IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                e con
                             IL MINISTRO
                       DELLE POLITICHE EUROPEE
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  18 dicembre  2006  concernente  la  registrazione, la
valutazione,   l'autorizzazione   e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche (REACH);
  Visto  l'art.  5-bis  del  decreto-legge  15 febbraio  2007, n. 10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.
46  recante:  «Disposizioni  volte  a  dare  attuazione  ad  obblighi
comunitari  ed internazionali» ed in particolare i commi 3 e 5 ove si
prevede  che  con  decreto del Ministro della salute, da adottarsi di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  le politiche comunitarie, deve essere
approvato  il  piano  di attivita' riguardante i compiti previsti nel
citato  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  e l'utilizzo delle relative
risorse;
  Vista  la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  67/548  del
Consiglio,   concernente   il   ravvicinamento   delle   disposizioni
legislative,    regolamentari   ed   amministrative   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e all'etichettatura delle sostanze
pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la  registrazione,  la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle  sostanze  chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea
per le sostanze chimiche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre
1982,  n.  904  e  successive modificazioni recante «Attuazione della
direttiva  n.  76/769  (CEE)  relativa alla immissione sul mercato ed
all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi»;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo
1993,  relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati
dalle sostanze esistenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52  recante
«Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65 e successive
modificazioni  recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n.
2001/60/CE   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e
l'etichettatura dei preparati pericolosi»;
  Visto  il decreto del 28 febbraio 2006 recante il recepimento della
direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico
della   direttiva   n.  67/548/CEE  in  materia  di  classificazione,
imballaggio  ed etichettatura di sostanze pericolose pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 20 aprile 2006, n.
92, supplemento ordinario;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie
  1.  E'  approvato  il  piano di attivita' e utilizzo delle relative
risorse di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto,
per   l'attuazione  degli  adempimenti  di  cui  all'art.  5-bis  del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
  2.  Gli  organismi  di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, utilizzano,
per  gli  adempimenti  previsti  dal  presente  decreto,  le  risorse
indicate  nell'art.  5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 nei
limiti rispettivamente indicati nella tabella 1 dell'allegato I.