IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i  Consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono   ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti    «disposizioni    generali   relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche protette
(IGP)»,  e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con
il  quale,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma 16  della  legge n.
526/1999,   e'   stato   adottato   il   regolamento  concernente  la
ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle  attivita' dei Consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d),  sono  state  impartite  le  direttive  per la collaborazione dei
Consorzi  di  tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale
repressione  frodi  ora  Ispettorato  centrale per il controllo della
qualita'   dei   prodotti   agroalimentari   ICQ,  nell'attivita'  di
vigilanza;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  regolamento  (CE)  n.  205  della Commissione del 4 febbraio
2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L
33  del  5  febbraio  2005,  con  il  quale  e'  stata  registrata la
denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila»;
  Visto  il  decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento   (CEE)   n.  2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela dello
Zafferano  dell'Aquila,  con  sede  in  Navelli  (L'Aquila), frazione
Civitaretenga,   via   Risorgimento  n.  3,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  dello  stesso  ad  esercitare  le  funzioni  indicate
all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' delle statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile  2000,  relativo  ai  requisiti  di  rappresentativita' dei
Consorzi  di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio
2005,  e'  soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha  verificato  la
partecipazione,  nella  compagine  sociale, dei soggetti appartenenti
alla  categoria  «agricoltori»  nella  filiera «caffe', te' e spezie,
escluso  il  mate»  individuata  all'art.  2 del decreto ministeriale
4 maggio 2005, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata
per  la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della
legge n. 526/1999;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  per  la  tutela dello Zafferano dell'Aquila DOP al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente   indicate   all'art.  14,  comma 15  della  legge  n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila,
con   sede   in   Navelli  (L'Aquila),  frazione  Civitaretenga,  via
Risorgimento  n.  3,  e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3
del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai
requisiti   di   rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni   di   origine   protetta  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP);