e  6  dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, salvo
          quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
          essere  mantenuti  fino  alla scadenza attualmente prevista
          per  ciascuno  di  essi,  anche  in  deroga  ai contingenti
          indicati  dai  citati  commi 5-bis  e  6  dell'art.  19 del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
          utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
          agli  stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
          in  corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
          rispettiva   scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  di
          durata non superiore al 30 giugno 2008.
              10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
          le    amministrazioni   cedenti   rendono   temporaneamente
          indisponibili  un  numero  di  incarichi  corrispondente  a
          quello  di  cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
          alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
          cui  al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
          strutture  trasferite,  si procede all'individuazione degli
          incarichi  dirigenziali  conferiti  ai  sensi dell'art. 19,
          commi 5-bis  e  6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
          da   parte   delle   amministrazioni  di  cui  al  predetto
          comma 10-bis.
              (Omissis).
              12.   La   denominazione   «Ministero   dello  sviluppo
          economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la  denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
          relazione  alle  funzioni  gia' conferite a tale Dicastero,
          nonche'  a  quelle  di  cui  al comma 2, fatto salvo quanto
          disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
              (Omissis).
              13-bis.  La  denominazione:  «Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e del mare» sostituisce, ad
          ogni   effetto   e   ovunque  presente,  la  denominazione:
          «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
              (Omissis).
              19.  Sono  attribuite  al  Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero   per   i   beni  e  le  attivitaculturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali;
              (Omissis).
              19-bis.  Le funzioni di competenza statale assegnate al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
          attribuite  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri; il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   concerta  con  il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri l'individuazione e
          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
          da  destinare  al  turismo, ivi comprese quelle incluse nel
          Fondo  per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
          funzioni  e'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita'   del  turismo,  articolato  in  due  uffici
          dirigenziali   di   livello   generale,   che,   in  attesa
          dell'adozione   dei   provvedimenti   di  riorganizzazione,
          subentra   nelle  funzioni  della  Direzione  generale  del
          turismo che e' conseguentemente soppressa.
              (Omissis).
              19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo    sono    trasferite    le   risorse   finanziarie
          corrispondenti   alla   riduzione   della  spesa  derivante
          dall'attuazione  del  comma  1  dell'art.  54  del  decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
          modificazioni,   nonche'  le  dotazioni  strumentali  e  di
          personale  della  soppressa  Direzione generale del turismo
          del   Ministero   delle  attivita'  produttive.  In  attesa
          dell'era  nazione  del  regolamento  previsto dal comma 23,
          l'esercizio  delle  funzioni  e' assicurato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con il
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali e il Ministro
          dell'economia  e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  eautorizzato a provvedere, per l'anno 2006,
          con  propri  decreti,  al trasferimento alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  delle  risorse  finanziarie della
          soppressa  Direzione  generale  del  turismo iscritte nello
          stato di previsione del Ministero dello s viluppo economico
          nonche'  delle  risorse corrispondenti alla riduzione della
          spesa  derivante  dall'attuazione  del comma 1 dell'art. 54
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, da destinare all'istituzione del
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo.
              (Omissis).
              22.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
          del comma 19:
                a)  quanto  alla  lettera a),  sono  trasferite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
          organizzative  del  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
          culturali,  con  le  relative  risorse finanziarie, umane e
          strumentali;
              (Omissis).
              22-bis.  La  Commissione e la segreteria tecnica di cui
          all'art.  3,  commi da  6-duodecies  a  6-quaterdecies, del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e
          successive   modificazioni,   sono   soppresse.  Presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e' costituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio, una Unita' per la
          semplificazione   e  la  qualita'  della  regolazione,  con
          relativa  segreteria  tecnica  che costituisce struttura di
          missione   ai  sensi  dell'art.  7,  comma 4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
              L'Unita'  per  la  semplificazione  e la qualita' della
          regolazione  opera  in  posizione di autonomia funzionale e
          svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata
          qualificazione   per   il  Comitato  interministeriale  per
          l'indirizzo  e  la  guida  strategica  delle  politiche  di
          semplificazione  e  di  qualita'  della  regolazione di cui
          all'art.   1  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
          80.  Non  trova  conseguentemente  applicazione  l'art. 24,
          comma 3,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165.
          Della  Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
          regolazione  fa  parte  il  capo  del  dipartimento per gli
          affari   giuridici   e  legislativi  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  i  componenti  sono scelti tra
          professori    universitari,    magistrati   amministrativi,
          contabili  ed  ordinari,  avvocati  dello Stato, funzionari
          parlamentari,  avvocati del libero foro con almeno quindici
          anni  di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
          amministrazioni   pubbliche   ed   e   sperti   di  elevata
          professionalita'. Non si applicano l'art. 1, comma 9, della
          legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  nonche  l'art.  29 del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, fermo
          restando  il  vincolo di spesa di cui al presente comma. Se
          appartenenti  ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
          esperti  e  i  componenti  della segreteria tecnica possono
          essere  collocati  in aspettativa o fuori ruolo, secondo le
          norme  e  i  criteri  dei  rispettivi  ordinamenti.  Per il
          funzionamento  dell'Unita'  si  utilizza lo stanziamento di
          cui  all'art.  3,  comma 6-quaterdecies,  del decreto-legge
          14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio  2005,  n. 80, ridotto del venticinque per
          cento.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
          e  delle  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  relative  all'esercizio  delle funzioni di cui al
          presente  comma e  alla  riallocazione  delle  relative  ri
          sorse.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          e'  abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
          n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
          l'art.   29   del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.    248,    non    si   applica,   altresi',   all'Unita'
          tecnica-finanza  di  progetto di cui all'art. 7 della legge
          17 maggio  1999,  n.  144,  e alla segreteria tecnica della
          cabina  di  regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del
          decreto  legislativo  5 dicembre 1997, n. 430, e all'art. 6
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria direzione
          ricadente  tra  quelli  di  cui  all'art.  29, comma 7, del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
              22-ter.  Il  comma 2  dell'art. 9 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
                «2.  Ogni  qualvolta la legge o altra fonte normativa
          assegni,  anche  in  via  delegata, compiti specifici ad un
          Ministro  senza  portafoglio  ovvero  a  specifici uffici o
          dipartimenti  della  Presidenza del Consiglio dei ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente,  al Presidente del Consiglio dei ministri,
          che  puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
              (Omissis).
              25-bis.  Dal  riordino delle competenze dei Ministeri e
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dal loro
          accorpamento  non  deriva  alcuna revisione dei trattamenti
          economici  complessivi  in  atto  corrisposti ai dipendenti
          trasferiti   ovvero   a   quelli   dell'amministrazione  di
          destinazione  che  si  rifletta  in  maggiori  oneri per il
          bilancio dello Stato.
              (Omissis)».

                                  Comma 378:

              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 11 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei ministri.»:
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze  di  coordinamento  operativo  tra amministrazioni
          statali,   puo'   procedersi   alla  nomina  di  commissari
          straordinari  del  Governo,  ferme restando le attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge.
              2.  La  nomina  e'  disposta con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei   ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti  del  commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi e di
          personale.  L'incarico  e'  conferito per il tempo indicato
          nel   decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.  Del
          conferimento  dell'incarico e' data immediata comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce  al  Parlamento  il  Presidente del Consiglio dei
          ministri o un ministro da lui delegato.».

                                  Comma 379:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 676,
          677, 683 e 686 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          (legge  finanziaria  2007),  come modificati dalla presente
          legge:
                «676.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita' economica
          della  Repubblica,  le  province e i comuni con popolazione
          superiore  a  5.000  abitanti concorrono alla realizzazione
          degli  obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010
          con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a
          695,    che   costituiscono   principi   fondamentali   del
          coordinamento   della   finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117,  terzo  comma,  e  119,  secondo comma, della
          Costituzione».
                677.  La manovra finanziaria e' fissata in termini di
          riduzione  del  saldo  tendenziale di comparto per ciascuno
          degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.».
                «683.  Ai  fini del comma 686, il saldo finanziario e
          quello  medio  del  triennio  2003-2005 sono calcolati, per
          l'anno  2007,  sia  per  la  gestione di competenza sia per
          quella  di  cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la
          sola  gestione di competenza mista, quale differenza tra le
          entrate  finali  e  le  spese finali al netto delle entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti   dalla   concessione   di   crediti.  Nel  saldo
          finanziario  non  sono  considerate  le  entrate  in  conto
          capitale riscosse nel triennio   2003-2005, derivanti dalla
          dismissione   del   patrimonio   immobiliare   e  mobiliare
          destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
          di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000
          abitanti  nel  saldo  finanziario  non  sono considerate le
          spese  in  conto  capitale e di parte corrente, autorizzate
          dal  Ministero,  necessarie per l'attivazione di nuove sedi
          di  uffici  giudiziari,  ivi  incluse  quelle  relative  al
          trasloco.».
                «686.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto degli
          obiettivi  del  patto di stabilita' interno, ciascuno degli
          enti  di  cui  al  comma 676  e' tenuto a inviare, entro il
          termine  perentorio  del  31 marzo  dell'anno  successivo a
          quello  di  riferimento, al Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante
          legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
          un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
          al  comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
          costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.».

                                  Comma 380:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 663,
          della   citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  (legge
          finanziaria 2007):
                «663.  Resta  ferma la facolta' delle regioni e delle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le
          regole  del  patto  di stabilita' interno nei confronti dei
          loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad
          ordinamento regionale o provinciale».
              - Si   trascrive   il   testo   vigente  dell'art.  17,
          comma 120,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, recante
          «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo»:
              «Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
          semplificazione    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento  dei procedimenti di decisione e di controllo).
          - (Omissis).
              120.  In deroga alle procedure di programmazione di cui
          alla   legge   7 agosto   1990,   n.   245,   e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, e' consentita l'istituzione
          di    una    universita'   non   statale   nel   territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni,  al  rilascio di titoli di studio universitari
          aventi  valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa  intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione   del  sistema  universitario  in  ordine  alle
          dotazioni     didattiche,     scientifiche,    strumentali,
          finanziarie,  edilizie,  nonche' concernenti l'organico del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere  attivati,  con  modifica statutaria, nuovi corsi di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il  rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e  della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche  sono  determinati annualmente con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma  di  Bolzano e con la regione autonoma della Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto  per  le  universita'  non statali, nello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero dell'universita' e
          della   ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le  funzioni
          amministrative,  relative  agli  atenei  di cui al presente
          comma,  in  particolare  quelle concernenti gli statuti e i
          regolamenti   didattici,   sono   esercitate  dal  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa  intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
              (Omissis)».

                                  Comma 385:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 660,
          della   citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  (legge
          finanziaria 2007):
                «660.  Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni
          a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  il  livello
          complessivo  delle  spese  correnti  e  in  conto capitale,
          nonche'   dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi  di  finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a
          tale   fine,  entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  il
          presidente  dell'ente  trasmette  la proposta di accordo al
          Ministro  dell'economia e delle finanze. In caso di mancato
          accordo  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per le
          regioni  a  statuto  ordinario.  Per  gli  enti  locali dei
          rispettivi  territori  provvedono  alle finalita' di cui ai
          commi da  676  a  695  le  regioni  a statuto speciale e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi delle
          competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
          autonomia  e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
          predette  regioni e province autonome non provvedano, entro
          il  31 marzo  di  ciascun  anno, si applicano, per gli enti
          locali  dei  rispettivi territori, le disposizioni previste
          per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
              (Omissis)».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 656,
          della   citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  (legge
          finanziaria 2007):
                «656.  A  decorrere  dall'anno  2007,  e' avviata una
          sperimentazione,  con  le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
          quale  base  di  riferimento  per  il  patto  di stabilita'
          interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
          saldo  e  le modalita' di sperimentazione sono definiti con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  fmanze, di
          concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali e le
          autonomie locali, sentita la predetta Conferenza».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 665,
          della   citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  (legge
          finanziaria 2007):
                «665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di
          cui  al  comma 656,  si procede, anche nei confronti di una
          sola  o  piu'  regioni  o  province  autonome, a ridefinire
          legislativamente  le regole del patto di stabilita' interno
          e  l'anno  di  prima  applicazione  delle  regole. Le nuove
          regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
          competenza  e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato
          quale   somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla
          differenza   tra  accertamenti  e  impegni,  per  la  parte
          corrente,  e  dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
          la parte in conto capitale».

                                  Comma 386:

              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 689,
          della   citata  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  (legge
          finanziaria 2007):
                «689.  Si  intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007
          dal  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno,  gli  enti  locali  per  i quali negli anni 2004 e
          2005,  anche  per  frazione  di  anno,  l'organo consiliare
          estato  commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 141 e
          143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,   n.   267,   recante,   «testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali:
              «Art.  141  (Scioglimento  e  sospensione  dei consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
                a) quando  compiano atti contrari alla Costituzione o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
                b) quando  non  possa  essere  assicurato  il normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
                  1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia;
                  2)  dimissioni  del  sindaco o del presidente della
          provincia;
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali,  ovvero  rese  anche con atti separati purche'
          contemporaneamente   presentati  al  protocollo  dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
                  4)    riduzione    dell'organo    assembleare   per
          impossibilita'  di  surroga  alla  meta' dei componenti del
          consiglio;
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
                c-bis)  nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
          di  sopra  dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
          strumenti   urbanistici   generali   e  non  adottino  tali
          strumenti  entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
          organi.  In  questo  caso,  il  decreto di scioglimento del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              2.  Nella  ipotesi  di cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato  senza  che sia stato predisposto dalla giunta il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario   affinche'   lo   predisponga   d'ufficio  per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a  20  giorni  per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
              2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera c-bis) del
          comma 1,  trascorso il termine entro il quale gli strumenti
          urbanistici  devono  essere adottati, la regione segnala al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che  non  abbiano  provveduto  ad adempiere all'obbligo nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare  gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di  adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine di
          quattro  mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per lo
          scioglimento del consiglio.
              3.  Nei  casi  diversi da quelli previsti dal numero 1)
          della   lettera b)   del   comma 1,   con   il  decreto  di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita   le  attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto
          stesso.
              4.   Il   rinnovo   del   consiglio  nelle  ipotesi  di
          scioglimento  deve coincidere con il primo turno elettorale
          utile previsto dalla legge.
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,   gli   incarichi  esterni  loro  eventualmente
          attribuiti.
              6.  Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
          del   Ministro   contenente  i  motivi  del  provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              7.  Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
          in  attesa  del  decreto  di scioglimento, il prefetto, per
          motivi  di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
          un  periodo  comunque  non  superiore  a  novanta giorni, i
          consigli  comunali  e provinciali e nominare un commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente.
              8.  Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
          le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano,
          in  quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di cui
          all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
              Il  relativo provvedimento di scioglimento degli organi
          comunque  denominati  degli  enti locali di cui al presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»
              «Art.   143   (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  conseguente  a  fenomeni di infiltrazione e di
          condizionamento  di  tipo  mafioso).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  141, i consigli comunali e provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
          su  collegamenti  diretti  o indiretti degli amministratori
          con   la   criminalita'   organizzata   o   su   forme   di
          condizionamento    degli    amministratori    stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto  dalle  leggi  vigenti in materia di ordinamento e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
              2.   Lo   scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  provvedimento di scioglimento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica    per    l'emanazione   del   decreto   ed   e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato  dal prefetto della provincia con una relazione che
          tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
          poteri   delegati   dal   Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
          1991,  n.  345,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          330 dicembre  1991,  n.  410, e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Nei  casi  in  cui per i fatti oggetto degli
          accertamenti  di  cui  al comma 1 o per eventi connessi sia
          pendente  procedimento  penale, il prefetto puo' richiedere
          preventivamente    informazioni    al   procuratore   della
          repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice di procedura penale, co munica tutte le informazioni
          che  non  ritiene  debbano rimanere segrete per le esigenze
          del procedimento.
              3.  Il  decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
          per  un  periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni  e il regolare funzionamento dei servizi ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
          proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
          e'  adottato  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
          la  data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
          al  rinnovo  degli  organi.  Si osservano le procedure e le
          modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
              5.  Quando  ricorrono  motivi di urgente necessita', il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione  non  puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
          termine  del  decreto  di cui al comma 3 decorre dalla data
          del provvedimento di sospensione.
              6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
          a   norma   del  presente  articolo  quando  sussistono  le
          condizioni  indicate  nel  comma 1,  ancorche' ricorrano le
          situazioni previste dall'art. 141.».

                                  Comma 387:

              - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11-bis della
          citata legge 5 agosto 1978, n. 468.
              «Art.   11-bis   (Fondi   speciali).   -  1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  r  iduzione, ai fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativa  mente  assegnati in aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».